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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-686/19

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 luglio 2020. — SIA «Soho Group» contro Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Spese connesse alla proroga del credito. — Causa C-686/19

Giurisprudenza europea62019CJ0686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale della Corte suprema lettone, ha interpretato la direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori. Ha affermato che le spese di proroga del prestito rientrano nel costo totale del credito quando la proroga è prevista dal contratto e il creditore conosce tali spese. La soluzione valorizza la nozione ampia di costo totale del credito e la funzione informativa del TAEG.

La Corte chiarisce se le spese di proroga di un contratto di credito al consumo rientrino nel "costo totale del credito per il consumatore" ai sensi della direttiva 2008/48/CE.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE vada interpretato nel senso che la nozione di "costo totale del credito per il consumatore" è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e se vi rientrino le spese per la proroga del credito quando le condizioni di proroga siano previste nel contratto di credito concluso tra mutuante e mutuatario.

Principio di diritto

La nozione di "costo totale del credito per il consumatore" di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in senso ampio: essa comprende anche le spese di un’eventuale proroga del credito, purché le condizioni concrete e precise della proroga, inclusa la sua durata, siano previste nel contratto di credito e il creditore conosca tali spese. In tal caso, tali costi incidono sull’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e devono essere considerati nel calcolo del TAEG, ferma restando la competenza degli Stati membri a fissare il costo massimo ammissibile del credito, fuori dall’ambito di armonizzazione della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 3, lettere g), h), i) e l), direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 10, paragrafo 2, direttiva 2008/48/CE
  • Articolo 19, paragrafo 2, direttiva 2008/48/CE

Costo totale del credito per il consumatore e spese di proroga del credito

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) lettone in materia di credito al consumo. Il giudizio principale opponeva SIA "Soho Group" all’organo lettone per la tutela dei diritti dei consumatori, che aveva irrogato una sanzione per la disciplina applicata ai costi di proroga dei prestiti.

Fatti e procedimento principale

Soho Group offriva online piccoli prestiti a breve termine. Nei contratti era prevista una clausola di "proroga della durata del prestito", che consentiva al consumatore di chiedere il prolungamento del finanziamento previo pagamento di una commissione di proroga; il mutuante poteva accettare o rifiutare la richiesta.

Il CPDC ha ritenuto che tali spese dovessero essere incluse nel costo totale del credito e che, di conseguenza, i costi praticati superassero i limiti previsti dalla normativa lettone. Per questo ha inflitto a Soho Group un’ammenda di EUR 25 000. I giudici nazionali di primo e secondo grado hanno confermato la decisione; in cassazione Soho Group ha contestato che le spese di proroga fossero note al momento della conclusione del contratto e quindi includibili nel costo totale del credito.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se la nozione di "costo totale del credito per il consumatore" di cui all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione;
  • se, in una situazione come quella controversa, le spese per la proroga del credito rientrino in tale nozione quando le condizioni di proroga fanno parte del contratto di credito.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/48/CE, in specie i considerando 19, 20, 26, 28 e 43;
  • l’articolo 3, lettere g), h), i) e l), sulla definizione di "costo totale del credito", "importo totale che il consumatore è tenuto a pagare", "TAEG" e "importo totale del credito";
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sulle informazioni precontrattuali;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, sull’obbligo di valutazione del merito creditizio;
  • l’articolo 10, paragrafo 2, sulle informazioni contrattuali;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, sul calcolo del TAEG.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2008/48/CE non disciplina in generale il differimento della scadenza del credito; essa contiene solo una previsione specifica per i casi di inadempimento all’articolo 2, paragrafo 6, che non ricorrono nel caso di specie. Resta invece agli Stati membri la competenza a fissare un costo massimo del credito.

Quanto alla nozione di "costo totale del credito per il consumatore", la Corte ne ribadisce il carattere ampio: essa comprende tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, con la sola esclusione delle spese notarili. La nozione non è limitata ai costi necessari per ottenere il credito, ma comprende anche quelli connessi al suo utilizzo nel tempo.

La Corte sottolinea inoltre il legame sistematico tra:

  • costo totale del credito;
  • importo totale del credito;
  • importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
  • TAEG.

Poiché l’importo totale del credito esclude le somme che rientrano nel costo totale del credito, le spese di proroga, se incidono sull’importo che il consumatore è tenuto a pagare e non costituiscono penalità per inadempimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, non possono essere incluse nell’importo totale del credito. Ne deriva che, in una fattispecie come quella esaminata, tali spese rientrano nel costo totale del credito.

La Corte valorizza anche la disciplina delle informazioni precontrattuali e contrattuali: gli articoli 5 e 10 della direttiva 2008/48/CE impongono di indicare le spese derivanti dal contratto e le condizioni alle quali possono essere modificate, oltre alle ipotesi usate per il calcolo del TAEG. Questo consente al consumatore di comparare correttamente le offerte e realizza l’obiettivo di elevata tutela e trasparenza perseguito dalla direttiva.

Infine, la Corte respinge l’argomento secondo cui la proroga rappresenterebbe una soluzione favorevole rispetto all’inadempimento: il creditore resta comunque tenuto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, a valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto.

Decisione

La Corte risponde che la nozione di "costo totale del credito per il consumatore" comprende le spese di un’eventuale proroga del credito, a condizione che:

  • le condizioni concrete e precise della proroga, inclusa la sua durata, siano previste nel contratto di credito;
  • il creditore sia a conoscenza di tali spese.

Principio affermato

La sentenza conferma un’interpretazione ampia e funzionale della direttiva 2008/48/CE: tutte le spese collegate, in base al contratto, all’utilizzo del credito nel tempo devono essere considerate nel costo totale del credito e nel TAEG, salvo le esclusioni espressamente previste dalla direttiva. Ciò assicura trasparenza, confrontabilità delle offerte e tutela effettiva del consumatore.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoricredito al consumocontratti di creditotaegmercato interno

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