Cassazione Penale, Sentenza n. 4473/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per concorso in omicidio premeditato (omicidio di Pietro Trombetta, 21/11/1992) con aggravanti legate a premeditazione, motivi abietti e agevolazione di un'organizzazione camorristica. Il ricorrente censura: a) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Belforte, Buttone, Froncillo, Schiavone); b) omessa valutazione e inosservanza del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" rispetto alle dichiarazioni dirette del Quadrano e del Di Tella; c) errata applicazione della norma sulla continuazione (art.81 c.p.), sostenendo che l'omicidio successivo di Castrense Di Tora fosse già programmato al momento dell'omicidio Trombetta; d) questione di legittimità costituzionale degli artt. sulle modalità di partecipazione a distanza del detenuto in regime 41-bis (art.146 disp. att. cod. proc. pen. richiamato) per presunta violazione dei diritti di difesa e delle garanzie costituzionali e CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: non è emerso un macroscopico travisamento della prova nella doppia conforme; la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è stata conforme ai criteri giurisprudenziali (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni), e la sentenza di merito ha fornito motivazione adeguata in ordine alla attendibilità di Belforte, Quadrano e Di Tella nonché ai riscontri oggettivi (arma, autovettura, luogo e ora dell'agguato). La Corte ha inoltre escluso la continuazione tra i due omicidi per assenza di elementi che dimostrassero che il secondo delitto fosse già programmato al momento del primo. Infine la questione di legittimità costituzionale circa la partecipazione a distanza del detenuto 41-bis è stata ritenuta manifestamente infondata: la normativa consente la partecipazione in videoconferenza garantendo i diritti della difesa e le corti hanno già ammesso bilanciamenti ragionevoli per esigenze di sicurezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
artt.110, 575, 577, 61 c.p.
Norme sostanziali relative al concorso in reato e all'omicidio con specifiche aggravanti; utilizzate per inquadrare il reato contestato e le aggravanti (premeditazione, motivi abietti, agevolazione di organizzazione criminale).
art.7 L. 203/1991
Richiamata come aggravante speciale (riferita all'agevolazione di organizzazione mafiosa o contesti di criminalità organizzata); applicata per qualificare il movente e l'aggravazione del delitto.
art.192, comma 2, c.p.p.
Criteri di apprezzamento delle dichiarazioni; la Corte ha applicato il triplice vaglio (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) in modo unitario, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art.606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (elencazione delle censure ammesse); qui invocata per dedurre vizio di motivazione, travisamento della prova e errata applicazione della legge penale.
art.173 disp. att. c.p.p.
Regola sui limiti della riproduzione dei motivi nel ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.
art.81 c.p.
Istituto della continuazione tra reati; la Corte territoriale ha escluso la sua sussistenza per mancanza di prova che il secondo delitto fosse programmato al momento del primo.
artt.533 e 546 c.p.p.
Richiamati in relazione al principio dell'accertamento 'al di là di ogni ragionevole dubbio' e alle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto che il dubbio prospettato dalla difesa non fosse idoneo a scalfire la solidità della ricostruzione probatoria.
art.146 disp. att. c.p.p. (norme sulle udienze a distanza e detenuti in 41-bis)
Normativa sulle modalità della partecipazione a distanza dei detenuti in 41-bis; la Corte ha ritenuto la disciplina ragionevole e conforme ai principi costituzionali purché siano garantiti gli strumenti di difesa e la consultazione riservata con l'avvocato.
art.41-bis O.P. (regime detentivo)
Regime di carcere duro per detenuti di particolare pericolosità; la presenza a distanza del detenuto sottoposto a 41-bis è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa se attuate garanzie procedurali.
art.616 c.p.p.
Norma sui compensi e spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cost.: artt.3, 24, 27, 111, 117; CEDU art.6
Richiamate nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione alla partecipazione a distanza; la Corte ha ritenuto che i principi costituzionali e CEDU non siano violati dalla disciplina, posto che preserva l'effettività della difesa e permette bilanciamenti ragionevoli con esigenze di sicurezza.
Massime di principio
- Nei processi basati su dichiarazioni di collaboratori di giustizia la prova va valutata unitariamente: credibilità soggettiva del dichiarante, coerenza interna del racconto e riscontri esterni si influenzano reciprocamente; il giudice di merito deve motivare come tali elementi si integrino.
- In presenza di doppia conforme (decisioni coerenti di primo e secondo grado) la Corte di Cassazione interviene con maggiore rigore: il travisamento della prova deve emergere in modo macroscopico ed evidente e riguardare elementi decisivi.
- Contestare la credibilità di un collaboratore richiede un confronto specifico e circostanziato con le argomentazioni del giudice di merito; rilievi generici o alternative congetturali difficilmente superano la soglia del ragionevole dubbio in sede di legittimità.
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati è necessario dimostrare che, al momento del primo fatto, l'agente avesse già programmato anche il secondo, almeno nei suoi elementi essenziali; semplici vicinanze cronologiche o affinità non sono sufficienti.
- La partecipazione a distanza di detenuti in regime 41-bis (videoconferenza) è ammessa se le garanzie della difesa sono effettivamente tutelate (presenza del difensore, possibilità di consultazione riservata, resa di dichiarazioni), e può essere giustificata da esigenze di sicurezza; la sola partecipazione remota non implica automaticamente violazione dei diritti costituzionali o CEDU.
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