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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4473/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello della condanna per concorso in omicidio premeditato (omicidio di Pietro Trombetta, 21/11/1992) con aggravanti legate a premeditazione, motivi abietti e agevolazione di un'organizzazione camorristica. Il ricorrente censura: a) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Belforte, Buttone, Froncillo, Schiavone); b) omessa valutazione e inosservanza del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" rispetto alle dichiarazioni dirette del Quadrano e del Di Tella; c) errata applicazione della norma sulla continuazione (art.81 c.p.), sostenendo che l'omicidio successivo di Castrense Di Tora fosse già programmato al momento dell'omicidio Trombetta; d) questione di legittimità costituzionale degli artt. sulle modalità di partecipazione a distanza del detenuto in regime 41-bis (art.146 disp. att. cod. proc. pen. richiamato) per presunta violazione dei diritti di difesa e delle garanzie costituzionali e CEDU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: non è emerso un macroscopico travisamento della prova nella doppia conforme; la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è stata conforme ai criteri giurisprudenziali (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni), e la sentenza di merito ha fornito motivazione adeguata in ordine alla attendibilità di Belforte, Quadrano e Di Tella nonché ai riscontri oggettivi (arma, autovettura, luogo e ora dell'agguato). La Corte ha inoltre escluso la continuazione tra i due omicidi per assenza di elementi che dimostrassero che il secondo delitto fosse già programmato al momento del primo. Infine la questione di legittimità costituzionale circa la partecipazione a distanza del detenuto 41-bis è stata ritenuta manifestamente infondata: la normativa consente la partecipazione in videoconferenza garantendo i diritti della difesa e le corti hanno già ammesso bilanciamenti ragionevoli per esigenze di sicurezza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • artt.110, 575, 577, 61 c.p.

    Norme sostanziali relative al concorso in reato e all'omicidio con specifiche aggravanti; utilizzate per inquadrare il reato contestato e le aggravanti (premeditazione, motivi abietti, agevolazione di organizzazione criminale).

  • art.7 L. 203/1991

    Richiamata come aggravante speciale (riferita all'agevolazione di organizzazione mafiosa o contesti di criminalità organizzata); applicata per qualificare il movente e l'aggravazione del delitto.

  • art.192, comma 2, c.p.p.

    Criteri di apprezzamento delle dichiarazioni; la Corte ha applicato il triplice vaglio (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) in modo unitario, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art.606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (elencazione delle censure ammesse); qui invocata per dedurre vizio di motivazione, travisamento della prova e errata applicazione della legge penale.

  • art.173 disp. att. c.p.p.

    Regola sui limiti della riproduzione dei motivi nel ricorso in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

  • art.81 c.p.

    Istituto della continuazione tra reati; la Corte territoriale ha escluso la sua sussistenza per mancanza di prova che il secondo delitto fosse programmato al momento del primo.

  • artt.533 e 546 c.p.p.

    Richiamati in relazione al principio dell'accertamento 'al di là di ogni ragionevole dubbio' e alle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto che il dubbio prospettato dalla difesa non fosse idoneo a scalfire la solidità della ricostruzione probatoria.

  • art.146 disp. att. c.p.p. (norme sulle udienze a distanza e detenuti in 41-bis)

    Normativa sulle modalità della partecipazione a distanza dei detenuti in 41-bis; la Corte ha ritenuto la disciplina ragionevole e conforme ai principi costituzionali purché siano garantiti gli strumenti di difesa e la consultazione riservata con l'avvocato.

  • art.41-bis O.P. (regime detentivo)

    Regime di carcere duro per detenuti di particolare pericolosità; la presenza a distanza del detenuto sottoposto a 41-bis è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa se attuate garanzie procedurali.

  • art.616 c.p.p.

    Norma sui compensi e spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Cost.: artt.3, 24, 27, 111, 117; CEDU art.6

    Richiamate nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione alla partecipazione a distanza; la Corte ha ritenuto che i principi costituzionali e CEDU non siano violati dalla disciplina, posto che preserva l'effettività della difesa e permette bilanciamenti ragionevoli con esigenze di sicurezza.

Massime di principio

  • Nei processi basati su dichiarazioni di collaboratori di giustizia la prova va valutata unitariamente: credibilità soggettiva del dichiarante, coerenza interna del racconto e riscontri esterni si influenzano reciprocamente; il giudice di merito deve motivare come tali elementi si integrino.
  • In presenza di doppia conforme (decisioni coerenti di primo e secondo grado) la Corte di Cassazione interviene con maggiore rigore: il travisamento della prova deve emergere in modo macroscopico ed evidente e riguardare elementi decisivi.
  • Contestare la credibilità di un collaboratore richiede un confronto specifico e circostanziato con le argomentazioni del giudice di merito; rilievi generici o alternative congetturali difficilmente superano la soglia del ragionevole dubbio in sede di legittimità.
  • Per il riconoscimento della continuazione tra reati è necessario dimostrare che, al momento del primo fatto, l'agente avesse già programmato anche il secondo, almeno nei suoi elementi essenziali; semplici vicinanze cronologiche o affinità non sono sufficienti.
  • La partecipazione a distanza di detenuti in regime 41-bis (videoconferenza) è ammessa se le garanzie della difesa sono effettivamente tutelate (presenza del difensore, possibilità di consultazione riservata, resa di dichiarazioni), e può essere giustificata da esigenze di sicurezza; la sola partecipazione remota non implica automaticamente violazione dei diritti costituzionali o CEDU.

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