Ordinanza n. 1299/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, Prot. N° P CE/L/Q/2024/102351 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure dirette a contestare il giudizio dell'Amministrazione sull'inattendibilità del rapporto di lavoro indicato e a sostenere, altresì, il possibile rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente non ha tuttavia allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa; non ha inoltre dimostrato l'effettiva esistenza, fin dall'origine, del rapporto lavorativo, affermando di ignorare incolpevolmente le ragioni dell'assenza del datore di lavoro.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che, sulla base della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non fossero prima facie ravvisabili i presupposti per concedere la tutela. In particolare, il ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a superare il giudizio dell'Amministrazione sull'inattendibilità del rapporto di lavoro; le sue stesse allegazioni circa l'ignoranza delle ragioni dell'assenza del datore di lavoro non comprovano l'effettività del rapporto e sembrano confermarne l'inesistenza originaria. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è stato ritenuto, allo stato, precluso, poiché non risultano circostanze sopravvenute e non imputabili al ricorrente che abbiano interrotto o cessato un rapporto esistente, ma la mancanza ab origine del rapporto e dei requisiti richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare e respinta perché non sono apparsi prima facie sussistenti elementi idonei a giustificarne la concessione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ricorrente deve allegare e fornire almeno un principio di prova di elementi concretamente idonei a mettere in discussione la motivazione del provvedimento amministrativo; in mancanza, non sussistono prima facie i presupposti per la sospensione.
- Il permesso per attesa occupazione presuppone la precedente effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva interruzione o cessazione per circostanze non imputabili allo straniero; non è riconoscibile quando il rapporto risulti inesistente fin dall'origine e manchino ab origine i requisiti per l'ingresso lavorativo.
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