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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19220/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Amministrazione finanziaria ha richiesto il pagamento di redditi di capitale asseritamente derivanti dalla partecipazione al 50% in una società in nome collettivo. La contribuente ha contestato l’atto sostenendo che la quota sociale fosse stata sottoposta a sequestro giudiziario nell’ambito di vicende penali e che, per tale ragione, dovesse operare l’esonero da imposizione richiamato dalle norme invocate. In appello la decisione sfavorevole è stata confermata perché i giudici di merito hanno ritenuto non provato il presupposto fattuale del sequestro della quota riferibile alla ricorrente, rilevando inoltre un difetto di corrispondenza tra la società indicata nell’avviso e gli atti giudiziari prodotti, nonché l’assenza nei provvedimenti penali di riferimenti nominativi alla contribuente. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 115 c.p.c., lamentando un erroneo travisamento del contenuto dei documenti e sostenendo che la quota sequestrata fosse proprio quella da lei detenuta, anche alla luce della visura camerale e delle modifiche della denominazione sociale; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 1, TUIR, degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 1253 c.c., assumendo l’erroneità dell’assoggettamento ad imposta. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la doglianza, sotto la veste della violazione dell’art. 115 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a censurare un preteso travisamento della prova, profilo non deducibile nei termini prospettati e, comunque, precluso dalla doppia conforme di merito; il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché l’invocata violazione di legge si scontrava con un accertamento di merito fondato sulla mancanza di prova del fatto costitutivo dell’esenzione, cioè il sequestro della quota sociale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque non deducibile come violazione dell’art. 115 c.p.c., oltre che precluso dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; il secondo perché la censura in diritto non scalfiva la ratio decidendi, basata sulla mancata prova del sequestro della quota sociale, presupposto necessario per l’esonero da imposizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre all’ulteriore importo previsto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto irrilevante nel caso concreto rispetto alla censura proposta.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto irrilevante nel caso concreto rispetto alla censura proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non può essere invocata per contestare la valutazione comparativa delle prove o il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del secondo motivo; la Corte osserva che la violazione di legge non può essere prospettata quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova di un fatto costitutivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità processuale; non consente di trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti in una contestazione di violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti residui previsti dalla norma; inoltre, in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione per tale vizio è precluso.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Indicata come rimedio proprio del travisamento del contenuto oggettivo della prova quando si tratti di svista sul fatto probatorio in sé.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme di merito, preclude il ricorso per cassazione per vizio di motivazione nei giudizi d'appello depositati dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Invocato per contestare l'imposizione, ma la Corte lo ritiene in concreto non decisivo poiché mancava la prova del fatto esonerativo dedotto.

  • art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell'esonero da imposizione, ma la Corte nega che la sola invocazione della norma basti senza prova del presupposto fattuale.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell'esonero da imposizione, ma la Corte nega che la sola invocazione della norma basti senza prova del presupposto fattuale.

  • art. 51, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell'esonero da imposizione, ma la Corte nega che la sola invocazione della norma basti senza prova del presupposto fattuale.

  • art. 1253 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare l'accertamento di fatto sulla mancanza di prova del sequestro della quota.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. Sez. U. n. 20867/2020

    Richiamata per il principio secondo cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • Cass. Sez. U. n. 5792/2024

    "il travisamento del contenuto oggettivo della prova... trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto"

    Il travisamento della prova è, di regola, tema da revocazione per errore di fatto quando riguarda una svista sul fatto probatorio in sé; se invece investe un fatto controverso, può essere dedotto nei limiti dell'art. 360 c.p.c. secondo la natura processuale o sostanziale del vizio.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi, non quando il ricorrente contesti la valutazione comparativa del materiale probatorio.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consiste in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio ordinario nella revocazione per errore di fatto; non può essere automaticamente trasformato in vizio di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito attraverso la deduzione di violazioni di legge apparentemente dirette contro l'apprezzamento delle prove.
  • Quando vi è doppia conforme di merito, il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., salvo specifiche divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado.
  • Se la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova di un fatto costitutivo dell'esenzione o dell'agevolazione invocata, la censura di violazione di legge è inammissibile se non incide su quel presupposto fattuale.
  • Chi invoca un regime di esonero o non imponibilità deve provare il fatto costitutivo che lo giustifica; in difetto, la contestazione resta sul piano dell'accertamento di fatto e non della sola interpretazione normativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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