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Parere

Parere del Garante n. 456 del 18/06/2026

Parere sullo schema di deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA recante “Disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del bonus sociale, per anni 2026 e 2027, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 - 18 giugno 2026

Garante Privacy456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA che disciplina le modalità operative per il riconoscimento del contributo straordinario volontario ai clienti domestici non titolari del bonus sociale nel biennio 2026-2027. Il provvedimento riguarda lo scambio di dati tra INPS, SII/AU, ARERA e controparti commerciali per verificare i requisiti previsti dal decreto-legge n. 21/2026 e per attivare lo sconto in bolletta. Il Garante rileva che lo schema recepisce le osservazioni svolte in sede di interlocuzione informale, garantendo conformità ai principi di privacy by design e by default, con particolare attenzione alla liceità, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione. Sono previsti l’uso di dati aggregati per rendicontazione e monitoraggio, la cancellazione dei dati non necessari entro 30 giorni e il divieto per i venditori di usare i dati per finalità ulteriori rispetto all’erogazione del contributo.

Parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA relativo alle modalità di riconoscimento del contributo straordinario volontario per clienti domestici non titolari del bonus sociale per gli anni 2026 e 2027

Contributo straordinario volontario ARERA per i clienti domestici non titolari del bonus sociale

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di deliberazione dell’ARERA recante le disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del bonus sociale, per gli anni 2026 e 2027. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, nel contesto della disciplina introdotta dal d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla l. 10 aprile 2026, n. 49.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento si colloca nel sistema già delineato dall’art. 57-bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha introdotto i bonus sociali come prestazioni sociali agevolate riconosciute automaticamente alle famiglie in disagio economico-sociale, prevedendo il coinvolgimento di INPS, ARERA, SII e Acquirente Unico. In particolare, l’ARERA è chiamata a definire con propri provvedimenti, sentito il Garante, le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’INPS all’Autorità stessa, tramite il Sistema informativo integrato.

Lo schema in esame attua poi l’art. 1, commi 2 e 3, del d.l. n. 21/2026, che prevede per gli anni 2026 e 2027 un contributo straordinario riconoscibile dai venditori di energia elettrica ai clienti domestici residenti che rispettino determinati requisiti economici e di consumo, purché non titolari del bonus sociale.

Contenuto dello schema esaminato

Lo schema disciplinato da ARERA prevede che, a decorrere da giugno 2026, INPS trasmetta all’ARERA, per il tramite del SII gestito da Acquirente Unico S.p.A., una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE suddiviso in tre classi di agevolazione:

  • classe X: DSU con ISEE compreso tra 9.796 e 15.000 euro e meno di 4 figli;
  • classe Y: DSU con ISEE compreso tra 15.000 e 25.000 euro e meno di 4 figli;
  • classe Z: DSU con ISEE compreso tra 20.000 e 25.000 euro e almeno 4 figli a carico.

Tali classi sono impiegate, in continuità con gli anni precedenti, per finalità di rendicontazione e monitoraggio, con dati aggregati non idonei alla reidentificazione neppure indiretta degli interessati.

La trasmissione INPS-ARERA riguarda le informazioni già individuate dall’art. 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 63/2021/R/com e avviene secondo una scansione temporale definita: a giugno 2026 per le DSU attestate nei mesi da gennaio a maggio, e poi con cadenza mensile dal luglio 2026 al gennaio 2028 per le DSU del mese precedente.

Verifica dei requisiti e attivazione del contributo

Dal luglio 2026, entro il giorno 20 di ciascun mese, ARERA, tramite il SII, individua le forniture elettriche dei nuclei aventi diritto e attiva il contributo straordinario volontario, notificando le controparti commerciali aderenti ai fini del riconoscimento in bolletta.

AU è incaricata di verificare il rispetto dei requisiti, sulla base delle informazioni già possedute e di quelle trasmesse da INPS. In particolare, devono risultare:

  • la corrispondenza tra codice fiscale e nominativo del dichiarante, o di uno dei componenti del nucleo ISEE, e il titolare del punto di fornitura;
  • la classificazione del punto di fornitura come uso domestico e il suo abbinamento a una fornitura di residenza;
  • un prelievo nel primo bimestre dell’anno, o nel primo bimestre intero di fornitura per i contratti attivati successivamente, inferiore a 0,5 MWh;
  • un prelievo annuo inferiore a 3 MWh;
  • la coincidenza della controparte commerciale che serve il punto di prelievo con quella associata al punto alla data del 1° gennaio 2026, oppure alla data di attivazione se successiva.

Le controparti commerciali aderenti devono erogare il contributo a tutti i clienti finali serviti nel rispettivo segmento di mercato che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, applicando modalità uniformi e non discriminatorie.

Limiti al trattamento, cancellazione dei dati e obblighi di trasparenza

Il Garante sottolinea che lo schema recepisce le osservazioni già formulate in sede di interlocuzione informale, al fine di assicurare la conformità dei trattamenti ai principi di privacy by design e privacy by default di cui all’art. 25 GDPR.

In particolare, lo schema consolida i seguenti presidi:

  • individuazione della platea dei beneficiari nel rispetto dei requisiti di legge, in coerenza con i principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
  • previsione delle informazioni da rendere agli interessati circa l’erogazione del contributo, in conformità agli artt. 12 e 14 GDPR;
  • divieto per le controparti commerciali di utilizzare i dati ricevuti per finalità ulteriori rispetto all’erogazione del contributo, incluse finalità basate sul legittimo interesse, salvo diverso idoneo presupposto di liceità, in applicazione dei principi di limitazione della finalità e liceità;
  • cancellazione, entro 30 giorni dal completamento delle verifiche, dei dati riferiti a soggetti non aventi diritto, in attuazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR;
  • uso di dati aggregati per rendicontazione e monitoraggio da parte di ARERA, con garanzia di non reidentificabilità anche indiretta degli interessati.

Esito del parere

Alla luce di tali accorgimenti, il Garante ritiene lo schema conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e rende parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA. Il giudizio è quindi positivo, senza ulteriori condizioni espresse nel testo, essendo la versione sottoposta all’esame già adeguata alle osservazioni formulate dall’Ufficio.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il Garante è chiamato a rendere parere, ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR, sullo schema di deliberazione ARERA recante le disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario volontario per i clienti domestici non titolari del bonus sociale per gli anni 2026 e 2027. Il contesto normativo richiama l’art. 57-bis del d.l. n. 124/2019, che disciplina i bonus sociali e i flussi informativi INPS-SII-ARERA, e l’art. 1, commi 2 e 3, del d.l. n. 21/2026, che introduce il contributo straordinario volontario e demanda ad ARERA la disciplina applicativa.

Flussi di dati e soggetti coinvolti

Lo schema prevede che INPS trasmetta ad ARERA, tramite il SII gestito da AU, l’elenco dei nuclei familiari ISEE suddivisi in tre classi di agevolazione. AU opera quale responsabile del trattamento dell’ARERA ai sensi dell’art. 28 GDPR. La trasmissione riguarda i dati già individuati dalla disciplina precedente e avviene secondo un calendario definito: una prima comunicazione a giugno 2026 per le DSU dei mesi da gennaio a maggio e poi invii mensili da luglio 2026 a gennaio 2028 per le DSU del mese precedente.

Verifica dei requisiti e attivazione del contributo

A partire da luglio 2026, ARERA, tramite il SII, individua le forniture elettriche dei clienti aventi diritto e attiva il contributo, notificando gli operatori aderenti per il riconoscimento in bolletta. AU verifica il rispetto dei requisiti di legge, tra cui la corrispondenza tra codice fiscale del dichiarante o di un componente del nucleo e il titolare della fornitura, la natura domestica e residenziale della fornitura, i limiti di consumo previsti (0,5 MWh nel primo bimestre e 3 MWh annui) e la coincidenza del venditore con quello associato alla fornitura alla data di riferimento.

Limitazioni d’uso, cancellazione dei dati e rendicontazione

Il Garante evidenzia come lo schema imponga alle controparti commerciali di utilizzare i dati ricevuti solo per le finalità strettamente connesse all’erogazione del contributo, escludendo trattamenti per ulteriori finalità, comprese quelle fondate sul legittimo interesse, salvo diverso idoneo presupposto di liceità. Inoltre, i dati riferiti a soggetti non aventi diritto devono essere cancellati entro 30 giorni dal completamento delle verifiche. Per le attività di rendicontazione e monitoraggio, ARERA deve usare dati aggregati in modo da assicurare la non reidentificabilità, anche indiretta, degli interessati.

Esito del parere

Il Garante conclude che lo schema, anche alla luce delle modifiche già apportate a seguito delle interlocuzioni informali, è conforme ai principi di privacy by design e by default e ai principi di liceità, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Ne consegue un parere favorevole sullo schema di deliberazione ARERA.

Come è indicizzato

Materieenergia e servizi pubblicipubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentotrasparenza e informativaminimizzazione dei dati

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