Parere del Garante n. 453 del 18/06/2026
Parere su istanza di accesso civico - 18 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia sulla richiesta del RPCT del Comune di Sant’Angelo Lodigiano nell’ambito del riesame di un diniego a un’istanza cumulativa di accesso documentale, accesso civico generalizzato e accesso ai dati personali. L’istanza riguarda numerosi atti e informazioni sul genitore del richiedente, ricoverato in RSA, inclusi dati sulla salute, sulla situazione personale, sociale ed economica. Il Garante precisa che non è competente a valutare l’esistenza dell’interesse qualificato richiesto per l’accesso documentale ex l. 241/1990, che resta in capo all’amministrazione. Quanto all’accesso civico, afferma che i dati sulla salute sono soggetti a divieto di diffusione e dunque l’accesso è escluso in via assoluta ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Per la restante documentazione, ritiene che la diffusione al pubblico tramite accesso civico determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, anche per la delicatezza dei dati economici e sociali e per le aspettative di confidenzialità del controinteressato. In ordine all’accesso ex art. 15 GDPR, ricorda che il diritto spetta all’interessato o a un suo delegato e che spetta al titolare verificare i presupposti.
Parere su richiesta di riesame di diniego di accesso civico e documentale a atti e dati relativi al genitore del richiedente ricoverato in RSA
Parere su istanza di accesso civico relativa a documentazione sul genitore ricoverato in RSA
Il Garante rende parere, su richiesta del RPCT del Comune di Sant’Angelo Lodigiano, in sede di riesame di un diniego a un’istanza cumulativa di accesso documentale, accesso civico generalizzato e accesso ai dati personali. L’istanza riguarda numerosi atti e informazioni riferiti al genitore del richiedente, ricoverato in una RSA, con profili sanitari, personali, sociali ed economici.
Quadro normativo di riferimento
Il parere si fonda sull’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy, sull’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, sul GDPR e sulle Linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, nonché sull’Intesa del Garante del 15 dicembre 2016.
Il Garante richiama anche:
- l’art. 69, comma 1, Codice privacy, che mantiene alla l. 241/1990 la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali;
- l’art. 5-bis, commi 2, lett. a), e 3, d.lgs. 33/2013, in tema di limiti e eccezioni all’accesso civico;
- gli artt. 2-septies, comma 8, e 2-ter, comma 4, lett. b), Codice privacy, e l’art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013, sul divieto di diffusione dei dati relativi alla salute;
- l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, e l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, su definizione di dato personale, limitazione della finalità e minimizzazione.
Accesso documentale ex l. 241/1990: competenza dell’amministrazione
Il Garante chiarisce preliminarmente che non gli compete valutare la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto per l’accesso documentale. Tale verifica resta rimessa al Comune, quale amministrazione destinataria dell’istanza, ed è sindacabile nelle sedi previste dall’art. 25 l. 241/1990.
Per completezza, osserva che quando i documenti contengono dati sulla salute, l’accesso documentale richiede non solo l’interesse qualificato, ma anche che la situazione giuridicamente rilevante da tutelare sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, oppure consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, ai sensi degli artt. 22 e 24, comma 7, l. 241/1990 e dell’art. 60, comma 1, Codice privacy.
Accesso civico generalizzato: dati sulla salute e divieto assoluto di diffusione
Con riferimento alla parte dell’istanza che riguarda documenti e informazioni contenenti dati relativi alla salute, il Garante evidenzia che tali dati sono soggetti a un espresso divieto di diffusione. Ne consegue che l’accesso civico generalizzato deve essere escluso in via assoluta, senza ulteriori bilanciamenti o valutazioni sul pregiudizio concreto.
Il ragionamento è il seguente:
- l’accesso civico rende i dati e i documenti pubblici e conoscibili da chiunque, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013;
- i dati sulla salute non possono essere diffusi, ai sensi del Codice privacy e dell’art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013;
- l’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013 impone quindi il rigetto dell’istanza, trattandosi di eccezione assoluta.
Il Garante richiama in proposito anche le Linee guida ANAC, secondo cui l’amministrazione deve verificare se la richiesta riguardi atti sottratti all’ostensione o all’accesso condizionato per legge e, nei casi di divieto di divulgazione, rifiutare l’accesso. Il parere richiama inoltre precedenti decisioni del Garante in materia di accesso civico a dati sulla salute.
Ulteriore documentazione: pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
Per l’eventuale documentazione non contenente dati sanitari, ma comunque riferita alla situazione personale, sociale ed economica del genitore del richiedente, il Garante ritiene che l’ostensione integrale tramite accesso civico determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato.
La motivazione valorizza diversi elementi:
- il regime di pubblicità particolarmente ampio dell’accesso civico, che rende i dati pubblici, gratuitamente consultabili e riutilizzabili;
- la natura dei dati richiesti, attinenti a una persona in stato di fragilità;
- le ragionevoli aspettative di confidenzialità al momento della raccolta delle informazioni;
- la non prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dalla diffusione generalizzata dei dati;
- la necessità di rispettare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.
Il Garante conclude che la divulgazione integrale costituirebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà del controinteressato e integra il presupposto di diniego di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Diritto di accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR
In relazione alla domanda formulata anche ai sensi dell’art. 15 GDPR, il Garante ricorda che il diritto di accesso ai dati personali spetta all’interessato, cioè alla persona fisica cui i dati si riferiscono, oppure a un soggetto da lui delegato o munito di idoneo titolo rappresentativo.
Spetta al Comune, in qualità di titolare del trattamento, verificare se tali presupposti sussistano. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di proporre reclamo al Garante ex art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento violi il Regolamento.
Esito del parere
Il Garante esprime parere nei termini sopra esposti, confermando l’impostazione del diniego per quanto concerne l’accesso civico a dati sulla salute e, più in generale, per la documentazione la cui ostensione comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Non si pronuncia invece sulla sussistenza dell’interesse qualificato all’accesso documentale, profilo riservato all’amministrazione competente.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro procedurale
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 su richiesta del RPCT del Comune, nell’ambito del riesame di un diniego a una domanda di accesso che cumula accesso documentale, accesso civico generalizzato e accesso ai dati personali.
Distinzione tra accesso documentale e accesso civico
Il Garante ribadisce la netta distinzione tra accesso documentale ex l. 241/1990 e accesso civico generalizzato: il primo richiede un interesse diretto, concreto e attuale, mentre il secondo risponde a logiche di controllo diffuso e ha un regime di pubblicità più ampio. La verifica dell’interesse qualificato per l’accesso documentale non spetta al Garante ma all’amministrazione e, se del caso, al giudice ai sensi dell’art. 25 l. 241/1990.
Limiti all’ostensione di dati sulla salute
Per i documenti contenenti dati relativi alla salute il Garante richiama il divieto di diffusione previsto dagli artt. 2-septies, comma 8, e 2-ter, comma 4, lett. b), Codice privacy, nonché l’art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013. Tali dati rientrano nelle eccezioni assolute dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013: l’amministrazione deve quindi rifiutare l’accesso civico senza ulteriori valutazioni sul pregiudizio concreto.
Valutazione della restante documentazione
Per atti, comunicazioni, relazioni, verbali, appunti, note informative e cartelle sociali che, pur non contenendo dati sanitari, riguardano la situazione personale, sociale ed economica del genitore del richiedente, il Garante ritiene che l’ostensione integrale via accesso civico determinerebbe un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà del controinteressato. La diffusione indiscriminata dei dati, resa possibile dal regime di pubblicità dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013, comporta un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, anche alla luce dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.
Accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR
Il Garante ricorda che il diritto di accesso ai dati personali spetta all’interessato, cioè alla persona cui i dati si riferiscono, oppure a un suo delegato. Spetta al titolare del trattamento verificare la sussistenza dei presupposti; resta fermo il reclamo al Garante ex art. 77 GDPR per eventuali violazioni del Regolamento.
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