Parere del Garante n. 454 del 18/06/2026
Parere su istanza di accesso civico - 18 giugno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il riesame di un diniego opposto dal Comune di Galbiate a una richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto un elenco completo delle autorizzazioni NCC attive e di vari dati associati ai titoli autorizzativi. Richiamando l’art. 5, commi 2, 3 e 7, del d.lgs. 33/2013, l’art. 4, par. 1, GDPR e il regime speciale previsto per il RENT dal d.m. 203/2024 in attuazione dell’art. 10-bis, comma 3, del d.l. 135/2018, il Garante ritiene che l’accesso civico debba essere escluso per i dati soggetti a specifici limiti di conoscibilità. Viene inoltre evidenziato il rischio di duplicazione e riutilizzo improprio di informazioni già disciplinate da un registro pubblico nazionale, con possibile pregiudizio per la protezione dei dati personali dei controinteressati.
Parere su richiesta di riesame di accesso civico generalizzato a dati sulle autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Galbiate
Parere su accesso civico a dati sulle autorizzazioni NCC del Comune di Galbiate
Il Garante esamina la richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Galbiate, formulata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda l’elenco delle autorizzazioni NCC attive e una serie di dati anagrafici e di contatto collegati ai titoli autorizzativi.
Quadro normativo di riferimento
Il parere si fonda sull’art. 5 del d.lgs. 33/2013, che riconosce l’accesso civico generalizzato, e sull’art. 5-bis, che ne prevede i limiti, compreso il rifiuto quando l’ostensione possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il Garante richiama inoltre gli artt. 4 e 5 GDPR, in particolare la definizione di dato personale e i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.
Il parere ricorda anche che i dati acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici, liberamente conoscibili e riutilizzabili, con un regime più ampio rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990. Proprio per questo, la valutazione sull’eventuale ostensione deve essere particolarmente rigorosa.
Regime speciale dei dati NCC nel RENT
Un passaggio centrale riguarda il Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. 135/2018. Il d.m. 203/2024 disciplina la tipologia dei dati contenuti nel registro e il relativo regime di accessibilità.
Il Garante evidenzia che il legislatore ha previsto un regime speciale di conoscibilità per i dati relativi alle autorizzazioni NCC, delimitando sia i dati consultabili sia i soggetti legittimati all’accesso. Ne consegue che l’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per aggirare tali limiti. In questa prospettiva opera l’eccezione assoluta di cui all’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, che esclude l’accesso quando esso sia subordinato dalla disciplina vigente a condizioni, modalità o limiti specifici.
Valutazione della richiesta e pregiudizio per i dati personali
Secondo il Garante, l’ostensione dei dati richiesti comporterebbe anche una duplicazione delle informazioni già presenti in una banca dati nazionale pubblica, consentita a soggetti privati in assenza dei presupposti di liceità previsti dall’art. 6, par. 1, GDPR. La richiesta, inoltre, comprende dati che il legislatore non ha previsto come liberamente conoscibili nel RENT, come la sede operativa per le ditte individuali, l’indirizzo PEC e altri recapiti comunicati al Comune.
Tale divulgazione potrebbe determinare usi impropri, riutilizzo e trattamento ulteriore incompatibile con le finalità originarie della raccolta, in contrasto con l’art. 6, par. 4, GDPR e con il principio di minimizzazione. Il Garante osserva anche che non emerge un nesso chiaro tra la richiesta e le finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, ossia il controllo diffuso sull’attività amministrativa e la partecipazione al dibattito pubblico.
Esito del parere
Il Garante conclude che l’accesso civico generalizzato alle informazioni richieste deve essere escluso per i dati soggetti al regime speciale del RENT e, più in generale, quando l’ostensione comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Viene comunque precisato che i dati riferiti a persone giuridiche, società o associazioni non costituiscono dati personali ai sensi del GDPR; per essi, tuttavia, restano eventuali altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013.
Punti principali
Oggetto del riesame e contenuto della richiesta
Il RPCT del Comune di Galbiate chiede il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 su una richiesta di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive e, per ciascuna, numero identificativo, stato, data di rilascio, denominazione o nome del titolare, natura giuridica, sede, indirizzo PEC e ulteriori recapiti professionali.
Quadro normativo sull’accesso civico e sulla protezione dei dati
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e i limiti di cui all’art. 5-bis, in particolare il rifiuto quando sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati gli artt. 4, par. 1, e 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché il principio per cui i dati ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e riutilizzabili, con conseguente necessità di valutare con attenzione l’impatto sui diritti degli interessati.
Regime speciale del RENT e limite assoluto all’accesso civico
Il parere sottolinea che per le autorizzazioni NCC il legislatore ha previsto un registro informatico pubblico nazionale, il RENT, disciplinato dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. 135/2018 e dal d.m. 203/2024. Quest’ultimo regola le categorie di dati consultabili e i soggetti legittimati all’accesso. Poiché l’accesso ai dati è subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni e limiti, opera l’eccezione assoluta di cui all’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, che impedisce l’accesso civico generalizzato in deroga a tale regime speciale.
Rischio di duplicazione, riutilizzo e trattamento ulteriore
L’ostensione richiesta consentirebbe, secondo il Garante, una duplicazione di dati contenuti in una banca dati nazionale pubblica da parte di soggetti privati, al di fuori del perimetro definito dal legislatore e senza i presupposti di liceità del GDPR. Inoltre, la richiesta comprende informazioni ulteriori rispetto a quelle previste come conoscibili dal d.m. 203/2024, come la sede operativa per le ditte individuali e i recapiti comunicati al Comune, con rischio di usi impropri, riutilizzo e trattamento ulteriore non compatibile con le finalità originarie.
Valutazione di sproporzione e pregiudizio concreto
Il Garante osserva che non emergono elementi idonei a dimostrare che la conoscenza generalizzata di tali dati sia strumentale al controllo diffuso sull’attività amministrativa o alla partecipazione al dibattito pubblico. Al contrario, la diffusione a terzi di informazioni personali di dettaglio, specie se riferibili a ditte individuali, comporterebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati, integrando il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali richiesto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Precisazioni sui dati non personali e sui limiti ulteriori
Il parere precisa che i dati riferiti a persone giuridiche, società, associazioni o altri soggetti non rientrano nella nozione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Per tali informazioni restano però possibili ulteriori limiti all’accesso civico, in particolare quelli a tutela degli interessi economici e commerciali previsti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, che non sono oggetto di sindacato da parte del Garante in questo parere.
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