Parere del Garante n. 455 del 18/06/2026
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio, definito d’intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, in tema di SIEG - Sistema informativo eredità giacenti) - 18 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio, adottato d’intesa con MEF, Agenzia delle entrate e Ministero della giustizia, per definire la struttura e le caratteristiche funzionali del SIEG, sistema telematico per la rilevazione e gestione dei dati relativi alle eredità giacenti e ai beni devoluti allo Stato. Il parere è favorevole. Nel valutare lo schema, il Garante considera in particolare la distinzione tra due flussi procedurali, la progressiva messa in esercizio del sistema in due fasi, le modalità di autenticazione e abilitazione degli utenti, i collegamenti con l’Agenzia delle entrate, le misure tecniche e organizzative di sicurezza, i tempi di conservazione e l’integrazione con il sistema documentale dell’Agenzia del demanio. Lo schema è ritenuto conforme al GDPR e al Codice privacy anche alla luce del principio di privacy by design e by default.
Parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia del demanio che definisce struttura e caratteristiche funzionali del SIEG - Sistema informativo eredità giacenti
Parere sullo schema di provvedimento per il SIEG - Sistema informativo eredità giacenti
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio, adottato d’intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia. L’atto definisce la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema di rilevazione dei dati previsto dall’art. 6, comma 1, del d.m. 22 giugno 2022, n. 128, per la gestione delle eredità giacenti e dei beni devoluti allo Stato.
Quadro normativo di riferimento
Il parere si colloca nel quadro dell’art. 1, commi 1008 e 1009, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, che attribuisce all’Agenzia del demanio la gestione e valorizzazione dei beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti e prevede l’adozione di criteri per l’acquisizione dei dati rilevanti, anche tramite un sistema telematico. Il d.m. 22 giugno 2022, n. 128, all’art. 6, istituisce presso l’Agenzia del demanio un sistema di rilevazione dei dati, qualificando la stessa come titolare del trattamento e subordinando la definizione della struttura del sistema al parere del Garante.
Struttura del SIEG e articolazione dei flussi
Lo schema disciplina il SIEG come piattaforma per la gestione telematica dei flussi di comunicazione di dati e documenti relativi ai beni ereditari vacanti. Il sistema è articolato in due flussi distinti:
- il "Flusso A", riferito ai beni facenti parte di eredità devolute allo Stato all’esito delle procedure ex artt. 528 e seguenti c.c.;
- il "Flusso B", riferito ai beni facenti parte di eredità devolute allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c. per i quali non siano state attivate le procedure ex artt. 528 e seguenti c.c.
Messa in esercizio ed evoluzione del sistema
Il rilascio e l’avvio operativo del SIEG sono previsti in due fasi sequenziali. Nella prima fase, denominata "messa in esercizio del sistema", sono attivate solo le funzionalità del Flusso A, accessibili al personale autorizzato dell’Agenzia del demanio, dei Tribunali e ai curatori di eredità giacente nominati, limitatamente alle pratiche assegnate. Nella seconda fase, denominata "evoluzione dell’esercizio", il sistema sarà completato e aperto anche agli ulteriori soggetti istituzionali coinvolti nel Flusso B, ossia notai, personale autorizzato dell’Agenzia delle entrate e dei Comuni; tale flusso sarà disciplinato da una specifica intesa integrativa.
Dati trattati e soggetti coinvolti
I dati trattati nel SIEG riguardano, da un lato, gli utenti che accedono al sistema o lo implementano, con dati personali comuni, anagrafici e relativi al rapporto di lavoro, limitati a quanto necessario per l’abilitazione e per la riconducibilità del soggetto all’amministrazione o ente di appartenenza; dall’altro, i soggetti coinvolti nel procedimento di curatela, con dati anagrafici, contabili, fiscali, patrimoniali e finanziari del de cuius, degli eventuali eredi e degli altri soggetti richiamati negli atti di curatela, nonché ulteriori dati eventualmente presenti negli atti medesimi.
Misure di sicurezza, accesso e verifiche sui dati
Lo schema prevede misure tecniche e organizzative descritte nell’allegato B, formulate anche all’esito della valutazione di impatto ex art. 35 GDPR. Tra le principali misure indicate vi sono:
- canale di comunicazione cifrato;
- autenticazione a due fattori;
- tracciamento delle operazioni eseguite.
Per il Flusso A sono stabilite modalità di accesso differenziate: i curatori accedono tramite SPID, CNS e CIE, previa registrazione in sistema delle nomine da parte della Cancelleria del Tribunale; il personale del Ministero della giustizia accede con Carta Multiservizi Giustizia; il personale dell’Agenzia del demanio accede da rete interna, in intranet, con single sign-on. I controlli sui dati della curatela includono la verifica del codice fiscale e dei dati anagrafici tramite collegamento con l’anagrafe tributaria, disciplinato da apposita convenzione. I collegamenti con l’Agenzia delle entrate per servizi applicativi anagrafici e catastali saranno anch’essi regolati da convenzione.
Revoca delle abilitazioni, conservazione e conservazione digitale
Lo schema disciplina la revoca delle abilitazioni sia su richiesta sia in via automatica, con inibizione dell’accesso dopo 12 mesi dall’ultimo accesso al SIEG. Quanto alla conservazione, i dati personali degli utenti abilitati sono conservati per 24 mesi dalla revoca o dalla disabilitazione automatica, salvo termini maggiori previsti da norme di legge, regolamenti o esigenze legali; i dati dei soggetti afferenti alla curatela sono conservati per 10 anni dalla chiusura della procedura. Il SIEG si integra con il sistema documentale dell’Agenzia del demanio e i documenti informatici relativi ai procedimenti conclusi sono versati annualmente nel sistema di archiviazione e conservazione digitale.
Valutazione del Garante e conclusione
Il Garante osserva che la versione finale dello schema tiene conto delle indicazioni fornite nel corso delle interlocuzioni istruttorie, in un’ottica di conformità al GDPR e al Codice privacy e di rispetto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. In particolare, vengono valorizzati:
- la puntuale individuazione delle tipologie di dati trattati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
- l’adozione di procedure di autenticazione robuste e di adeguate modalità di abilitazione e revoca;
- la disciplina dei controlli sui dati della curatela;
- la definizione di tempi di conservazione proporzionati alle finalità;
- l’integrazione con il sistema documentale per assicurare integrità e autenticità dei documenti informatici.
Sulla base di tali elementi, il Garante ritiene lo schema conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 196/2003 ed esprime parere favorevole ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 6, comma 4, del d.m. n. 128/2022.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Garante si pronuncia sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia del demanio, predisposto d’intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del MEF, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia. L’atto definisce la struttura e le caratteristiche funzionali del SIEG, previsto dall’art. 6 del d.m. 22 giugno 2022, n. 128, adottato in attuazione dell’art. 1, commi 1008 e 1009, della l. n. 178/2020.
Architettura del sistema e flussi trattati
Il SIEG è destinato alla gestione telematica dei flussi di comunicazione di dati e documenti relativi ai beni ereditari vacanti. Lo schema distingue due flussi: il "Flusso A", relativo ai beni devoluti allo Stato all’esito delle procedure ex artt. 528 e seguenti c.c., e il "Flusso B", relativo ai beni devoluti allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c. per i quali non siano state attivate le procedure di cui agli artt. 528 e seguenti c.c.
Messa in esercizio in due fasi
Il rilascio del SIEG è articolato in due momenti. Nella prima fase, "messa in esercizio del sistema", sono attive solo le funzionalità del Flusso A, accessibili al personale autorizzato dell’Agenzia del demanio, dei Tribunali e ai curatori di eredità giacente nominati. Nella seconda fase, "evoluzione dell’esercizio", il sistema sarà completato e aperto anche ai soggetti istituzionali coinvolti nel Flusso B, tra cui notai, personale autorizzato dell’Agenzia delle entrate e dei Comuni, sulla base di una specifica intesa integrativa.
Categorie di dati e ruoli coinvolti
I dati trattati riguardano, da un lato, gli utenti che accedono al sistema o che lo alimentano, con dati anagrafici e dati inerenti al rapporto di lavoro limitati a quanto necessario per l’abilitazione; dall’altro, i soggetti coinvolti nella curatela, con dati anagrafici, contabili, fiscali, patrimoniali, finanziari e ulteriori dati eventualmente presenti negli atti di curatela riferiti al de cuius, agli eventuali eredi e ad altri soggetti coinvolti.
Misure di sicurezza, accesso e controlli
Lo schema prevede misure tecniche e organizzative valutate nell’ambito della DPIA ex art. 35 GDPR, tra cui canale di comunicazione cifrato, autenticazione a due fattori e tracciamento delle operazioni. Per il Flusso A sono previste modalità differenziate di accesso: i curatori tramite SPID, CNS e CIE, previo inserimento in sistema delle nomine da parte della Cancelleria del Tribunale; il personale del Ministero della giustizia tramite Carta Multiservizi Giustizia; il personale dell’Agenzia del demanio da rete interna con single sign-on.
Revoca abilitazioni, conservazione e integrazione documentale
Sono disciplinate le modalità di revoca delle abilitazioni, sia su richiesta sia con disabilitazione automatica, con inibizione all’accesso dopo 12 mesi dall’ultimo accesso al SIEG. I dati degli utenti abilitati sono conservati per 24 mesi dalla revoca o dalla disabilitazione automatica, salvo obblighi normativi o esigenze legali; i dati dei soggetti afferenti alla curatela per 10 anni dalla chiusura della procedura. Il sistema si integra con il sistema documentale dell’Agenzia del demanio e i documenti informatici dei procedimenti conclusi sono versati annualmente nel sistema di archiviazione e conservazione digitale.
Esito finale del parere
Il Garante rileva che la versione finale dello schema recepisce le indicazioni fornite nel corso delle interlocuzioni istruttorie, in particolare in tema di minimizzazione, liceità, correttezza e trasparenza, integrità e riservatezza, limitazione della conservazione e protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Ritenuto lo schema conforme al GDPR e al Codice privacy, il Garante esprime parere favorevole ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 6, comma 4, del d.m. n. 128/2022.
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