Parere del Garante n. 451 del 18/06/2026
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - 18 giugno 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del MEF che aggiorna il d.m. 3 febbraio 2011, n. 117 per allinearlo alle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 di recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 (CCD2). Il focus privacy riguarda soprattutto le condizioni di accesso alle banche dati nominative sul credito per la valutazione del merito creditizio, estese anche al credito immobiliare, e la conferma dell’esclusione della Centrale dei rischi della Banca d’Italia dalla disciplina ministeriale. Il Garante rileva continuità con la disciplina previgente, coerenza con il quadro unionale e assenza di criticità significative sul piano della protezione dei dati personali.
Parere favorevole sullo schema di decreto MEF di aggiornamento del d.m. 3 febbraio 2011, n. 117, in materia di trasparenza e accesso alle banche dati nel credito ai consumatori e immobiliare
Parere favorevole sullo schema di decreto MEF in materia di trasparenza del credito e accesso alle banche dati
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato dal Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di decreto ministeriale volto a novellare il d.m. 3 febbraio 2011, n. 117, relativo alle disposizioni sul credito ai consumatori e alle modifiche alla disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy, nell’ambito della disciplina dell’articolo 125, comma 1, del TUB.
Quadro normativo di riferimento
Lo schema si inserisce nel processo di adeguamento del TUB alle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD2). Il provvedimento aggiorna anche il coordinamento con le previsioni del TUB in materia di credito immobiliare, in particolare con l’articolo 120-undecies.1, e con le regole sull’accesso alle banche dati nominative sul credito.
Contenuto dello schema di decreto
Il decreto ministeriale proposto interviene su più profili della disciplina del credito:
- aggiorna gli obblighi di correttezza, trasparenza e non discriminazione di finanziatori e intermediari;
- rivede la disciplina degli annunci pubblicitari e delle informazioni precontrattuali;
- riformula le regole sulla valutazione del merito creditizio;
- modifica l’articolo 7 sulle condizioni di accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito;
- aggiorna i riferimenti normativi alla direttiva (UE) 2023/2225;
- rinvia alla Banca d’Italia la definizione delle norme di attuazione e di coordinamento.
Profili rilevanti per la protezione dei dati personali
Il punto centrale del parere riguarda l’articolo 7 del d.m. n. 117/2011, che disciplina l’accesso alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio dei consumatori. La nuova formulazione prevede che l’accesso sia consentito anche ai finanziatori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, per acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE, nonché sui soggetti coobbligati, anche in solido.
L’accesso deve avvenire a condizioni contrattuali e operative non discriminatorie rispetto a quelle previste per i finanziatori stabiliti in Italia, con equivalenza quanto a:
- costi;
- qualità del servizio di accesso ai dati;
- modalità di fruizione;
- quantità e tipologia delle informazioni fornite.
Il Garante sottolinea che la disposizione estende espressamente la disciplina anche al credito immobiliare, in coerenza con il quadro unionale richiamato dalla normativa di recepimento.
Esclusione della Centrale dei rischi della Banca d’Italia
Lo schema chiarisce, inoltre, che la disciplina sulle condizioni di accesso alle banche dati non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Tale esclusione è ritenuta coerente con l’articolo 125, comma 1-ter, del TUB, che attribuisce alla Banca d’Italia, con proprie disposizioni, la disciplina dei soggetti legittimati all’accesso.
Valutazioni del Garante
Il Garante osserva che la modifica normativa presenta continuità con la disciplina previgente e sostanziale coerenza con la normativa unionale e nazionale di settore. Poiché la norma non introduce significative novità né criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, l’Autorità dichiara di non avere rilievi da formulare.
Conclusioni
Per i soli aspetti di cui all’articolo 125, comma 1, del TUB, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del MEF. Il parere è quindi favorevole e non subordinato a condizioni o modifiche ulteriori da parte dell’Autorità.
Punti principali
Oggetto e contesto normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale del MEF che novella il d.m. 3 febbraio 2011, n. 117 in materia di credito ai consumatori e trasparenza delle condizioni contrattuali. L’intervento si rende necessario per adeguare la disciplina nazionale alle modifiche del TUB introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, attuativo della direttiva (UE) 2023/2225.
Accesso alle banche dati sul credito
La modifica più rilevante, ai fini privacy, riguarda l’articolo 7 del decreto ministeriale, che disciplina l’accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate per la valutazione del merito creditizio. L’accesso viene esteso anche ai finanziatori di altri Stati membri UE per operazioni disciplinate dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalla direttiva 2014/17/UE, a condizioni contrattuali non discriminatorie e equivalenti quanto a costi, qualità del servizio, modalità di fruizione e tipologia di informazioni fornite.
Esclusione della Centrale dei rischi
Il testo precisa che la disciplina sulle condizioni di accesso non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in coerenza con l’articolo 125, comma 1-ter, del TUB, che rimette alla Banca d’Italia, con proprie disposizioni, l’individuazione dei soggetti legittimati all’accesso.
Valutazione del Garante
Il Garante ritiene che lo schema si limiti ad allineare il decreto ministeriale al nuovo quadro normativo unionale e nazionale, senza introdurre significative novità o criticità in materia di protezione dei dati personali. Richiama la continuità con la disciplina previgente e la coerenza con la normativa di settore, e conclude che non vi sono rilievi da formulare.
Esito del parere
Ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), GDPR e per gli aspetti di cui all’articolo 125, comma 1, TUB, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto.
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