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Parere

Parere del Garante n. 424 del 11/06/2026

Parere su istanza di accesso civico - 11 giugno 2026

Garante Privacy424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su una richiesta di riesame relativa al rifiuto parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato presentata al Comune di Laion. L’accesso riguarda concessioni edilizie, progetti, elaborati grafici, relazioni tecniche, certificati di destinazione urbanistica e altri atti riferiti a immobili riconducibili a una persona fisica. Il Garante distingue tra documenti già ostensibili, o comunque contenenti dati già comunicati nelle concessioni edilizie trasmesse, per i quali l’ostensione può avvenire con oscuramento dei dati eccedenti, e la restante documentazione tecnica particolareggiata, la cui divulgazione integrale è ritenuta idonea a comportare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato e degli occupanti degli immobili. Il parere conferma quindi la legittimità del diniego integrale per la parte eccedente, salva la diversa disciplina dell’accesso documentale ex l. 241/1990, se sorretta da un interesse qualificato.

Parere su riesame di diniego parziale di accesso civico generalizzato a pratiche edilizie e documentazione urbanistica del Comune di Laion

Parere su accesso civico a pratiche edilizie del Comune di Laion

Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso sul riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato riguardante pratiche edilizie e documentazione urbanistica detenute dal Comune di Laion. Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nel quadro delle Linee guida ANAC sull’accesso civico e dei principi del GDPR.

Oggetto della richiesta e svolgimento del procedimento

L’istanza di accesso civico aveva ad oggetto permessi di costruire, disegni e progetti, certificati di destinazione urbanistica, SCIA e altre autorizzazioni relative all’esercizio di attività produttive, riferite a immobili identificati catastalmente. Nel procedimento è intervenuto un controinteressato, persona fisica, che non si è opposta alla divulgazione delle concessioni edilizie in sé, ma ha chiesto di escludere elaborati progettuali, atti procedimentali e documentazione correlata, per ragioni di riservatezza, conflittualità con l’istante e tutela della sicurezza propria e familiare.

Il Comune ha accolto solo in parte la richiesta, trasmettendo le concessioni edilizie e negando l’accesso agli atti edilizi ulteriori. Il richiedente ha proposto riesame, sostenendo che la documentazione richiesta fosse necessaria per verificare il rispetto della normativa urbanistica e paesaggistica e per controllare eventuali usi difformi degli immobili.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679, in particolare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c);
  • l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy;
  • l’art. 5, comma 7, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013;
  • l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce ai dati e documenti acquisiti tramite accesso civico natura di conoscibilità generalizzata, pur nel rispetto della normativa privacy;
  • le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e la relativa Intesa con il Garante.

Sono richiamati anche precedenti del Garante in materia di accesso civico a pratiche edilizie e documentazione privata, nonché la giurisprudenza CEDU in tema di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche.

Valutazione del Garante sulla documentazione già ostensibile

Il Garante rileva che parte della documentazione richiesta era già stata trasmessa dal Comune, in particolare le concessioni edilizie sulle quali il controinteressato non aveva formulato opposizione. Per gli atti non opposti e per quelli che contengono dati già ricompresi nei provvedimenti già ostesi, il diniego integrale non sarebbe coerente con la valutazione già effettuata dall’amministrazione.

Tuttavia, l’ostensione deve avvenire in forma selettiva, mediante oscuramento dei dati personali eccedenti rispetto alla finalità dell’accesso civico, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • codici fiscali;
  • residenza;
  • recapiti telefonici;
  • indirizzi e-mail e PEC;
  • ulteriori informazioni di dettaglio non pertinenti o sproporzionate.

Diniego della restante documentazione per pregiudizio concreto alla privacy

Per la documentazione ulteriore, cioè asseverazioni, relazioni illustrative particolareggiate, elaborati grafici, prospetti di progetto, tavole e planimetrie interne dettagliate, il Garante ritiene che l’ostensione integrale non sia compatibile con la tutela dei dati personali.

Secondo l’Autorità, tali documenti rivelano notizie private relative alla proprietà e alle caratteristiche degli immobili e incidono sulla sfera personale e familiare del proprietario e degli eventuali occupanti. Considerando il particolare regime di pubblicità dell’accesso civico, la diffusione indiscriminata di tali atti determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata, integrando un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Il Garante valorizza anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità al momento della raccolta dei dati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla possibile conoscibilità generalizzata di informazioni così dettagliate.

Precisazioni sulle sentenze invocate dall’istante

Le sentenze amministrative richiamate dal richiedente non sono ritenute decisive nel caso concreto, poiché riguardano società e non persone fisiche. Pertanto, le informazioni relative alle società non rientrano nella nozione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR e non beneficiano del limite privacy applicabile invece ai dati delle persone fisiche.

Esito del parere e alternativa dell’accesso documentale

Il parere è favorevole nei limiti sopra indicati: l’accesso può essere consentito per la documentazione non opposta o già ricompresa nei titoli edilizi trasmessi, previa oscurazione dei dati eccedenti; è invece corretto il diniego sulla restante documentazione tecnica particolareggiata.

Resta comunque ferma la possibilità per l’istante di riproporre la richiesta secondo la disciplina dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. della l. 241/1990, ove dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto procedimentale

Il Comune di Laion, tramite il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha chiesto il parere del Garante nel procedimento di riesame di un accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013. L’istanza riguarda documenti edilizi e urbanistici relativi a immobili identificati da dati catastali.

Posizioni delle parti

Il controinteressato non si è opposto all’ostensione delle concessioni edilizie, ma ha chiesto di escludere elaborati progettuali, atti procedimentali e altra documentazione correlata, richiamando il conflitto in corso e il rischio per la propria difesa e per la sicurezza personale e familiare. Il richiedente ha invece insistito sull’acquisizione di progetti, certificati di destinazione urbanistica, SCIA e altre autorizzazioni, ritenendoli necessari per verifiche urbanistiche, paesaggistiche e sull’uso dell’immobile.

Valutazione sulla documentazione già trasmessa

Il Garante osserva che il Comune ha già trasmesso le concessioni edilizie sulle quali non vi era opposizione. Per gli atti non opposti e per quelli che riproducono dati già contenuti nelle concessioni, non sarebbe coerente negare l’accesso; tuttavia l’ostensione deve avvenire con oscuramento dei dati personali eccedenti, come codici fiscali, residenza, recapiti telefonici, e-mail, PEC e altre informazioni non necessarie.

Diniego per la documentazione tecnica particolareggiata

Per asseverazioni, relazioni illustrative, elaborati grafici, prospetti, planimetrie interne e altri documenti di dettaglio riferiti a immobili privati, il Garante ritiene che l’ostensione integrale comporti un’interferenza sproporzionata nella sfera privata e familiare del proprietario e degli occupanti. La divulgazione di tali atti, resa pubblica dal regime dell’accesso civico, può determinare un pregiudizio concreto ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Esito e possibilità di accesso documentale

Il parere è sostanzialmente favorevole con limiti: accesso possibile per la parte non pregiudizievole e con oscuramenti, ma diniego per la documentazione tecnica più dettagliata. Resta salva la possibilità di richiedere gli stessi atti tramite accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, ove l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicopratiche edilizieurbanistica e ediliziaprotezione dei dati personali

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