Sentenza n. 37/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - PREVIA CONCESSIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI - • della Determinazione dell'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza n. 315, adottata in data 26 settembre 2023, con la quale è stata recepita l'aggiudicazione effettuata dall'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza della Procedura negoziata per l'appalto integrato di lavori presso gli "Edifici L1 - L2 presso il P.O. San Salvatore (AQ)" [C.U.P. E12C22000330005 - C.I.G. 9741360892] e della Procedura negoziata per l'appalto integrato di lavori presso gli "Edifici L5 presso il P.O. San Salvatore (AQ)" [C.U.P. E12C22000340005 - C.I.G. 9741460B17] in favore di D.A.C.I.A. Società Cooperativa; • della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n.1 dell'Abruzzo n. 1874 adottata in data 29 settembre 2023, con la quale è stata recepita l'aggiudicazione effettuata dall'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza della Procedura negoziata per l'appalto integrato di lavori presso gli "Edifici L1 - L2 presso il P.O. San Salvatore (AQ)" [C.U.P. E12C22000330005 - C.I.G. 9741360892] e della Procedura negoziata per l'appalto integrato di lavori presso gli "Edifici L5 presso il P.O. San Salvatore (AQ)" [C.U.P. E12C22000340005 - C.I.G. 9741460B17] in favore di D.A.C.I.A. Società Cooperativa; • ove lesiva e per quanto di interesse, della nota prot. 0050690/25 trasmessa dalla Azienda Sanitaria Locale dell'Abruzzo n. 1 in data 14 marzo 2025; • ove lesiva e per quanto di interesse della ricorrente, della nota prot. 0001066/25, adottata dalla Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza - Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo in data 5 marzo 2025, avente ad oggetto "Riscontro nota prot. AreaCom 923/25 del 27/02/2025 ed avente ad oggetto "Intervento di Riqualificazione con adeguamento alle norme sismiche degli Edifici L1 e L2 del P.O. "San Salvatore" - L'Aquila. - Intervento di Riqualificazione con adeguamento alle norme sismiche degli Edifici L1 e L2 del P.O. "San Salvatore" - L'Aquila. Intervento di Riqualificazione con adeguamento alle norme sismiche dell'Edificio L5 del P.O. "San Salvatore" - L'Aquila. - Intervento di Riqualificazione con adeguamento alle norme sismiche dell'Edificio L5 del P.O. "San Salvatore" - L'Aquila." Riscontro a nota acquisita al prot.n.923/2025"; • ove lesivo e per quanto di interesse della ricorrente, del provvedimento della Azienda Sanitaria locale dell'Abruzzo n. 1 - Dipartimento Tecnico - U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti n. 12 adottato in data 12 febbraio 2025; • ove lesivo e per quanto di interesse della ricorrente, del provvedimento della Azienda Sanitaria locale dell'Abruzzo n. 1 - Dipartimento Tecnico - U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti n. 13 adottato in data 12 febbraio 2025; • ove lesiva e per quanto di interesse della ricorrente, della nota prot. 0192911/24 trasmessa dalla Azienda Sanitaria locale dell'Abruzzo n. 1 in data 17 ottobre 2024; • ove lesiva e per quanto di interesse della ricorrente, della nota prot. 0188859/24 trasmessa dalla Azienda Sanitaria locale dell'Abruzzo n. 1 in data 11 ottobre 2024; • ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto alla verifica in capo al nuovo progettista integrato, indicato da D.A.C.I.A. Società Cooperativa a seguito dell'estromissione del precedente raggruppamento temporaneo tra professionisti formato dall'Ing. Fiorillo (mandatario) e dall'Ing. Bouldjenet (mandante), il possesso dei requisiti di partecipazione; • ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha verificato che l'offerta tecnica non è stata modificata per effetto della estromissione e sostituzione del raggruppamento temporaneo tra professionisti formato dall'Ing. Fiorillo (mandatario) e dall'Ing. Bouldjenet (mandante); • di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti stipulati tra l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 dell'Abruzzo e la D.A.C.I.A. Società Cooperativa per la Procedura negoziata per l'appalto integrato di lavori presso gli "Edifici L1 - L2 presso il P.O. San Salvatore (AQ)" [C.U.P. E12C22000330005 - C.I.G. 9741360892] e per la Procedura negoziata per l'appalto integrato di lavori presso gli "Edifici L5 presso il P.O. San Salvatore (AQ)" [C.U.P. E12C22000340005 - C.I.G. 9741460B17], in relazione ai quali la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della loro inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124, C.p.a.; e per la condanna • delle resistenti alla tutela in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente; • in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) ovvero alla corresponsione dell'indennizzo ex articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; - accogliere, in quanto sorretta dal fumus boni iuris e dal periculum in mora, la formulata istanza interinale collegiale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, mediante concessione delle più idonee misure cautelari; - accogliere, altresì, nel merito, il ricorso, con ogni conseguente statuizione in ordine all'annullamento degli atti impugnati in epigrafe.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di aggiudicazione e atti adottati nella fase esecutiva dei contratti relativi a due appalti integrati, concernenti la sostituzione del raggruppamento dei progettisti indicato dall'aggiudicataria e la verifica dei requisiti del nuovo progettista
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, impresa concorrente non aggiudicataria, ha impugnato gli atti con cui AREACOM e ASL 1 hanno recepito e confermato l'aggiudicazione di due appalti integrati in favore dell'aggiudicataria, nonché gli atti successivi relativi alla sostituzione del raggruppamento temporaneo di progettisti indicato in gara. Ha dedotto la violazione della lettera di invito, dell'art. 83, comma 9, e dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, degli artt. 1, 2 e 3 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, par condicio, proporzionalità e correttezza dell'azione amministrativa. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, carenza e irragionevolezza della motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato il recesso dell'aggiudicataria dal rapporto con il precedente raggruppamento di progettisti, la verifica dei requisiti del nuovo progettista e la mancata modifica sostanziale dell'offerta tecnica. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia dei contratti, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno o l'indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con devoluzione della controversia al giudice ordinario e possibilità di prosecuzione mediante translatio iudicii ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisivo che le contestazioni riguardassero la fase esecutiva dei contratti, già stipulati tra l'amministrazione e l'aggiudicataria, nella quale il rapporto assume natura paritetica e la posizione del contraente privato è di diritto soggettivo. La verifica della possibilità di sostituire il soggetto coinvolto nella vicenda contrattuale e del possesso dei requisiti da parte del subentrante è stata qualificata come attività vincolata e oggettiva, non espressiva di discrezionalità amministrativa, senza rinnovazione della gara né comparazione di interessi. Il TAR ha ritenuto inconferente la giurisprudenza sulla sostituzione del progettista in corso di gara, poiché riferita alla fase anteriore all'aggiudicazione, mentre nel caso concreto la sostituzione era intervenuta dopo la stipula dei contratti. Ha richiamato anche il principio secondo cui le controversie relative alle vicende esecutive del contratto spettano ordinariamente al giudice ordinario, salvo l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali da parte dell'amministrazione, non ravvisati nella fattispecie. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese, da corrispondere in parti uguali ad AREACOM e all'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di appalti pubblici riguarda la fase delle procedure di affidamento e non si estende, di regola, alle controversie insorte nella fase esecutiva del contratto.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può proseguire davanti al giudice fornito di giurisdizione mediante translatio iudicii e riassunzione nei termini di legge.
art. 116 d.lgs. 163/2006
La disciplina del subentro contrattuale presuppone una verifica vincolata delle fattispecie che consentono il trasferimento e dei requisiti del nuovo titolare, senza rinnovazione della gara o esercizio di discrezionalità amministrativa.
art. 51 d.lgs. 163/2006
Il parallelismo tra verifica dei requisiti in gara e verifica dei requisiti per il subentro non muta il riparto di giurisdizione, poiché quest'ultima verifica interviene nella fase esecutiva e ha natura vincolata.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La ricorrente aveva richiesto in subordine l'indennizzo da revoca, ma la domanda non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Dopo la stipula del contratto di appalto, le controversie relative alle vicende della sua esecuzione appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il rapporto tra amministrazione committente e contraente privato è di natura paritetica e la posizione azionata ha consistenza di diritto soggettivo.
- La verifica della possibilità di una modificazione soggettiva dell'esecutore o della sostituzione di un soggetto coinvolto nella fase esecutiva, quando è limitata all'accertamento oggettivo dei presupposti normativi e del possesso dei requisiti da parte del subentrante, non costituisce esercizio di potere autoritativo o discrezionale e non radica la giurisdizione amministrativa.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di procedure di affidamento non si estende automaticamente alle controversie successive alla stipula del contratto: il riparto resta affidato alla natura della posizione soggettiva, salvo che l'amministrazione eserciti un potere autoritativo caratterizzato da discrezionalità valutativa.
- La giurisprudenza sulla sostituzione del progettista in corso di gara, prima dell'aggiudicazione, non è applicabile alle controversie concernenti la sostituzione o il subentro nella fase esecutiva del contratto, che è regolata dal rapporto negoziale e dalle specifiche norme sulle modificazioni soggettive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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