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Ordinanza

Ordinanza n. 1627/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II ter, che aveva sospeso gli atti di pianificazione di Roma Capitale limitatamente alla soppressione di alcune postazioni per l’assegnazione di posteggi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha appellato l’ordinanza cautelare con la quale il TAR Lazio aveva accolto parzialmente la domanda cautelare proposta contro gli atti comunali di pianificazione relativi all’assegnazione di posteggi, ritenendo che la sospensione, pur formalmente limitata alla soppressione di alcune postazioni, ponesse in discussione l’intera attività di pianificazione amministrativa. La questione cautelare riguardava la legittimità delle misure previste dal cosiddetto “decreto Galloni”, d.m. 28 ottobre 2011, recepite da Roma Capitale negli atti impugnati. L’appello sosteneva, secondo la ricostruzione accolta in sede cautelare, che tali misure fossero riconducibili alle misure di protezione diretta dei beni culturali previste dall’art. 10 e dagli artt. 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, anziché alla diversa disciplina dell’art. 52 del medesimo decreto legislativo, sulla quale aveva inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015. Da ciò derivava la tesi secondo cui non fosse necessaria l’intesa con la Regione. L’appello deduceva inoltre il rischio di pregiudizio derivante dal blocco o dal condizionamento delle gare per l’assegnazione dei posteggi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha respinto integralmente l’istanza cautelare proposta in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto plausibile che le misure del “decreto Galloni”, recepite negli atti comunali, rientrassero nelle misure di protezione diretta dei beni culturali disciplinate dall’art. 10 e dagli artt. 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, espressamente richiamati dal decreto, e non nella fattispecie regolata dall’art. 52, sicché non appariva necessaria l’intesa con la Regione. Quanto al periculum in mora, ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico allo svolgimento delle gare per l’assegnazione dei posteggi, che dovevano proseguire secondo la programmazione stabilita da Roma Capitale senza essere condizionate dalla mancata considerazione della soppressione di alcune postazioni. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare; il Consiglio di Stato lo ha accolto riformando l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 10 d.lgs. n. 42/2004

    È stato ritenuto, in via cautelare, tra le basi normative delle misure di protezione diretta dei beni culturali riconducibili al “decreto Galloni”.

  • artt. 21-22 d.lgs. n. 42/2004

    Le misure previste dal “decreto Galloni” sono apparse riconducibili, in sede cautelare, alla disciplina della protezione diretta dei beni culturali.

  • art. 52 d.lgs. n. 42/2004

    Il giudice ha ritenuto non applicabile, in base alla qualificazione cautelare delle misure, la disciplina dell’art. 52 e quindi non necessaria l’intesa con la Regione.

  • d.m. 28 ottobre 2011 (“decreto Galloni”)

    Atto presupposto delle misure recepite da Roma Capitale negli atti di pianificazione impugnati; la sua qualificazione normativa è stata decisiva per la valutazione del fumus.

  • sentenza Corte costituzionale n. 140/2015

    Richiamata quale pronuncia che ha inciso sull’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, ritenuto non pertinente alle misure oggetto della controversia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le misure amministrative previste per la tutela di beni culturali devono essere qualificate in base al loro contenuto e alla disciplina normativa effettivamente richiamata e applicata; le misure di protezione diretta riconducibili agli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. n. 42/2004 non sono automaticamente assoggettate alla disciplina dell’art. 52 del medesimo decreto legislativo.
  • Quando gli atti comunali di programmazione recepiscono misure di tutela culturale, la necessità dell’intesa con la Regione dipende dalla riconduzione delle misure alla specifica fattispecie normativa che la richiede e non dalla loro mera incidenza sull’organizzazione o sull’assegnazione di posteggi.
  • Nel giudizio cautelare, l’interesse pubblico alla prosecuzione di gare per l’assegnazione di posteggi può prevalere sull’interesse alla sospensione degli atti di pianificazione quando il blocco comprometta la programmazione amministrativa e non emergano, allo stato del giudizio, elementi sufficienti a ritenere illegittime le misure di tutela recepite.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleCommercio e grandi strutture di venditaTutela cautelareAppello
RamiBeni culturali e paesaggioCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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