Cassazione Penale, Ordinanza n. 23701/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in cognizione. Sosteneva che il giudice avesse ignorato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull'unicità del disegno criminoso: in particolare, la natura prodromica delle condotte oggetto della sentenza sub 1 rispetto all'ingresso nel sodalizio criminoso oggetto della sentenza sub 2, nonché dichiarazioni di collaboratori di giustizia che collocherebbero già al 2006 l'inizio delle condotte di importazione di stupefacenti, elementi che a suo dire avrebbero dimostrato una programmazione unitaria delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il ricorso era generico e non si confrontava specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Ha quindi confermato, in sostanza, la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso sulla base della distanza temporale di tre anni tra i fatti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'ingresso nel sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, ritenendo inoltre che l'asserita importazione di stupefacente già dal 2006 fosse indice di professionalità criminale e non prova di una originaria deliberazione unitaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva, subordinandolo alla verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come norma incriminatrice relativa ai fatti di spaccio/importazione di stupefacenti oggetto di una delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
la continuazione richiede, anche in esecuzione, una verifica approfondita per accertare se i reati successivi fossero programmati fin dall'inizio, almeno nelle linee essenziali.
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P.
omogeneità delle violazioni, bene protetto e contiguità spazio-temporale sono solo indici sintomatici, non sufficienti da soli a provare l'unicità del disegno criminoso.
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri
la valutazione degli elementi indicativi dell'unicità o pluralità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici o travisamenti.
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
in tema di rapporto tra reato associativo e reati-fine, la continuazione sussiste solo se i reati-fine erano programmati sin dalla costituzione del sodalizio criminoso.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa connessa all'impugnazione irrituale.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso, anche in sede esecutiva, e non può fondarsi su mere affinità tra i reati o sulla loro contiguità temporale.
- Indici quali omogeneità delle violazioni, identità del bene giuridico leso e vicinanza spazio-temporale hanno valore solo sintomatico e non sono di per sé sufficienti a dimostrare una programmazione unitaria originaria.
- Quando il giudice di merito esclude la continuazione con motivazione logica, congrua e priva di travisamenti, la valutazione non è censurabile in cassazione se il ricorso non si confronta specificamente con tale motivazione.
- Nel rapporto tra reati associativi e reati-fine, la continuazione è configurabile solo se i reati-fine risultano già programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della costituzione del sodalizio.
- La dedizione professionale alla commissione di reati o la loro reiterazione nel tempo non equivalgono automaticamente a prova di un unico disegno criminoso originario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23494/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23503/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23504/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23529/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23530/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23531/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →