Sentenza n. 4175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, ma aveva compensato integralmente le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva ottenuto dal TAR l’accoglimento integrale del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, con ordine al Ministero di eseguire il giudicato, previsione di un commissario ad acta in caso di inerzia e applicazione di una penalità di mora. L’appello riguardava esclusivamente il capo relativo alle spese di lite. L’appellante ha dedotto la violazione del principio della soccombenza e degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la compensazione integrale fosse stata disposta con motivazione apodittica, contraddittoria e apparente, senza indicare specifiche ragioni riconducibili alla novità della questione o ad altre gravi ed eccezionali ragioni. Ha inoltre chiesto la liquidazione delle spese del primo grado nella misura indicata nell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti della rideterminazione delle spese. Ha affermato che anche nel processo amministrativo la liquidazione deve avere riguardo ai parametri del d.m. 55/2014, valutando le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, l’importanza, la difficoltà e il valore della controversia, nonché il numero e la complessità delle questioni trattate. Tali parametri costituiscono criteri di orientamento e individuano una misura economica standard, non essendo più vigenti i minimi tariffari inderogabili. Il giudice può tuttavia compensare, integralmente o parzialmente, le spese in presenza dei presupposti previsti dalla legge e delle peculiarità del caso concreto. Nel caso di specie, pur essendo stata integralmente accolta la domanda di ottemperanza, il contenzioso era seriale, non particolarmente complesso e relativo a questioni di pronta soluzione; tali elementi giustificavano una liquidazione contenuta, ma non la compensazione integrale. Le spese del primo grado sono state quindi determinate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato. Per il grado di appello, applicando il principio di soccombenza e considerando che l’impugnazione riguardava soltanto le spese del primo grado, il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 300,00, oltre accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la previsione di una penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR l’aveva applicata in caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»
I parametri forensi devono essere utilizzati dal giudice per regolare e liquidare le spese processuali, tenendo conto delle peculiarità concrete della controversia. I valori tabellari costituiscono criteri di orientamento e una misura standard, non minimi tariffari inderogabili.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
Impone di valutare, ai fini della liquidazione del compenso, le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, la difficoltà e il valore della causa, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.
art. 9, comma 1, l. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali, collocando il d.m. 55/2014 in un sistema privo del precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite alla riduzione del compenso, vietando la liquidazione di somme praticamente simboliche e non conformi al decoro della professione.
art. 91 c.p.c.
Esprime il principio generale della soccombenza nella regolazione delle spese processuali, applicabile anche nel processo amministrativo nei limiti delle regole proprie della compensazione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
«assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»
Consente la compensazione delle spese, anche in deroga alla soccombenza, quando ricorrano i presupposti normativi e le peculiarità del caso concreto, tra cui la novità assoluta della questione, il mutamento giurisprudenziale o altre gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il giudice deve regolare le spese di lite considerando i parametri per la liquidazione dei compensi forensi previsti dal d.m. 55/2014, con riguardo alle caratteristiche concrete, alla difficoltà, al valore e alla complessità della controversia e all’attività effettivamente prestata.
- I valori medi e le soglie del d.m. 55/2014 costituiscono criteri di orientamento e una misura economica standard della prestazione, non minimi tariffari inderogabili; tuttavia, in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi, il giudice deve indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione.
- La compensazione integrale o parziale delle spese può essere disposta anche quando una parte sia integralmente vittoriosa, purché siano individuabili ragioni previste dalla legge o gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalle peculiarità del caso concreto; la mera formula stereotipata non è sufficiente a motivare la deroga alla soccombenza.
- La serialità del contenzioso e la ridotta complessità delle questioni possono giustificare una liquidazione delle spese inferiore ai valori ordinariamente applicabili, ma non comportano automaticamente la compensazione integrale delle spese quando la domanda sia stata accolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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