Cassazione Penale, Sentenza n. 15643/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.) inflitta dal Tribunale di Trani. La ricorrente deduceva, con primo motivo, violazione degli artt. 647 e 648 c.p., travisamento del fatto e contraddittorietà della motivazione in ordine all'elemento soggettivo: la persona offesa aveva dichiarato come "molto probabile lo smarrimento del furto" e la ricorrente aveva riferito di aver rinvenuto il telefono per terra, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto riqualificare il fatto come appropriazione di cosa smarrita (art. 647 c.p.). Con il secondo motivo chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., richiamando incensuratezza, comportamento collaborativo, risarcimento, occasionalità della condotta e scarso valore economico del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e inammissibile: la ricorrente non ha confutato la motivazione di merito ma ha riproposto una lettura alternativa delle prove, e la Corte territoriale aveva motivato la sussistenza del dolo eventuale sulla base della natura del bene (telefono) e dell'assenza di una giustificazione plausibile e spazio-temporale del rinvenimento, nonché di elementi probatori come la denuncia di furto e accertamenti sulla SIM. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato per carenza di motivazione circa il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte d'appello non ha svolto una valutazione complessiva e circostanziata delle circostanze richieste (art. 133 c.p.) ma si è limitata a considerare la "noncuranza" della ricorrente in termini generici. Per la fondatezza del secondo motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, dato che il termine massimo di prescrizione è spirato il 1 ottobre 2021, data antecedente alla decisione odierna.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato in presenza di un bene (telefono) che conserva segni esteriori di legittimo possesso altrui e quando chi lo detiene non fornisce una giustificazione plausibile sulla provenienza, desumendo il dolo eventuale; questa interpretazione è considerata coerente con la giurisprudenza della Cassazione.
art. 647 cod. pen. (appropriazione di cosa smarrita)
La difesa chiedeva la riqualificazione del fatto in appropriazione di cosa smarrita; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il possesso di un telefono altrui, data la permanenza di segni esteriori di legittimo possesso, è più compatibile con ipotesi di furto/ricettazione che con l'appropriazione di cosa smarrita quando manchi giustificazione plausibile.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La valutazione della tenuità richiede un apprezzamento complessivo e motivato di tutte le peculiarità della fattispecie; la Corte di appello non ha adeguatamente motivato il diniego, omettendo una valutazione equilibrata degli elementi posti dalla difesa (incensuratezza, occasionalità, risarcimento, collaborazione).
art. 133 cod. pen. (criteri per la misura della pena e valutazione della tenuità)
Richiamato dalle Sezioni Unite come parametro per valutare la tenuità: il giudice deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno, e motivare specificamente come questi elementi incidono sul disvalore concreto del reato.
art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)
Applicati per calcolare il termine di prescrizione: la Cassazione ha rilevato che il termine massimo di prescrizione è spirato il 1 ottobre 2021 e, poiché intervenuta prima della decisione odierna, ha determinato l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Nei reati di ricettazione riguardanti telefoni cellulari la natura del bene e i segni esteriori di legittimo possesso altrui sono elementi indiziari significativi della provenienza illecita; l'assenza di spiegazioni spazio-temporali convincenti può legittimamente far ritenere il dolo eventuale.
- La Cassazione non rivede liberamente il giudizio di fatto: le censure che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa delle prove senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni di merito sono aspecifiche e inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario che il giudice motivi con valutazione complessiva e circostanziata di tutti i fattori rilevanti (incensuratezza, occasionalità, entità del danno, comportamento processuale e risarcimento). Una motivazione generica o meramente affermativa può essere sindacata in cassazione.
- La mera commissione del reato non esclude a priori la possibilità di valutare la particolare tenuità: il giudice deve spiegare perché, nonostante gli elementi attenuanti, la fattispecie non risulti tenue.
- Se la Corte di cassazione rileva carenza di motivazione su questioni determinanti e il reato è prescritto nel frattempo, la sentenza può essere annullata senza rinvio per sopravvenuta prescrizione.
- In difesa contro una imputazione di ricettazione è utile documentare elementi che possano giustificare il possesso (testimoni, circostanze del rinvenimento con dati spazio-temporali), nonché evidenziare fatti rilevanti ai fini della tenuità (incensuratezza, riparazione del danno, collaborazione) e precisare richieste motivate in appello e in cassazione.
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