Cassazione Civile, Ordinanza n. 03268/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme erogate a titolo di finanziamento pubblico nell’ambito del programma comunitario "Equal". La società sosteneva di aver svolto regolarmente le attività progettuali fino alla sospensione disposta dall’amministrazione, di aver sostenuto spese effettive e rendicontate, e che la richiesta di restituzione fosse illegittima perché l’amministrazione aveva tratto utilità dall’attività eseguita, sicché sarebbe configurabile un indebito arricchimento. In cassazione ha dedotto: (1) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, invocando la tutela dell’affidamento e la rilevanza delle rendicontazioni amministrative; (2) violazione dell’art. 2041 c.c., lamentando il mancato riconoscimento dell’utilità del progetto per l’amministrazione; (3) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese. La Corte d’appello aveva però riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il recupero poiché la revoca del finanziamento derivava dal giudicato amministrativo che aveva confermato l’illegittimità dell’ammissione al contributo, conseguente anche alla mancata allegazione dei documenti necessari nella candidatura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché cumulavano in modo inscindibile censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale, demandando impropriamente alla Corte il compito di separarle. Ha inoltre escluso la pertinenza delle doglianze sulla tutela dell’affidamento, poiché la Corte di merito aveva accertato che l’affidamento non era incolpevole, essendo la revoca conseguenza di un comportamento negligente della stessa società nella fase di candidatura. Quanto all’azione di arricchimento senza causa, la cassazione ha rilevato che la ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva negato la prova dell’utilità concretamente conseguita dall’amministrazione e aveva valorizzato la mancata ultimazione del progetto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; inoltre, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controparte e di una ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle ammende, ravvisando i presupposti di una condotta processuale temeraria in ragione della piena conformità tra proposta definitoria e decisione finale.
Norme richiamate
artt. 615 e 617 c.p.c.
Sono stati richiamati come base dell’opposizione alla cartella di pagamento, ma la censura non è stata accolta in cassazione per inammissibilità e difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
Invocato insieme al vizio motivazionale; la Corte ha rilevato che la doglianza era formulata in modo promiscuo e quindi inammissibile.
art. 21-bis l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela dell’affidamento rispetto al provvedimento amministrativo poi travolto; la Corte ha escluso l’incolpevolezza dell’affidamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha rilevato che il ricorso tendeva in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 2041 c.c.
Richiamato per sostenere l’azione generale di arricchimento senza causa; la Corte ha escluso che fosse stata dedotta e dimostrata in modo specifico l’utilità conseguita dall’amministrazione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese, ritenuta conseguenza della soccombenza.
art. 380-bis c.p.c.
Citatato per la proposta di definizione accelerata; la decisione finale è risultata integralmente conforme alla proposta.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativamente determinata a favore della controparte, in ragione della soccombenza e della valutazione di lite temeraria.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza della conformità tra proposta e decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo inscindibile censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale, senza renderle chiaramente separabili.
- La tutela dell’affidamento presuppone un affidamento incolpevole: se il provvedimento sfavorevole deriva da un comportamento negligente del beneficiario, la protezione dell’affidamento non può essere invocata utilmente.
- L’azione di arricchimento senza causa richiede la specifica allegazione e prova dell’utilità concretamente conseguita dall’arricchito e del correlativo depauperamento; non basta l’avvenuto svolgimento di attività o il sostenimento di spese se non si dimostra il vantaggio patrimoniale dell’altra parte.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, quando la censura mira in realtà a sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La statuizione sulle spese segue la soccombenza e, in presenza dei presupposti di legge e della conformità tra proposta definitoria e decisione finale, può essere applicata anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
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