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Sentenza

Sentenza n. 1284/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Consiglio comunale (“d.C.c”) 21.2.2022 n. 9, di “approvazione del piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani” per il periodo regolatorio “2022/2025” pubblicata nell'albo pretorio dal 25.2.2022 (ibidem, p. 12), oltre a ogni altro provvedimento a essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusi gli allegati alla d.C.c. (“Allegato 1 – PEF 2022-2025”, “Relazione di accompagnamento - Allegato 2”, “Dichiarazione di veridicità - Allegato 4” , “Allegato 1 – TOOL ARERA MTR-2 compilato" , nonché quello o quegli ulteriori provvedimenti comunali di cui la d.C.c. 9/2021 fornisce indizio in calce, ma tuttora ignoti an e quomodo dell'esistenza, non constandone avvenuta la pubblicazione prevista dalla legge o in base alla legge; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. il 1/9/2022: impugnazione per l'annullamento oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo (deliberazione del Consiglio comunale [“d.C.c”] 21.2.2022 n. 9, di “approvazione del piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani” per il periodo regolatorio “2022/2025” [doc 1] pubblicata nell'albo pretorio dal 25.2.2022 (ibidem, p. 12), oltre a ogni altro provvedimento a essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusi gli allegati alla d.C.c. (“Allegato 1 – PEF 2022-2025” [doc 1.a], “Relazione di accompagnamento - Allegato 2” [doc 1.b], “Dichiarazione di veridicità - Allegato 4” [doc 1.c], “Allegato 1 – TOOL ARERA MTR-2 compilato" [doc 1.d]), nonché quello o quegli ulteriori provvedimenti comunali che la d.C.c. 9/2021 menziona [doc 1, p. 9, in calce, con la criptica dicitura “PROPOSTA PARZIALMENTE ESAMINATA PROSECUZIONE DELLA TRATTAZIONE RINVIATA AD ALTRA SEDUTA”]) della nota comunale 1.6.2022 prot. n. 104043 (doc 13) recante “Comunicazione ex art. 28 MTR-2”, e della d.C.c. 24.2.2022 n. 12, di “approvazione del piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani” per il periodo regolatorio “2022/2025” (doc 14) allegata alla nota stessa (doc 13, p. 5), oltre a ogni provvedimento a essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusi gli allegati alla d.C.c. citata (“Allegato 1 – PEF 2022-2025” [doc 14.a], “Relazione di accompagnamento - Allegato 2” [doc 14.b], “Dichiarazione di veridicità - Allegato 4” [doc 14.c], “Allegato 1 – TOOL ARERA MTR-2 compilato" [doc 14.d]); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. il 3/11/2022: oltre che degli atti impugnati con i ricorsi introduttivo e primo per motivi aggiunti, delle note comunali 1.9.2022 prot. n. 156558 (doc 16) di “Indicazione in merito al Corrispettivo Massimo Annuale nel periodo regolatorio 2022-25”, 14.9.2022 prot. n. 164245 (doc 17) sul medesimo tema, 28.9.2022 prot. n. 172187 (doc 18) e 20.10.2022 prot. n. 186857 (doc 19) inerenti alla fatturazione del servizio, nonché, occorrendo, del certificato di regolare esecuzione 5.9.2022 inerente al mese di agosto (doc 20) e del certificato di regolare esecuzione 6.10.2022 relativo al mese di settembre (doc 21) nelle parti ove si riferiscono a un canone d'appalto illegittimamente decurtato, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, nonché per l'accertamento e la declaratoria ex art. 133 c. 1 lett. p) cpa del diritto di SANGALLI all'adeguamento del corrispettivo come infra indicato nell'an e nel quantum, e per la condanna del Comune a pagare i compensi stessi come correttamente adeguati, oltre accessori di legge, anche ex dlgs 231/2002; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. il 17/1/2023: oltre che degli atti impugnati con i ricorsi introduttivo e con i primi due aggiunti, delle note comunali 17.11.2022 prot. n. 204315 (doc 25) e 30.12.2022 prot. n. 231737 (doc 26) inerenti alla fatturazione del servizio che, confermando le precedenti note comunali afferenti a un canone d'appalto illegittimamente decurtato, richiedono l'emissione di note di credito per le fatture pagate a SANGALLI per i canoni di ottobre e novembre del servizio, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusi, ove occorra, dei certificati di regolare esecuzione riferite agli stessi mesi (docc 27, 28), nonché per l'accertamento e la declaratoria ex art. 133 c. 1 lett. p) cpa del diritto di SANGALLI al mantenimento allo stato del canone contrattuale in atto, e per la condanna del Comune a pagare le somme afferenti al canone contrattuale stesso, oltre accessori di legge, anche ex dlgs 231/2002; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. il 13/3/2023: oltre che degli atti impugnati con i ricorsi introduttivo e diverse serie di motivi aggiunti, del provvedimento comunale 26.1.2023 prot. n. 15536 (doc 31) recante il “Corrispettivo Massimo Annuo per il 2023” illegittimamente decurtato, nonché delle note comunali 18.1.2023 prot. n. 9829 (doc 32) e 1.3.2023 prot. n. 37614 (doc 33) inerenti alla fatturazione del servizio che, confermando le precedenti note comunali afferenti alla compressione del canone d'appalto, richiedono l'emissione di note di credito per le fatture pagate a SANGALLI per i canoni di dicembre e gennaio del servizio, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusi, ove occorra, dei certificati di regolare esecuzione riferite agli stessi mesi (docc 34, 35), nonché per l'accertamento e la declaratoria ex art. 133 c. 1 lett. p) cpa del diritto di SANGALLI al mantenimento allo stato del canone contrattuale in atto, e per la condanna del Comune a pagare le somme afferenti al canone contrattuale stesso, oltre accessori di legge, anche ex dlgs 231/2002; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. il 5/5/2023: impugnazione per l'annullamento oltre che degli atti impugnati con i ricorsi introduttivo e diverse serie di motivi aggiunti, delle note comunali 22.3.2023 prot. n. 55675 (doc 36) e 24.4.2023 prot. n. 77174 (doc 37) inerenti alla fatturazione del servizio che, confermando le precedenti note comunali afferenti alla compressione del canone d'appalto, richiedono l'emissione di note di credito per le fatture pagate a SANGALLI per i canoni di febbraio e marzo del servizio, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusi, ove occorra, dei certificati di regolare esecuzione riferite agli stessi mesi (docc 38, 39), nonché per l'accertamento e la declaratoria ex art. 133 c. 1 lett. p) cpa del diritto di SANGALLI al mantenimento allo stato del canone contrattuale in atto, e per la condanna del Comune a pagare le somme afferenti al canone contrattuale stesso, oltre accessori di legge, anche ex dlgs 231/2002; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L. il 1\7\2024: oltre che dei provvedimenti impugnati con i ricorsi introduttivo e cinque per motivi aggiunti, della deliberazione del Consiglio comunale (“dCc”) 29.4.2024 n. 20, di “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2024-2025 (PEF 2024-2025)” (doc 40), con tutti i suoi allegati (doc 40 p 10: “Allegato 1 – Piano economico finanziario (PEF 2024-2025)” [doc 40a], “Allegato 2” formato dalle “Considerazioni Preliminari PEF 2024-2025 Comune di Monza” [doc 40b] e dalle note a “Supporto attività di validazione PEF 2024-2025 Comune di Monza” [doc 40c] rese da Utiliteam Co. Srl [“Utiliteam”], “Allegato 3 Documentazione del Gestore Comune di Monza: Relazione di Accompagnamento” e “Dichiarazione di veridicità” [doc 40d], “Allegato 4 Documentazione del Gestore Impresa Sangalli S.r.l.: Relazione di Accompagnamento” [doc 40e]), pubblicata in albo pretorio dal “03/05/2024” al “17/05/2024” (doc 41, p 1), oltre a ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, inclusi i verbali degli incontri Comune-SANGALLI 28.11.2023 (doc 42) e 14.3.2024 (doc 43, con le note annesse: doc 43a e 43b), la nota comunale 17.4.2024 prot. n. 72602 (doc 44), e le note sindacale 17.4.2024 prot. n. 73078 (doc 45) e comunale 24.5.2024 prot. n. 97725 di “Invio dati per la fatturazione” (doc 46), nonché per l’accertamento e la declaratoria ex art. 133 c. 1 lett. p) cpa del diritto di SANGALLI all’adeguamento allo stato del canone contrattuale in atto alla luce del metodo tariffario rifiuti (“MTR”) ARERA, e per la condanna del Comune a pagare le somme afferenti al canone contrattuale stesso, oltre accessori di legge, anche ex dlgs 231/2002; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L. il 17\6\2025 : oltre ai provvedimenti impugnati con i ricorsi introduttivo e precedenti per motivi aggiunti (docc 1, 13-14, 16-21, 25-28, 31-35, 36-39 e 40-46), della deliberazione del Consiglio comunale (“dCc”) 7.4.2025 n. 23 con oggetto “TASSA RIFIUTI ANNO 2025: APPROVAZIONE TARIFFE” (doc 59), di tutti i suoi allegati (“ALLEGATO 1 – TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2025” [doc 59a], “ALLEGATO 2 – deliberazione tariffe tari anno 2025” [doc 59b]), in albo pretorio dal “16/04/2025” al “30/04/2025” (doc 60), oltre a ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, nonché per l’accertamento e la declaratoria ex art. 133 c. 1 lett. p) cpa del diritto di SANGALLI all’adeguamento a oggi del canone contrattuale in atto alla luce del metodo tariffario rifiuti (“MTR”) ARERA, e per la condanna del Comune a pagare le somme afferenti al canone contrattuale stesso adeguato come da MTR ARERA, oltre accessori di legge, anche ex dlgs 231/2002.

Giustizia amministrativa202200737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere comunali di validazione del PEF 2022-2025 e del relativo aggiornamento 2024-2025, atti concernenti la rideterminazione e fatturazione del corrispettivo del servizio e delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha impugnato la delibera comunale che aveva esaminato e rinviato la validazione del PEF 2022-2025, la successiva delibera di validazione, gli atti comunali di rideterminazione del corrispettivo massimo annuale e di richiesta di emissione di note di credito, nonché la delibera di aggiornamento del PEF 2024-2025 e quella di approvazione della TARI 2025. Ha dedotto plurimi vizi nell'applicazione del metodo tariffario ARERA MTR-2: omessa istruttoria sul possibile doppio conteggio dei costi generali di gestione; illegittima determinazione dei coefficienti tariffari e mancato riconoscimento di costi ammissibili; mancato riconoscimento dei costi d'uso del capitale relativi a beni di terzi; erronea determinazione dei parametri di sharing dei proventi della raccolta differenziata; illogicità e ingiustizia manifesta nella valutazione degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo; motivazione irragionevole fondata sull'importo dell'offerta di gara anziché sull'equilibrio economico-finanziario della gestione; violazione dei principi di buon andamento, collaborazione e buona fede; erronea applicazione dei limiti di crescita tariffaria e mancato riconoscimento di componenti inflattive e di costi efficienti. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'adeguamento del canone contrattuale secondo il metodo MTR ARERA e la condanna del Comune al pagamento delle relative somme. Quanto alla TARI 2025, ha riproposto le censure relative all'illegittimità della validazione del PEF, senza dedurre vizi propri della delibera tariffaria.

La decisione

Il TAR ha distinto il procedimento di determinazione delle entrate tariffarie in due segmenti: la predisposizione e validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente e la successiva approvazione da parte di ARERA. Il procedimento è unitario e si perfeziona con l'approvazione di ARERA. Gli atti dell'ente competente, quando esprimono il potere regolatorio sottoposto al successivo controllo di ARERA, sono atti endoprocedimentali e non sono autonomamente impugnabili, pur potendo produrre effetti interni nei confronti di ARERA e, transitoriamente, effetti esterni sui prezzi del servizio. La delibera comunale n. 9/2022 è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse perché non dispositiva, non lesiva e comunque non definitiva. Le delibere n. 12/2022 e n. 20/2024, pur lesive, sono state ritenute non definitive e quindi non immediatamente impugnabili, dovendosi attendere l'approvazione di ARERA. Per tali ragioni il ricorso introduttivo e i primi sei motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse. È stata riconosciuta la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo sulla delibera di approvazione della TARI 2025, qualificata come atto amministrativo generale adottato dal Comune nell'esercizio del potere di approvazione delle tariffe. Tuttavia, il settimo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto perché la ricorrente non aveva dedotto vizi propri della delibera TARI, ma aveva riproposto esclusivamente censure rivolte alla validazione del PEF e del suo aggiornamento, già dichiarate inammissibili. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a.

    le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati […] dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

    La controversia relativa agli atti degli enti competenti inseriti nel procedimento di approvazione delle entrate tariffarie dei rifiuti rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 7 c.p.a.

    La controversia sulla delibera comunale di approvazione della TARI, quale atto amministrativo generale adottato nell'esercizio di un potere tariffario comunale, rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di conformarsi a precedenti giurisprudenziali della stessa Sezione, motivando mediante richiamo ai principi già affermati.

  • art. 1, comma 683, l. n. 147/2013

    Riconosce il potere degli enti locali di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

  • art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 228/2021, convertito in l. n. 15/2022

    Concorre a fondare il potere comunale di approvazione delle tariffe TARI.

  • art. 7.7 delibera ARERA n. 363/2021

    ARERA [...] verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo lo approva

    L'approvazione di ARERA costituisce la conclusione e il perfezionamento del procedimento tariffario, mentre la validazione dell'ente territorialmente competente è un segmento endoprocedimentale.

  • art. 7.8 delibera ARERA n. 363/2021

    si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti

    Attribuisce agli atti dell'ente competente un'efficacia esterna transitoria, senza trasformarli in provvedimenti definitivi autonomamente impugnabili.

  • art. 8.3 delibera ARERA n. 363/2021

    Prevede il successivo controllo regolatorio di ARERA sugli atti di aggiornamento tariffario e la conseguente approvazione dell'aggiornamento.

  • delibera ARERA n. 389/2023

    Disciplina l'aggiornamento biennale del metodo tariffario, soggetto alla medesima articolazione tra validazione dell'ente competente e successiva approvazione di ARERA.

Massime di principio

  • Nel procedimento di approvazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti, la predisposizione e validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente costituisce un segmento endoprocedimentale, mentre l'approvazione di ARERA conclude e perfeziona il procedimento unitario.
  • Gli atti dell'ente territorialmente competente che determinano componenti del metodo tariffario o riconoscono voci di costo al gestore, essendo sottoposti al successivo controllo regolatorio di ARERA, non sono definitivi e non possono essere autonomamente impugnati prima dell'approvazione dell'Autorità.
  • L'efficacia transitoria degli importi determinati dall'ente competente quali prezzi massimi del servizio non attribuisce alla relativa validazione natura definitiva né rende automaticamente autonomamente impugnabile l'atto endoprocedimentale.
  • Gli atti dell'ente competente possono essere impugnati prima dell'approvazione di ARERA soltanto quando esercitano un potere che esula dal controllo regolatorio riservato all'Autorità e risultano autonomamente lesivi.
  • La delibera comunale di approvazione della TARI è un atto amministrativo generale impugnabile davanti al giudice amministrativo; tuttavia, il ricorso contro di essa deve contenere censure relative a vizi propri della delibera e non può fondarsi esclusivamente sull'illegittimità di precedenti atti di validazione del PEF non autonomamente impugnabili.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniRegolazione dell'energia (ARERA)Giurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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