Cassazione Penale, Sentenza n. 7933/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena che lo aveva condannato per detenzione e porto illegale di armi alterate. Denuncia violazione di legge e vizio della motivazione per la ritenuta mancanza di specificità dell'atto di appello; sostiene che i motivi erano specifici ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., che la Corte di appello avrebbe esaminato nel merito superando i limiti del giudizio di inammissibilità e che sarebbe stata applicata retroattivamente la riforma processuale introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha confermato che l'appello era privo della specificità richiesta: i motivi si limitavano a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado senza confrontarsi criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza del Tribunale di Modena. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla presunta retroattività della legge n. 103/2017, osservando che la riforma ha recepito principi giurisprudenziali preesistenti. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Imposte le esigenze di specificità dei motivi di impugnazione; l'appello è inammissibile quando non enuncia e argomenta esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.
art. 591 cod. proc. pen.
Rilevanza procedurale delle modalità dell'impugnazione e richiamo alle forme e ai contenuti che l'atto deve contenere per essere valutato ammissibile.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (riforma Orlando)
La modifica ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale della specificità senza introdurre una novità sostanziale; non è applicata retroattivamente per mutare la valutazione di ammissibilità già conforme alla giurisprudenza precedente.
art. 616 cod. proc. pen.
Consegue la condanna alle spese processuali per il ricorrente e la possibilità di infliggere una somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - Galtelli; Sez. 6, n. 16550 del 19/01/2021; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020)
Consolidano il principio che l'appello non può limitarsi a confutare il decisum con considerazioni generiche o a reiterare le difese di primo grado: è necessario indicare, almeno nelle linee essenziali, le ragioni che giustificano una diversa decisione del giudice di appello e confutare espressamente i passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'appello deve contenere, per specifici capi e punti, argomentazioni che si confrontino espressamente con le singole motivazioni del giudice di primo grado; la mera riproposizione delle tesi già dedotte in primo grado è insufficiente.
- La specificità dei motivi si valuta sulla base della capacità dell'atto di indicare, anche in linea essenziale, le ragioni per cui il giudice di appello dovrebbe dare una diversa risposta rispetto al primo giudice.
- Il giudice di merito può dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando i motivi difettino di specificità o non affrontino la motivazione della sentenza impugnata; tale potere non richiede l'applicazione retroattiva di riforme legislative successive quando la giurisprudenza già richiedeva gli stessi requisiti.
- In caso di inammissibilità segue condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa, pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Per redigere un appello efficace: indicare i capi specifici impugnati, riportare i passaggi motivazionali da criticare, proporre argomentazioni nuove o evidenziare errori logico-giuridici nel ragionamento del primo giudice, e non limitarsi a formulazioni generiche.
- Se si contesta una presunta retroattività normativa, occorre dimostrare in concreto che la decisione di inammissibilità si fonda su una disposizione introdotta successivamente e che tale applicazione abbia inciso sostanzialmente sul giudizio di ammissibilità.
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