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Ordinanza

Ordinanza n. 852/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa l’adozione di misure cautelari collegiali Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: degli atti della procedura selettiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, in particolare: ⁃ Il bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” indetto con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10.12.2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12_PNRR2_D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all'art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA pubblicate il 13 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M.n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 16 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 16 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 29 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 29 ottobre 2025; ⁃ l’Allegato B “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”; ⁃ la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori atti, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierna ricorrente; ⁃ gli atti di nomina e di presa di servizio dei vincitori, ancorché di estremi e contenuto ignoti; ⁃ qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame; ⁃ ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all’attribuzione dei 2,5 punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria, con inserimento della ricorrente nella fascia del 30% degli idonei della procedura AS12. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DASSI MIRIAM l’11/02/2026: per l’annullamento oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo delle graduatorie del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3 comma 8 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n 205 indetto con decreto dipartimentale n 3059 del 10 12 2025 pubblicate in data 12 dicembre 2025 inclusa quella di integrazione dell’elenco del 30 percento degli idonei per la classe AS12 delle graduatorie pubblicate in data 3 febbraio 2026 quella relativa all’elenco del 30 percento degli idonei e alla graduatoria generale di merito per la medesima classe nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi eventuali decreti di approvazione rettifiche atti applicativi e provvedimenti di scorrimento nonché per l accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione dei due virgola cinque punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria

Giustizia amministrativa202505076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o limitazione dell'accesso agli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di docenti, con oscuramento dei dati dei controinteressati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, nell’ambito del giudizio di annullamento degli atti della procedura concorsuale per la classe di concorso AS12, ha proposto istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Aveva richiesto verbali e atti della Commissione e dell’Ufficio scolastico relativi alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, la propria scheda individuale, le schede dei titoli degli altri candidati, le dichiarazioni sostitutive o certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento e i dati anagrafici dei controinteressati, anche per consentire la notificazione del ricorso. L’Amministrazione aveva riscontrato l’istanza prima della proposizione del ricorso, dichiarando di non detenere verbali relativi alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria, poiché le operazioni erano gestite tramite piattaforma informatica, indicando inoltre i criteri di valutazione già pubblicati sul sito istituzionale e trasmettendo la scheda individuale della ricorrente, cinque istanze di candidati abilitati e la relativa documentazione. La ricorrente ha lamentato il carattere parziale e oscurato della documentazione, nonché, successivamente, la mancata trasmissione degli elementi necessari a ricostruire il procedimento di valutazione e la formazione della graduatoria.

La decisione

Il Collegio ha esaminato esclusivamente l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., riservando ogni ulteriore questione di rito, di merito e sulle spese alla sentenza definitiva. L’istanza è stata dichiarata in parte inammissibile per carenza di interesse, poiché alcuni documenti erano già stati ostesi prima della proposizione del ricorso. In particolare, i criteri di valutazione erano stati indicati mediante il link alla pagina ministeriale, la scheda individuale della ricorrente e la documentazione relativa a cinque candidati abilitati erano state trasmesse, mentre i dati anagrafici dei controinteressati non conservavano utilità residua per la notificazione, essendo stata autorizzata la notifica per pubblici proclami. Quanto ai verbali relativi alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria, il Collegio ha ritenuto non ostensibili documenti che l’Amministrazione aveva dichiarato espressamente di non detenere: l’accesso presuppone infatti la materiale disponibilità del documento da parte dell’amministrazione destinataria e non può essere ordinato quando l’ordine sarebbe ineseguibile. Per la parte residua, la domanda è stata respinta perché la ricorrente non aveva individuato con sufficiente precisione quali ulteriori documenti, diversi da quelli già ostesi, indicati come autonomamente accessibili o dichiarati inesistenti, intendesse ottenere. La mera deduzione della mancata trasmissione di “elementi essenziali” non consentiva né all’Amministrazione né al giudice di comprendere l’esatto oggetto dell’istanza. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza di accesso in corso di causa

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’accertamento del diritto di accesso durante il giudizio; nel caso concreto l’istanza è stata esaminata limitatamente ai documenti ancora utilmente ostensibili e specificamente individuati.

  • l. 241/1990

    istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990

    Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso documentale presentata dalla candidata all’amministrazione.

Massime di principio

  • L’accesso documentale presuppone la materiale detenzione del documento da parte dell’amministrazione destinataria; se l’amministrazione dichiara, assumendosi la responsabilità della veridicità dell’affermazione, di non detenere il documento, il giudice non può ordinare l’ostensione di un documento inesistente o non disponibile, perché l’ordine sarebbe ineseguibile.
  • L’istanza di accesso deve individuare in modo sufficientemente preciso i documenti richiesti, così da consentire all’amministrazione e al giudice di comprenderne portata e contenuto; la richiesta generica di ulteriori “elementi essenziali” non è idonea a fondare l’ordine di esibizione.
  • L’interesse all’accesso viene meno, per carenza di interesse, quando i documenti richiesti siano già stati trasmessi dall’amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • L’accesso ai dati anagrafici dei controinteressati non mantiene un’utilità attuale ai fini della notificazione del ricorso quando il giudice abbia già autorizzato la notificazione mediante pubblici proclami.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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