Sentenza del 24/05/2017 n. 3698 - Comm. Trib. Prov. Milano
VEICOLI AD USO PRIVATO IMMATRICOLATI FUORI DALLA COMUNITÀ EUROPEA - Circolazione sul territorio nazionale - Ammissione temporanea - Esenzione diritti di confine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto sufficiente che il conducente comunitario fosse munito di un'autorizzazione scritta del proprietario del veicolo residente fuori dalla Comunità europea. Non è necessario che tale documento abbia data certa anteriore o altro requisito formale equivalente: è sufficiente che venga prodotto nel corso del giudizio per dimostrare l'autorizzazione alla disponibilità e alla circolazione del mezzo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per un cittadino dell'Unione europea di circolare sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato fuori dalla Comunità europea, beneficiando dell'ammissione temporanea e dell'esenzione dai diritti di confine, sulla base di un'autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario extra-comunitario.
Norme richiamate
Disciplina doganale dell'ammissione temporanea dei veicoli privati immatricolati fuori dalla Comunità europea
La disciplina consente, a determinate condizioni, l'ingresso e la circolazione temporanea nel territorio comunitario di veicoli privati immatricolati in Paesi terzi senza pagamento dei diritti di confine.
Regole sull'autorizzazione del proprietario extra-comunitario alla conduzione del veicolo
Un cittadino comunitario può utilizzare il veicolo se autorizzato per iscritto dal proprietario extra-comunitario. L'autorizzazione non deve necessariamente avere data certa; la sua produzione in giudizio può essere sufficiente a provare la legittima disponibilità del mezzo.
Massime di principio
- La circolazione in Italia di un veicolo immatricolato fuori dall'Unione europea può essere ammessa in regime temporaneo quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina doganale e il conducente dispone dell'autorizzazione del proprietario.
- L'autorizzazione scritta è un elemento probatorio rilevante, ma la sua validità non dipende necessariamente dalla presenza di una data certa anteriore alla contestazione.
- In caso di accertamento o giudizio, il documento autorizzativo può essere prodotto successivamente per dimostrare la legittima disponibilità del veicolo, salvo che l'amministrazione provi altri elementi incompatibili con l'ammissione temporanea.
- È comunque opportuno conservare a bordo il documento, indicare chiaramente proprietario, conducente, veicolo e periodo di utilizzo, e verificare il rispetto dei limiti temporali e soggettivi previsti dalla normativa doganale.
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