Sentenza n. 16633/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento, reso noto con foglio prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-, datato 20 agosto 2025, del Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, notificato il 1° settembre 2025 con il quale è stata rigettata l'istanza di cessazione dal servizio permanente presentata il 13.5.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di cessazione dal servizio permanente effettivo e collocamento nella categoria della riserva dal 9 novembre 2025, motivato con l’assoggettamento a una ferma aggiuntiva fino a luglio 2028
Esito
Favorevole al ricorrente (ufficiale militare)
Prevale il privato
La controversia
L’ufficiale, incaricato presso l’agenzia NETMA di Hallbergmoos per un periodo previsto di quattro anni dal 20 luglio 2020 al 19 luglio 2024, aveva chiesto il 13 maggio 2025 la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in riserva dal 9 novembre 2025. Il Ministero aveva respinto l’istanza ritenendo applicabile l’art. 975 d.lgs. 66/2010 e imponendo una ferma complessiva di otto anni. Il ricorrente ha dedotto che l’incarico presso NETMA non poteva comportare il raddoppio della ferma perché il decreto ministeriale che includeva tale organismo tra quelli rilevanti era stato emanato il 5 settembre 2024 e pubblicato il 18 settembre 2024, dopo la conclusione dell’incarico. Ha inoltre precisato di avere svolto due distinti incarichi presso NETMA: il primo fino al 31 luglio 2023 e il secondo, in posizione dirigenziale, dal 1° agosto 2023 al 19 luglio 2024. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., senza che nel giudizio fossero poi allegati e provati specifici pregiudizi. La controversia era stata preceduta da un rigetto della tutela cautelare da parte del TAR, successivamente accordata dal Consiglio di Stato in appello.
La decisione
Il ricorso è accolto e il diniego è annullato nei limiti dell’interesse del ricorrente. Il TAR recepisce la ricostruzione normativa già svolta dal Consiglio di Stato in sede cautelare: per l’incarico rileva il d.m. 21 dicembre 1992, allora vigente, non il successivo d.m. del 5 settembre 2024; il decreto del 1992 non contemplava NETMA e non è possibile estenderne l’elenco per successione o continuità tra organismi. La conoscenza del vincolo da parte dell’ufficiale, derivante dalla notifica dell’ordine d’impiego e dalla sua accettazione, non può supplire alla mancanza del presupposto normativo richiesto dall’art. 975, comma 2, COM. La domanda risarcitoria è respinta perché non sono stati allegati né provati gli elementi dell’illecito o danni specifici; inoltre la misura cautelare ottenuta gli ha consentito di iniziare senza ritardi la nuova attività civile presso NSPA. Spese compensate per l’evoluzione della giurisprudenza sulla questione.
Norme richiamate
art. 975 d.lgs. 66/2010
La conseguente dequotazione, nel caso di specie, della conoscenza del raddoppio della ferma conseguita aliunde (e cioè attraverso la notifica dell’ordine di impiego) rispetto al canale formale di cui all’art. 975 comma 2 COM, deve determinare l’accoglimento del ricorso.
Il vincolo di ferma aggiuntiva deve trovare fondamento nel quadro normativo e nel canale formale previsto dall’art. 975, comma 2, COM; la conoscenza acquisita tramite notifica dell’ordine d’impiego non è sufficiente a imporre la ferma se l’incarico non rientra tra quelli individuati dalla disciplina applicabile.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Quanto alla richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente: in corso di giudizio non sono stati prospettati, né provati, gli elementi dell’illecito nè specifici danni, inoltre la misura cautelare ottenuta ha dato la possibilità al col. -OMISSIS- di poter intraprendere senza ritardi la nuova carriera all’estero quale dipendente civile dell’agenzia NSPA (NATO Support and Procurement Agency).
La domanda risarcitoria non può essere accolta in assenza di allegazione e prova degli elementi dell’illecito e di danni specifici; nel caso concreto, inoltre, la tutela cautelare ha evitato il ritardo nell’avvio della nuova attività lavorativa.
Massime di principio
- L’obbligo di ferma aggiuntiva previsto per incarichi militari particolarmente qualificanti in campo internazionale presuppone che l’incarico sia riconducibile agli organismi individuati dalla disciplina ministeriale applicabile ratione temporis; non può essere esteso a un organismo non incluso nell’elenco sulla sola base della successione o continuità tra enti.
- La conoscenza effettiva del vincolo di ferma, acquisita mediante notifica dell’ordine d’impiego o accettazione dell’incarico, non può sostituire il necessario fondamento normativo dell’obbligo né ampliare l’ambito applicativo del decreto ministeriale previsto dall’art. 975, comma 2, d.lgs. 66/2010.
- La domanda risarcitoria per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa richiede l’allegazione e la prova degli elementi dell’illecito e di un danno specifico; la disponibilità di una tutela cautelare che consenta di evitare il pregiudizio dedotto può rilevare nella valutazione della pretesa.
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