Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15191/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di due ex soci di una società di persone cancellata dal registro delle imprese, di una cartella di pagamento emessa per crediti tributari riferiti alla società estinta e notificata presso il luogo già corrispondente alla sede sociale e alla residenza di uno dei soci. I contribuenti sostenevano la nullità/inesistenza della cartella perché indirizzata e notificata a un soggetto ormai estinto. Il giudice di primo grado aveva annullato la cartella ritenendo inesistente la notifica; la CTR aveva confermato, ritenendo che l’agente della riscossione dovesse verificare l’esistenza della società e, in caso contrario, notificare l’atto ai soci. In cassazione la società concessionaria ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla riscossione, dell’art. 2495 c.c. e delle norme processuali sulla nullità/notifica, sostenendo che si trattasse al più di nullità sanabile e che la notifica al socio coobbligato fosse valida in ragione del fenomeno successorio conseguente all’estinzione della società; 2) violazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, assumendo che la norma dovesse comunque rendere valida la cartella perché non era decorso il quinquennio; 3) violazione delle norme sul contraddittorio nel processo tributario, per mancata integrazione nei confronti dell’ente impositore, contestando il diniego di chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo infondato, ha respinto anche il secondo per difetto di retroattività dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, e ha accolto il primo, affermando che la notifica di atti impositivi intestati alla società estinta è valida se eseguita agli ex soci, in quanto l’estinzione determina un fenomeno successorio che rende legittima l’azione nei loro confronti. Ne è seguito l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla CTR per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il terzo motivo, dichiarando che nel processo tributario, quando si impugna una cartella di pagamento emessa dal concessionario, non sussiste litisconsorzio necessario con l’ente impositore; il concessionario, se evocato in giudizio, può chiamare in causa l’ente, ma il giudice non deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che l’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle cancellazioni richieste dopo l’entrata in vigore della norma. Ha invece accolto il primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui, dopo l’estinzione della società, la cancellazione dal registro imprese comporta un fenomeno successorio che consente di notificare validamente gli atti impositivi ai soci, anche senza emissione di un atto specificamente intestato a loro. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    Consente l’iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, per tributi non versati; la Corte lo richiama nel quadro della validità dell’azione di riscossione e del successivo esercizio della pretesa verso i soci.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di notificare la cartella all’intestatario del ruolo o al coobbligato in solido; la Corte, nel caso concreto, valorizza il principio della notificazione agli ex soci dopo l’estinzione della società.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l’estinzione della società e un fenomeno successorio verso i soci; la Corte ribadisce che ciò non impedisce l’azione tributaria nei loro confronti.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    Sono invocati per sostenere la sanatoria per raggiungimento dello scopo e il regime delle nullità della notificazione.

  • art. 2313 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per affermare la responsabilità solidale del socio della società di persone per i debiti sociali.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese"

    Ha natura sostanziale e non interpretativa; non è retroattivo e si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dalla sua entrata in vigore in poi.

  • art. 23, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel motivo sul contraddittorio, in relazione alla chiamata in causa dell’ente impositore nel processo tributario.

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel motivo sul contraddittorio e sull’eventuale integrazione del giudizio.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    È richiamato nel motivo sulla chiamata in causa dell’ente impositore, nel contesto dell’attività del concessionario della riscossione.

  • art. 14, primo comma, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ribadisce che la mera notifica della cartella da parte del concessionario non determina litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione non comporta, di regola, litisconsorzio necessario con l’ente impositore, perché il concessionario svolge una funzione di trasmissione/notifica del ruolo e non risponde dei vizi propri dell’atto formato dall’ente.
  • Se il contribuente cita in giudizio il concessionario anziché l’ente titolare del credito, il giudice non deve disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio: l’onere di chiamare in causa l’ente grava sul concessionario evocato in giudizio.
  • L’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 non ha efficacia retroattiva e il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica solo alle richieste di cancellazione presentate nella vigenza della nuova disciplina.
  • Dopo l’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, gli ex soci subentrano nelle obbligazioni sociali in un fenomeno successorio che consente la validità della notificazione di atti impositivi intestati alla società, se effettuata agli ex soci anche senza emissione di atti specificamente intestati a loro.
  • La notificazione dell’atto al socio o agli ex soci realizza lo scopo della disciplina quando rende edotto almeno uno dei successori della pretesa fiscale validamente azionata nei confronti della società estinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.