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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26409/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Messina ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di un imputato cui era stato contestato un furto commesso ai danni di un esercizio commerciale adibito a rivendita di giornali e tabacchi, con violenza sulle cose e con la circostanza aggravante della minorata difesa. Il Procuratore generale ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge penale, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente individuato in sette anni e sei mesi il termine di prescrizione applicabile: in presenza di due circostanze aggravanti, una delle quali a effetto speciale, il termine andava invece calcolato sulla pena massima edittale di dieci anni, con l’aumento previsto per legge, per un totale di dodici anni e sei mesi. Il ricorso chiedeva quindi l’annullamento della sentenza di proscioglimento per prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre avere riguardo alla pena edittale applicabile quando ricorrono circostanze aggravanti a effetto speciale o che comportano una pena di specie diversa, e ha rilevato che nel caso concreto erano contestate e ritenute configurabili due aggravanti, tra cui quella di cui all’art. 625, comma 2, c.p., con conseguente applicazione della pena massima di dieci anni e dell’aumento di un quarto ex art. 161, comma 2, c.p. La sentenza di non doversi procedere per prescrizione è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tenere conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quello ad effetto speciale nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante

    Ai fini del termine di prescrizione non si considerano di regola le aggravanti, salvo quelle a pena di specie diversa o ad effetto speciale, per le quali si tiene conto dell'aumento massimo previsto.

  • art. 624 c.p.

    reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 ad euro 516

    La norma base del furto individua la pena edittale ordinaria su cui si innesta il regime delle aggravanti.

  • art. 625 c.p.

    se concorrono due o più delle circostanze aggravanti previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549

    La concorrenza di due o più aggravanti fa scattare il più severo trattamento sanzionatorio, rilevante anche per il calcolo della prescrizione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    Sul termine di prescrizione così individuato deve operarsi l'aumento di un quarto previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, il giudice deve applicare la disciplina dell'art. 157 c.p. considerando la pena edittale del reato e, quando ricorrono aggravanti a effetto speciale o con pena di specie diversa, l'aumento massimo previsto dalla legge.
  • Se nel furto aggravato concorrono due o più circostanze aggravanti tra quelle contemplate dagli artt. 624 e 625 c.p. o una di esse concorre con una circostanza dell'art. 61 c.p., il calcolo della prescrizione deve essere effettuato sulla pena prevista dall'art. 625, comma 2, c.p.
  • Un errore nel computo del termine di prescrizione integra violazione di legge e comporta l'annullamento della sentenza di proscioglimento con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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