Sentenza del 05/08/2015 n. 16403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha revocato il decreto di estinzione del processo e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, perché proposto contro un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stata pronunciata la sentenza impugnata. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 900 euro, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2003, connessa alla deduzione dei contributi consortili di bonifica dei terreni. In precedenza, la Corte aveva dichiarato estinto il processo ritenendo applicabile una definizione agevolata della lite. Gli eredi hanno però dimostrato che per l'anno 2003 non era stata presentata alcuna istanza di condono e che la documentazione riguardava un diverso soggetto, A.E., e un diverso contribuente. La Corte ha quindi revocato il decreto di estinzione e ha esaminato il ricorso, rilevando che l'Agenzia aveva impugnato una sentenza pronunciata nei confronti di A.E., mentre il ricorso era stato proposto contro A.R., soggetto estraneo al giudizio di merito.
Norme richiamate
Art. 391 c.p.c.
Il decreto presidenziale di estinzione può essere seguito dal deposito di un'istanza per la fissazione dell'udienza collegiale.
Il decreto di estinzione ha funzione ed effetti analoghi a una sentenza o ordinanza quanto alla definizione del processo. L'istanza di fissazione dell'udienza, che non è un'impugnazione, deve essere depositata entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
Art. 391-bis c.p.c.
La revocazione è il rimedio previsto contro sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, mentre contro il decreto presidenziale di estinzione opera lo specifico meccanismo dell'istanza di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 391 c.p.c.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
È richiamata la generale possibilità di rimessione in termini in caso di decadenza, pur non essendo stata necessaria nel caso concreto, poiché l'istanza era stata depositata tempestivamente.
Art. 369 c.p.c.
Il deposito della sentenza impugnata è stato valutato insieme agli altri elementi per stabilire quale decisione l'Agenzia intendesse effettivamente impugnare.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 8
La norma è stata inizialmente utilizzata come base per dichiarare l'estinzione del giudizio in ragione della definizione agevolata della lite, ma la Corte ha revocato il decreto perché la definizione documentata riguardava un soggetto diverso.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La disposizione è stata richiamata in relazione all'istanza di definizione della controversia e al pagamento delle somme dovute; tuttavia, la documentazione non dimostrava che tale definizione riguardasse il contribuente e l'annualità oggetto del giudizio.
Art. 391 c.p.c. e principio di corrispondenza tra parti del giudizio e destinatario dell'impugnazione
Un ricorso per cassazione è inammissibile quando viene proposto contro un soggetto che non era parte del giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata, anche se la sentenza e l'oggetto della controversia sono stati materialmente individuati correttamente.
Massime di principio
- Prima di dichiarare l'estinzione per condono o definizione agevolata, occorre verificare con precisione che l'istanza riguardi lo stesso contribuente, la stessa annualità e la stessa controversia; un errore nell'identificazione del soggetto impedisce di ritenere perfezionata l'estinzione.
- Contro un decreto presidenziale di estinzione della Cassazione, la parte interessata deve depositare l'istanza di fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, salvo eventuale rimessione in termini.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere indirizzato contro la parte effettiva del giudizio di merito. L'indicazione di un soggetto diverso, anche per errore materiale, può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La corretta individuazione della sentenza impugnata e il deposito della relativa copia non sanano necessariamente l'errata individuazione della parte contro cui il ricorso è formalmente proposto.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per errore nell'individuazione della parte, la parte ricorrente soccombente è normalmente condannata alle spese del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 253 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4489 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4494 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4495 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ago 2015Sentenza del 05/08/2015 n. 4497 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →