Cassazione Civile, Ordinanza n. 15497/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini proposta dinanzi al Tribunale da un proprietario di un terreno agricolo confinante con altri fondi. L'attore deduceva che i convenuti avessero alterato il confine tra le rispettive proprietà mediante piantagioni e recinzione, occupando una porzione del terreno altrui. Il Tribunale accertava la linea di confine e ordinava il rilascio della porzione occupata, condannando i convenuti alle spese. In appello i convenuti contestavano: il proprio difetto di legittimazione passiva; la pretesa novità della domanda di rilascio; la titolarità dell'attore; l'ammissibilità dell'azione di regolamento di confini; la qualificazione della domanda; la ricostruzione del confine; il rigetto dell'usucapione; e la liquidazione delle spese. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e per relationem, in violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e 132 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 950 c.c., 1158 c.c., 2697 c.c., 24 Cost. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione delle prove e nel respingere l'usucapione; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per la condanna alle spese, per la liquidazione ritenuta non conforme ai parametri e per l'attestazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto solo parzialmente il terzo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello, pur contenendo un richiamo alla decisione di primo grado, fosse autonoma e sufficientemente argomentata, quindi non nulla. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dell'usucapione, attività riservata al giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo nei limiti della censura relativa alla liquidazione delle spese di lite dei gradi di merito, rilevando l'insufficienza di motivazione sul valore della controversia e la non conformità della liquidazione ai criteri legali; ha invece reputato inammissibile la doglianza sull'attestazione relativa al contributo unificato, trattandosi di errore materiale emendabile con il procedimento di correzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
disciplina l'azione di regolamento di confini, distinta dalla rivendica, e richiede l'accertamento della linea di confine tra fondi contigui
art. 1158 c.c.
richiamato in relazione all'eccezione di usucapione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a rimettere in discussione la valutazione delle prove
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova nella prospettazione del motivo, senza specifico accoglimento nel merito
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ribadito che la scelta delle prove rilevanti spetta al giudice di merito
art. 132 c.p.c.
invocato per dedurre nullità della motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello era autosufficiente
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese è stata ritenuta censurabile solo nei limiti della corretta liquidazione, non per la mancata considerazione della compensazione, rimessa al potere discrezionale del giudice
art. 92 c.p.c.
richiamato implicitamente dal motivo sulle spese; la Corte ha ribadito che la compensazione è facoltativa e il suo mancato esercizio non richiede specifica motivazione
art. 111 Cost.
richiamato sia per la motivazione della sentenza sia per le spese e il contributo unificato, senza autonoma ratio decisoria diversa da quella sull'art. 132 c.p.c.
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla tutela del diritto di difesa, ma non accolto come parametro autonomamente violato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'erronea attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato è stata qualificata come errore materiale emendabile con il procedimento di correzione
D.M. 55/2014
richiamato con riferimento ai parametri per la liquidazione delle spese, la cui applicazione è stata ritenuta non correttamente motivata
art. 360, n. 4, c.p.c.
utilizzato per il motivo sulla nullità della motivazione della sentenza d'appello
art. 360, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge relativi a usucapione, regolamento di confini e spese
art. 360, n. 4, c.p.c.
utilizzato anche con riferimento alla dedotta violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sulla motivazione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello può essere resa per relationem, ma è valida solo se il giudice di secondo grado mostra di avere svolto una autonoma valutazione critica dei motivi di gravame e dei contenuti richiamati; è nulla la mera adesione acritica a un provvedimento solo menzionato.
- Il vizio di motivazione non può essere costruito come richiesta di nuova valutazione del merito: l'interpretazione e la selezione delle prove, nonché la scelta di quelle ritenute decisive, appartengono al giudice di merito e sono in linea di principio insindacabili in cassazione.
- Nell'azione di regolamento di confini, la parte non può pretendere di trasformare il giudizio in una rivendica se la domanda mira all'accertamento della linea di separazione tra fondi contigui e alla individuazione della porzione occupata.
- La liquidazione delle spese processuali deve essere sorretta da una corretta individuazione del valore della controversia e dall'applicazione dei parametri di legge; se tale determinazione è apodittica o non coerente con i criteri legali, la statuizione può essere cassata nei limiti del capo relativo alle spese.
- La mancata compensazione delle spese non è di per sé censurabile in cassazione, perché la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- L'erronea attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato integra un errore materiale, non una statuizione sostanziale impugnabile con ricorso ordinario, ed è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali.
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