Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21430/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che, riformando l'assoluzione di primo grado pronunciata in applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ha condannato l'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il ricorrente denunciava: violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (sosteneva l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in appello dopo un'assoluzione di primo grado), vizi di motivazione per non avere superato la soglia del ragionevole dubbio e per avere omesso l'esame di prove documentali (foto) utili alla difesa, nonché che la reazione era avvenuta dopo la cessazione delle operazioni di polizia e quindi non integrava il reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo generico e manifestamente infondato. Ha motivato che l'art. 603, comma 3-bis c.p.p. impone la rinnovazione dell'istruttoria in appello solo quando il pubblico ministero impugni una sentenza assolutoria per motivi attinenti alla valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive: non era questo il caso, poiché la sentenza di primo grado non era una classica assoluzione basata sulla carenza della prova ma un proscioglimento per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., che presuppone invece l'accertamento del fatto come reato e della responsabilità. Pertanto la mancata rinnovazione dell'istruttoria non era obbligatoria. Quanto ai vizi di motivazione denunciati, la Corte ha ritenuto la motivazione dell'appello conforme e logica: la perquisizione e il controllo erano legittimi, la reazione dell'imputato è avvenuta durante le operazioni di polizia (redazione dei verbali), le foto non dimostravano che le lesioni fossero state causate dai verbalizzanti, e la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei verbalizzanti era supportata dagli atti. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte rileva che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone l'accertamento del reato e della responsabilità: si applica dopo che è stato accertato il fatto tipico, antigiuridico e colpevole, e non costituisce elemento costitutivo del reato.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma del reato contestato (resistenza a pubblico ufficiale). La Corte ha ritenuto integrata la condotta posta in essere durante le operazioni di polizia.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Si applica l'obbligo per il giudice d'appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale solo se l'appello del pubblico ministero concerne la riforma della sentenza assolutoria di primo grado fondata su diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative; non trova applicazione se l'impugnazione riguarda l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis.

  • art. 533, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato nel riferimento al principio del 'di là di ogni ragionevole dubbio' introdotto dalla legge n. 46/2006: principio che orienta la necessità di motivazione rafforzata in caso di riforma di assoluzioni, ma la sua applicazione fa riferimento al caso tipico previsto dall'art. 603, comma 3-bis.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    Menziata in relazione all'interpolazione dell'art. 533 c.p.p. e al canone del 'di là di ogni ragionevole dubbio' che ha influenzato la giurisprudenza sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) presuppone l'accertamento del fatto come reato; un proscioglimento motivato su questa causa non equivale a un'assoluzione per mancanza di prova ai fini dell'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p.
  • L'obbligo di rinnovare l'istruttoria in appello sorge principalmente quando l'impugnazione del pubblico ministero investe la valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive usate per un'assoluzione; se l'impugnazione riguarda l'applicazione di una causa di non punibilità, la rinnovazione non è automatica.
  • Le censure di vizio di motivazione in cassazione devono essere specifiche: deduzioni generiche sulla contraddittorietà o sulla mancata valutazione di documenti non superano il filtro di ammissibilità se si limitano a chiedere una rivalutazione del compendio probatorio.
  • Per il difensore, se si vuole ottenere la rinnovazione istruttoria in caso di proscioglimento, occorre dimostrare che l'assoluzione è stata fondata sulla valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative decisive e che l'appello del pubblico ministero mira a ribaltare proprio tale valutazione.
  • In sede di appello e di Cassazione la contestazione della legittimità delle operazioni di polizia e la temporalità della reazione (se durante o dopo le operazioni) sono elementi fattuali che devono essere affrontati con argomentazioni probatorie puntuali; le fotografie o altri elementi devono essere specificamente collegati alla tesi difensiva per essere ritenuti idonei a infirmare la ricostruzione dei giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.