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Ordinanza

Ordinanza n. 2999/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: ​dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 00441/2026, resa tra le parti;​ Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Regione Abruzzo il 9/7/2026: dell’ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) n. 00441/2026, resa tra le parti;​

Giustizia amministrativa202605832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza collegiale del TAR Abruzzo, Sez. I, che aveva accolto il ricorso per incidente di esecuzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

È stata proposta impugnazione cautelare avverso l’ordinanza collegiale del TAR Abruzzo n. 441/2026, resa nell’ambito di un ricorso per incidente di esecuzione. L’appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non espone specifici motivi di censura né il contenuto dell’incidente di esecuzione, limitandosi a dare conto della domanda cautelare e della complessità delle questioni sottese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza impugnata. La decisione è stata motivata dalla necessità di mantenere integra la situazione giuridica e fattuale nelle more della decisione sul merito camerale, poiché, in mancanza della sospensione, la successiva decisione avrebbe potuto risultare inutiliter data. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei motivi della decisione. La trattazione del merito camerale è stata rinviata all’udienza del 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare proposta in appello per ottenere la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività di un’ordinanza può essere disposta quando, nella comparazione degli interessi contrapposti e in considerazione della complessità delle questioni, occorra mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione sul merito, evitando che quest’ultima risulti inutiliter data.
  • La tutela cautelare può essere accordata anche in funzione conservativa della res adhuc integra, quando l’esecuzione dell’atto impugnato rischi di produrre effetti non utilmente reversibili o di compromettere l’effettività della successiva decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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