Cassazione Civile, Sentenza n. 14715/2021 del 26/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione immobiliare promossa dall'agente della riscossione, sostenendo che gli immobili pignorati erano costituiti in fondo patrimoniale anteriore al pignoramento e quindi impignorabili ai sensi degli artt. 167 e 170 c.c. Ha impugnato in Cassazione per violazione/errata applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c. (contestando la ripartizione dell'onere della prova) e per omesso esame di documenti decisivi; inoltre chiedeva un diverso orientamento sull'estensione della nozione di "bisogni della famiglia", sostenendo che anche i crediti tributari dovrebbero rientrarvi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'onere di provare che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne fosse a conoscenza grava sul debitore opponente; la ricorrente non ha fornito prova sufficiente in tal senso né ha indicato fatti decisivi non esaminati dalla corte di merito. Il secondo motivo, che mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione di merito e a riformulare i principi sulla nozione di "bisogni della famiglia", è stato ritenuto manifestamente infondato o inammissibile per mancata specificità. La Corte ha altresì rilevato l'assenza di attività difensiva dell'Agenzia nelle spese e ha disposto l'applicazione delle norme sul contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; quadro normativo che consente al debitore di impugnare l'esecuzione (qui utilizzata per contestare la impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale).
art. 170 c.c.
la costituzione di determinati beni in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia
Regola l'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia; la Corte interpreta la nozione di "bisogni della famiglia" in senso ampio, includendo esigenze determinate dall'indirizzo di vita familiare e dal tenore di vita, e talvolta anche debiti connessi all'attività imprenditoriale o tributaria se collegati ai bisogni familiari.
art. 2697 c.c.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: la Corte conferma che, in tema di fondo patrimoniale, grava sul debitore opponente l'onere di allegare e provare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era a conoscenza.
art. 360 c.p.c. n. 3
Norma che disciplina i motivi di cassazione per violazione di legge (in particolare falsità o violazione delle norme processuali e sostanziali); invocata dalla ricorrente per denunciare violazioni di norme civili e di ripartizione dell'onere probatorio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Prevede i requisiti di specificità del ricorso in cassazione (indicazione dei presupposti di fatto); la Corte ha rilevato l'insufficiente specificità di alcune censure, con conseguente inammissibilità.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo è manifestamente infondato; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso su alcuni profili.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, possono scattare gli obblighi di versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato previsti dalla disciplina.
D.P.R. 29 marzo 1973 n. 602 art. 77
Richiamato nella giurisprudenza citata in riferimento a iscrizioni ipotecarie relative a crediti tributari; contesto giurisprudenziale sul ruolo della prova anche in presenza di iscrizioni ipotecarie fiscali.
Corte Costituzionale, sent. 17 marzo 2021 n. 41
Richiamata per motivare la possibilità di applicazione della normativa sulla composizione dei collegi con giudici onorari; utile solo al profilo procedurale menzionato nella sentenza.
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis
Norma citata in relazione alle modalità di trattazione dell'udienza (camera di consiglio/cameralizzata) adottate per la pubblica udienza durante il periodo emergenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l'onere di provare che il debito sia estraneo ai "bisogni della famiglia" e che il creditore ne fosse a conoscenza grava sul debitore opponente.
- La nozione di "bisogni della famiglia" è interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza di legittimità: può comprendere anche esigenze connesse all'attività imprenditoriale o a debiti tributari, purché si dimostri il collegamento concreto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni familiari.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: le censure che richiedono una rinnovata valutazione fattuale o probatoria sono inammissibili, salvo che non emergano errori di diritto o omissioni gravi e specificamente indicate.
- Se il ricorso è "prima facie" manifestamente infondato, la Corte può definire il procedimento senza integrazione del contraddittorio nei confronti di contumaci o litisconsorti non notificati, per ragioni di economia e ragionevole durata del processo.
- Nelle opposizioni ex art. 615 c.p.c. il debitore deve indicare i fatti generatori delle obbligazioni e le ragioni concrete che le renderebbero estranee ai bisogni familiari; la mera affermazione della natura tributaria del credito o di circostanze generiche (es. esistenza di un usufrutto precedente) non è sufficiente senza il necessario nesso probatorio.
- La mancata partecipazione o attività difensiva dell'intimato può incidere sulle spese processuali, ma non modifica l'onere probatorio sostanziale a carico del ricorrente/opponente.
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