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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25849/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello dell'imputato, aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva applicato a Rovella la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per 9 mesi in relazione ai capi 14) e 16) (falso in atto pubblico e frode in pubbliche forniture). Il PM deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale nella parte in cui avrebbe escluso la gravità indiziaria, lamentando la mancata valutazione di elementi probatori quali intercettazioni, fascicoli fotografici, relazioni dei Carabinieri e consulenze che, a suo avviso, dimostrerebbero la mancata sostituzione delle lapidi e la falsità delle attestazioni prodotte da Rovella.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che il PM, nel suo ricorso, abbia censurato unicamente la mancata valutazione della gravità indiziaria senza prospettare alcun interesse concreto relativo alle esigenze cautelari (mantenimento, modifica o imposizione di una misura cautelare). Poiché il Tribunale del riesame aveva ritenuto la carenza di fumus commissi delicti e aveva assorbito l'esame delle esigenze cautelari, l'accertamento favorevole alla gravità indiziaria, così come prospettato dal PM, non avrebbe prodotto un risultato pratico vantaggioso (ossia l'applicazione della misura) e pertanto il PM non ha titolo ad impugnare l'ordinanza in Cassazione senza mostrare un interesse concreto e correlato agli effetti cautelari. Di conseguenza il ricorso è stato respinto per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • artt. 110, 81 cpv., 479 e 476, primo e secondo comma, cod. pen.

    Norme penali indicate nell'imputazione (concorso, falsità in atto pubblico, e reati relativi alle forniture). Il giudizio di merito sulle loro gravità indiziaria era oggetto della controversia ma non è stato risolto dalla Cassazione, che ha deciso sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le misure cautelari; il ricorso del PM è diretto contro l'ordinanza che ha rigettato l'appello ex art. 310, ma la Cassazione richiede che il ricorrente mostri interesse concreto collegato agli effetti cautelari primari e diretti del provvedimento impugnato.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce la necessità di un interesse concreto e attuale per l'ammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso del PM per mancanza di interesse.

  • art. 314, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento: la decisione definitiva che accerti l'illegittimità di una misura per fini risarcitori (ingiusta detenzione o analoghi) non è interesse proprio del PM, la legittimazione sostanziale spetta allo Stato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e successive disposizioni di proroga/attuazione

    Norme procedurali eccezionali richiamate per la trattazione scritta del giudizio in Cassazione; la Corte ha ricordato che il processo si è svolto a trattazione scritta secondo tale disciplina.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha interesse ad impugnare un provvedimento cautelare solo se dimostra un collegamento concreto e diretto tra l'impugnazione e l'effetto cautelare perseguibile (mantenimento, modifica o imposizione della misura); l'insoddisfazione su profili istruttori generici non è sufficiente.
  • Se il giudice del riesame esclude la gravità indiziaria e dichiara assorbita l'analisi delle esigenze cautelari, il PM che impugna deve comunque allegare e aggiornare elementi che dimostrino la persistenza di esigenze cautelari per conservare l'interesse all'impugnazione.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso del PM per difetto di interesse quando l'accoglimento delle censure proposte non sarebbe idoneo a produrre un risultato pratico vantaggioso per l'organo inquirente (es.: non condurrebbe all'applicazione della misura).
  • L'interesse del PM in sede cautelare è limitato rispetto a quello dello Stato in sede risarcitoria: il PM non può trasformare un ricorso cautelare in uno strumento per ottenere una pronuncia definitiva utilizzabile per pretese risarcitorie dello Stato.
  • Per l'indagato/difesa, una strategia efficace per ottenere l'inammissibilità di un ricorso del PM è dimostrare che l'impugnazione non prospetta conseguenze cautelari concrete e che l'eventuale accoglimento non comporterebbe un vantaggio pratico per il PM.

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