Cassazione Penale, Sentenza n. 40861/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria per il delitto associativo ex art.74 D.P.R. 309/90 e alla correlata sussistenza delle esigenze cautelari. In sintesi: (i) l'ordinanza del riesame avrebbe assunto senza adeguata motivazione che il BERLINGERI fosse stabilmente dedito allo spaccio nella contrada "Ciampa di Cavallo", pur non essendo a carico del ricorrente specifiche contestazioni per reati di spaccio né dichiarazioni etero-accusatorie a suo carico; (ii) le intercettazioni richiamate sarebbero state travisate (alcuni ammonimenti erano indirizzati a BERLINGERI Fabrizio, non ad Alessandro) e non proverebbero una partecipazione operativa al sodalizio; (iii) le condotte contestate (agevolazioni di contatti, presenza a colloqui) costituirebbero al più mera disponibilità o rapporti familiari/direct, non contributo operativo e consapevole al programma criminoso; (iv) le esigenze cautelari sono risultate inattuali e non adeguatamente motivate, considerata la distanza temporale dei fatti (luglio-settembre 2019) e il ruolo ritenuto marginale del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel profilo relativo al vizio motivazionale sulla gravità indiziaria: ha censurato la motivazione del giudice del riesame come 'minimale, apparente e priva di sostegno motivazionale', rilevando che l'ordinanza aveva attribuito al BERLINGERI una partecipazione alla batteria di spacciatori senza elementi specifici, precisi e concordanti comprovanti un contributo operativo e funzionale all'associazione ex art.74 DPR 309/90. La Corte ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Catanzaro per un nuovo giudizio, in conformità all'art.309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art.74
delitto associativo finalizzato alla commercializzazione di sostanze stupefacenti
La Corte sottolinea che per la sussistenza del reato associativo sono necessari indizi gravi, precisi e concordanti che evidenzino una partecipazione operativa, volontaria e consapevole al programma criminoso; non è sufficiente la mera affiliazione o la disponibilità soggettiva nei confronti di un capo
D.P.R. 309/1990, art.73
riferimento ai reati "fine" relativi al traffico di stupefacenti
La giurisprudenza richiede che, ai fini dell'accusa associativa, vi sia anche riscontro di un contributo effettivo ai reati fine; l'assenza di contestazioni dirette per spaccio indebolisce il quadro indiziario
Codice di procedura penale, art.309, comma 7
rinvio per nuovo giudizio al tribunale del riesame
La Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al tribunale competente per un nuovo esame, ai sensi di questa norma
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
es. Cass. S.U. 27/09/1995 "Serafino" e altre pronunce
In sede di legittimità il controllo sulla misura cautelare è limitato alla verifica di violazioni di norme o di manifesta illogicità della motivazione; tuttavia, se la motivazione argomentativa risulta del tutto apparente o contraddittoria, la Cassazione può annullare e rinviare
Massime di principio
- Per i delitti associativi ex art.74 D.P.R. 309/90 occorrono indizi "gravi, precisi e concordanti" che dimostrino un contributo operativo e funzionale all'organizzazione; relazioni personali o semplici contatti con esponenti apicali non sono automaticamente sufficienti.
- Nelle decisioni cautelari il giudice deve motivare in modo articolato il nesso tra le prove (intercettazioni, dichiarazioni, sequestri, osservazioni) e la partecipazione attiva dell'indagato: affermazioni generiche o riporti assertivi di fatti non supportati da specifici riscontri possono essere annullati in Cassazione.
- La valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari richiede considerazione della temporalità dei fatti, dell'intensità e della durata del ruolo rivestito dall'indagato, nonché della possibilità di applicare misure meno afflittive adeguatamente controllabili (es. domiciliari con misure tecniche).
- In Cassazione non è consentito rinnovare il libero esame probatorio: le censure sono ammissibili se riguardano violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione. Tuttavia, motivazioni formali, contraddittorie o del tutto apparenti possono giustificare l'annullamento e il rinvio.
- Nella difesa di misure cautelari per reati associativi conviene contestare puntualmente il nesso tra specifici elementi di prova e il ruolo operativo dell'imputato, segnalando assenza di dichiarazioni eteroincolpanti, travisamenti delle intercettazioni o la marginalità del contributo, oltre a proporre misure alternative idonee a contenere eventuali esigenze cautelari.
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