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Ordinanza

Ordinanza n. 1203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 88 del 2025.

Giustizia amministrativa202504273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, n. 88 del 16 gennaio 2025, che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire n. 40 del 24 settembre 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio d'appello riguarda la sentenza con cui il TAR aveva respinto l'impugnazione del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Scafati alla controinteressata, fondato sul possesso della qualifica di imprenditore agricolo e sulla cessione di cubatura proveniente da altri fondi. Nel corso del giudizio d'appello, con precedente ordinanza, il Consiglio di Stato aveva disposto una verificazione sui fatti di causa, individuando quale organo verificatore il dirigente generale dell'Ufficio del Genio Civile di Napoli, con facoltà di delega a funzionario competente, e ponendo a carico dell'appellante un anticipo di euro 2.000,00 sul compenso. Dopo la designazione di un primo verificatore, che ha rinunciato all'incarico, è stato nominato un sostituto. Il nuovo verificatore ha chiesto una proroga di novanta giorni per il deposito della relazione, motivandola con sopraggiunte esigenze di salute e con il subentro nell'incarico. L'ordinanza esamina inoltre la necessità di autorizzare espressamente eventuali collaboratori del verificatore, non essendo tale autorizzazione contenuta nella precedente ordinanza istruttoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di proroga, ritenendo giustificate le ragioni addotte dal nuovo verificatore, subentrato al precedente rinunciante e affetto da sopraggiunte esigenze di salute. Ha quindi autorizzato il deposito della relazione di verificazione entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale. Il Collegio ha inoltre precisato che la nomina di eventuali collaboratori del verificatore, in mancanza di autorizzazione preventiva, deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Collegio mediante richiesta espressa e motivata del verificatore. Sono state disposte le comunicazioni di rito alle parti e all'organo di verificazione. L'ordinanza non decide il merito dell'appello né la legittimità del permesso di costruire.

Massime di principio

  • La proroga del termine assegnato per il deposito di una relazione di verificazione può essere concessa quando sia adeguatamente giustificata da circostanze sopravvenute, quali l'avvicendamento del verificatore e comprovate esigenze di salute, purché il nuovo termine sia determinato dal giudice.
  • Il verificatore nominato dal giudice non può avvalersi di collaboratori senza una preventiva autorizzazione del Collegio, quando l'ordinanza istruttoria non abbia già autorizzato tale facoltà; la richiesta di autorizzazione deve essere espressa e motivata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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