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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26889/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento emesso per contributi consortili di bonifica relativi agli anni 2004-2012, connessi allo scarico di acque nei canali del consorzio. In primo grado la domanda dell'Agenzia del Demanio è stata accolta solo in parte: il giudice tributario ha escluso la contribuzione per alcuni fondi e ha dichiarato prescritti i contributi delle annualità 2004-2006. In appello il consorzio e il Demanio hanno proposto impugnazioni incidentale e principale, entrambe accolte solo parzialmente dalla CTR, che ha confermato la debenza per alcuni beni e ha ritenuto non automaticamente soggetti a contributo i beni demaniali e del patrimonio indisponibile destinati a servizio pubblico, reputando necessario che il consorzio provasse un vantaggio specifico. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere impugnabile l'avviso di pagamento e nel non considerare alcune visure catastali da cui risultava la persistenza della titolarità statale di un fondo; (2) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. per avere applicato la prescrizione quinquennale invece di quella ordinaria decennale ai contributi consortili; (3) violazione delle norme sull'onere della prova e della disciplina dei consorzi di bonifica, per avere la CTR posto a carico del consorzio la prova del beneficio specifico anche per beni demaniali o del patrimonio indisponibile compresi nel perimetro consortile, quando invece il consorzio sosteneva che spettasse al contribuente dimostrare l'inesistenza di benefici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la prima censura del primo motivo perché proposta come vizio di motivazione insufficiente/contraddittoria non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; ha ritenuto infondata la seconda censura del primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque valutato il fatto della titolarità del fondo e che la sola visura catastale ha valore indiziario; ha respinto il secondo motivo, confermando che i contributi consortili hanno natura di prestazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale; ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in presenza di beni inclusi nel perimetro consortile e di piano di classifica approvato, il beneficio si presume e grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza di concreti vantaggi, mentre la CTR aveva erroneamente invertito l'onere della prova ponendolo a carico del consorzio. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    Dopo la riforma del 2012 non è più denunciabile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato di legittimità si restringe all'omesso esame di un fatto storico decisivo o a anomalie motivazionali che si traducano in nullità della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione integra nullità della sentenza, rilevabile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. va letta secondo i canoni ermeneutici generali, come riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Ai contributi consortili, in quanto obbligazioni periodiche con causa debendi continuativa, si applica la prescrizione quinquennale.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Il riparto dell'onere della prova va rispettato: nel caso di beni compresi nel perimetro consortile e assistiti da piano di classifica, non spetta al consorzio provare il beneficio specifico se il contribuente non fornisce una specifica contestazione e prova contraria.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    Le presunzioni e gli indizi, tra cui la visura catastale, non bastano da soli se non decisivi; nel caso concreto non era stata dimostrata la loro decisività.

  • art. 10 r.d. n. 215 del 1933

    "i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza"

    I beni pubblici, compresi quelli demaniali e del patrimonio indisponibile, sono in linea di principio assoggettabili a contribuzione consortile se traggono un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica.

  • art. 21 r.d. n. 215 del 1933

    Richiamato come parte della disciplina dei criteri di riparto dei contributi consortili.

  • art. 59 r.d. n. 215 del 1933

    Richiamato insieme alle norme sulla bonifica, senza autonoma specificazione nel ragionamento decisorio.

  • art. 860 c.c.

    I proprietari dei beni situati nel perimetro del comprensorio devono contribuire alla spesa delle opere di bonifica in ragione del beneficio tratto.

  • art. 823 c.c.

    La demanialità comporta incommerciabilità e sottrazione a negozi privatistici, ma non esclude di per sé la soggezione al contributo consortile.

  • art. 11 l.r. Lazio n. 4 del 1986

    Conferma, per i beni immobili che beneficiano dei servizi di bonifica, l'obbligo di contribuzione alle spese di esercizio e manutenzione secondo la disciplina statale di settore.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Citato nel ricorso per sostenere la non impugnabilità dell'avviso di pagamento; la censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata come vizio motivazionale non consentito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La memoria del ricorrente è stata depositata ai sensi della norma sul procedimento camerale in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non è più censurabile la motivazione solo perché insufficiente o contraddittoria; è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un'anomalia motivazionale che si traduca in nullità della sentenza.
  • Il ricorrente che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, la sua risultanza dagli atti, il momento della discussione processuale e la sua decisività; la mera omissione di elementi istruttori non basta se il fatto è stato comunque considerato dal giudice.
  • I contributi consortili di bonifica hanno natura di prestazioni periodiche e si prescrivono in cinque anni ex art. 2948, n. 4, c.c., salvo atti interruttivi.
  • I beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile dello Stato possono essere assoggettati a contribuzione consortile se inclusi nel perimetro di contribuenza e se traggono un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica; la natura pubblica del bene non comporta di per sé esenzione.
  • Quando esiste un piano di classifica approvato e il bene ricade nel perimetro consortile, il beneficio si presume e il consorzio non è onerato di provare nuovamente il vantaggio specifico, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza dei concreti benefici.
  • Le risultanze catastali hanno valore meramente indiziario sulla titolarità del bene e, da sole, non sono decisive se non si dimostra che la loro considerazione avrebbe imposto un esito diverso della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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