Cassazione Penale, Sentenza n. 20159/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità dell'ordinanza di rigetto del riesame (ex art. 309 c.p.p.) per mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati contestati; la difesa contestava in particolare l'interpretazione delle intercettazioni (identificazione per soprannome e timbro vocale), l'assenza di riscontri sulla presenza nei luoghi e sulla disponibilità di armi e dell'auto sequestrata, e le presunte discrepanze tra brogliacci e ordinanza del GIP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare sia limitato alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti; non spetta alla Corte rivedere la valutazione fattuale degli elementi indiziari. Ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame, che aveva ricostruito il contesto di guerra di clan, descritto intercettazioni nelle quali il ricorrente risultava parte dell'organizzazione, indicato l'identificazione vocale e la partecipazione alle riunioni operative e alle fasi di esecuzione dell'omicidio. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata disposta trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento procedurale per il riesame del provvedimento cautelare deciso dal GIP; la cassazione valuta la regolarità formale e la motivazione del provvedimento di riesame
art. 575-577, comma 1, n. 3 cod. pen.
contestazione dei reati di omicidio (artt. 575-577, comma 1, n. 3)
Reati contestati al ricorrente in ordine alla partecipazione all'omicidio; la Corte conferma che la valutazione degli indizi di colpevolezza rientra nel giudice di merito
art. 648 cod. pen.
contestato il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) relativamente all'autovettura provento di furto
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Norma applicata per sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità del ricorso, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Regolamenta gli adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario in seguito alla decisione che non comporta la rimessione in libertà
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei ricorsi avverso ordinanze di riesame cautelare, controlla solo la congruenza logica e le ragioni giuridicamente significative della motivazione e non riesamina i fatti o riconsidera il peso degli indizi, salvo manifesta illogicità o travisamento della prova
- Le intercettazioni e l'identificazione fonica, inserite in un quadro circostanziale coerente (conflitto tra clan, riunioni operative, suddivisione dei ruoli), possono costituire gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare la custodia cautelare
- Le censure difensive che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle conversazioni o a sottolineare assenze di riscontri materiali (tracce sull'auto, armi) sono, di norma, questioni di merito non sindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice di merito non presenta evidenti contraddizioni o illogicità
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente contraddittoria, illogica o che vi sia un travisamento evidente e decisivo della prova
- Segni di abitualità delinquenziale (frequentazione del capo-clan, partecipazione a riunioni operative anche dopo il reato) sono elementi rilevanti per valutare il pericolo di recidiva e la sussistenza dei presupposti cautelari
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