Cassazione Civile, Ordinanza n. 03877/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'istanza di rimborso IRES presentata da una società per gli anni d'imposta 2011-2014, fondata sull'agevolazione cd. Tremonti ambientale per un investimento in un impianto fotovoltaico entrato in funzione nel 2011. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, la società aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per difetto di prova della notifica, in particolare per mancato deposito della cartolina attestante la CAD relativa al ricorso originario notificato a mezzo posta al difensore della società. Con l'odierna revocazione l'Agenzia deduceva errore revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte non avesse considerato un avviso di ricevimento già versato in atti, idoneo a dimostrare l'avvenuto deposito della comunicazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale. La società è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto infondata la deduzione di errore percettivo, osservando che tra gli atti del giudizio originario e di quello di revocazione non risultava l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del ricorso presso l'ufficio postale; il documento richiamato dall'Agenzia non era quindi identificabile come quello necessario a smentire la precedente declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Non essendovi stata attività difensiva della società intimata, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È la norma richiamata per il ricorso per revocazione avverso le decisioni della Cassazione; nel caso concreto, la Corte esclude la configurabilità dell'errore revocatorio invocato.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio per erronea supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita richiede che il fatto risulti effettivamente dagli atti; qui tale presupposto è mancato.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel pregresso giudizio sul merito tributario e nel ricorso per cassazione originario; la sua violazione era stata dedotta dall'Ufficio, ma non è oggetto di accoglimento nel presente giudizio di revocazione.
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
Norma agevolativa invocata dalla contribuente per la detassazione ambientale cd. Tremonti ambientale; la Corte la menziona solo come oggetto del contenzioso di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinazione con il comma 1-quater quale parametro per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il fatto asseritamente non percepito sia effettivamente presente negli atti e sia decisivo; non basta una generica allegazione di un documento non rinvenibile o non identificabile con certezza.
- Nel giudizio di revocazione contro ordinanza della Cassazione, la parte ricorrente deve indicare e rendere riconoscibile il documento su cui fonda l'errore percettivo; in mancanza di tale prova documentale, il motivo è infondato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per difetto di prova della notifica non può essere rimossa in revocazione se il presunto documento omesso non risulta realmente agli atti del giudizio precedente.
- Quando la parte intimata non svolge difese nel giudizio di cassazione, la Corte può omettere la regolazione delle spese.
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