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Sentenza

Sentenza n. 1886/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione che disponeva la prosecuzione per un anno del contratto qualificandola come rinnovo e applicando il canone originario senza adeguamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria aveva disposto, dal 1° febbraio 2026 al 31 gennaio 2027, la prosecuzione del contratto relativo alla gestione energetica e alla conduzione e manutenzione degli impianti, qualificandola come rinnovo e mantenendo gli stessi patti e condizioni originari. In via principale hanno sostenuto che il differimento, essendo funzionale ad assicurare la continuità del servizio nelle more dell’aggiudicazione della nuova gara, dovesse essere qualificato come proroga tecnica e, pertanto, sottoposto alla revisione dei prezzi e all’adeguamento del canone. Hanno dedotto la violazione dell’art. 115 del codice dei contratti, dell’art. 3 della l. n. 241/1990, delle disposizioni contrattuali e del capitolato sulla durata, sulla prosecuzione tecnica e sulla revisione dei prezzi, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di legalità, contraddittorio, legittimo affidamento, certezza del diritto, ragionevolezza e proporzionalità. In via subordinata hanno contestato l’illegittimità del rinnovo. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto la condanna dell’Azienda sanitaria a provvedere sull’adeguamento del canone e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo dirimente il primo motivo e prescindendo dall’esame del motivo subordinato. Ha qualificato la prosecuzione del rapporto come proroga tecnica, e non come rinnovo, poiché era stata disposta per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento e trovava fondamento nella clausola contrattuale che imponeva all’appaltatore di garantire i servizi fino all’ingresso a regime dell’eventuale nuovo servizio. Il rinnovo previsto dal capitolato e dal contratto era invece configurato come opzione quadriennale, distinta dalla prosecuzione tecnica. La mancata formazione di un incontro delle volontà sul corrispettivo escludeva inoltre che fosse stato esercitato un rinnovo negoziale. Essendo una proroga tecnica, il rapporto restava soggetto alla revisione dei prezzi. L’amministrazione non poteva applicare immotivatamente il canone originario di circa dieci anni prima, ignorando sia i precedenti adeguamenti adottati dalla stessa Azienda sanitaria sia le specifiche richieste dell’appaltatore e l’evoluzione dei prezzi del comparto energetico. Il TAR ha accertato la natura di proroga tecnica e ha condannato l’Azienda sanitaria a svolgere un’adeguata istruttoria sull’istanza di adeguamento del canone e ad adottare un provvedimento espresso entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Anche in caso di rigetto dell’istanza, l’amministrazione non potrà regredire immotivatamente al canone originario né potrà giustificare unilateralmente un canone non conforme alla disciplina contrattuale con il richiamo al contenzioso sugli inadempimenti. Non è stata ritenuta necessaria, allo stato, la nomina del commissario ad acta, ferma la possibilità di disporla in sede di eventuale ottemperanza. L’Azienda sanitaria è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. 50/2016

    La revisione dei prezzi costituisce il riferimento normativo invocato per l’adeguamento del corrispettivo nel rapporto contrattuale di durata e nella proroga tecnica.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’amministrazione deve motivare la scelta di applicare il canone originario e deve dare conto dell’istruttoria sulle richieste di adeguamento del corrispettivo.

  • art. 3 del contratto di appalto

    il rapporto ha “una durata pari a 156 mesi (9 + 4 anni di rinnovo opzionale)” e, “al termine della scadenza contrattuale, l’appaltatore dovrà garantire l’erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario all’ingresso a regime dell’eventuale nuovo servizio”

    La clausola distingue il rinnovo opzionale quadriennale dalla prosecuzione per il tempo tecnico necessario all’avvio del nuovo servizio, che integra proroga tecnica.

  • art. 21 del contratto di appalto

    Disciplina la revisione dei prezzi e impone di considerare gli adeguamenti del canone nel corso del rapporto.

  • art. 1.6 del capitolato d’oneri

    l’ASP si riserva la possibilità di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni

    Prevede un’opzione di rinnovo quadriennale, distinta dalla proroga tecnica.

  • artt. 3.6.2 e 3.6.3 del capitolato d’oneri

    Sono richiamati dalle ricorrenti in relazione alla disciplina contrattuale della revisione e dell’adeguamento del canone.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente l’adozione di misure idonee ad assicurare l’effettività della tutela, inclusa la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto la nomina è stata ritenuta non necessaria allo stato.

  • artt. 60 e 120 c.p.a.

    Hanno consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nel rito relativo ai contratti pubblici.

Massime di principio

  • La prosecuzione di un contratto pubblico disposta per il tempo strettamente necessario alla conclusione e all’avvio di una nuova procedura di affidamento integra una proroga tecnica quando trova fondamento nella clausola che impone all’appaltatore di garantire la continuità del servizio; essa non costituisce rinnovo per il solo fatto di essere disposta con atto amministrativo denominato “rinnovo”.
  • Il rinnovo contrattuale e la proroga tecnica sono istituti distinti quando la lex specialis configura il primo come opzione di durata determinata e la seconda come prosecuzione limitata al tempo tecnico necessario all’ingresso a regime del nuovo servizio.
  • La proroga tecnica di un contratto pubblico di durata resta soggetta alla revisione dei prezzi; l’amministrazione non può applicare senza adeguata istruttoria e motivazione un canone risalente alla fase originaria del rapporto, ignorando gli adeguamenti già disposti e le richieste dell’appaltatore.
  • Nelle controversie sulla revisione dei prezzi il giudice amministrativo deve esaminare il rapporto sostanziale e non limitarsi ai vizi formali dell’atto, verificando gli interessi dell’amministrazione alla continuità del servizio e dell’impresa al mantenimento dell’equilibrio contrattuale.
  • L’esistenza di contestazioni o di un contenzioso sugli inadempimenti contrattuali non autorizza una parte a determinare unilateralmente un corrispettivo non conforme alla disciplina contrattuale; l’amministrazione deve comunque istruire e definire espressamente la richiesta di adeguamento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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