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Sentenza

Sentenza n. 10210/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare del Decreto prot. n. 42588 del 22/10/2024, notificato alla ricorrente in pari data, emanato dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale è stata rigettata l’istanza (n. 10694 - prot. n. 18022 del 26 luglio 2021) dalla stessa presentata per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento quale specializzazione sulla docenza di sostegno per la Scuola Secondaria di II Grado relativamente alla classe di concorso ADSS, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso e, in particolare del seguente ulteriore atto: 1) del Preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., notificato alla ricorrente in data 20.08.2024;

Giustizia amministrativa202413534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Spagna per la specializzazione sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell'esercizio della professione docente nella specializzazione di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, deducendo: violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990; omesso esercizio della funzione amministrativa; violazione della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e dell'art. 97 Cost.; carenza istruttoria, errore sui presupposti, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e legalità; violazione e falsa applicazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, come recepite dal d.lgs. n. 206/2007; difetto di motivazione, travisamento, sviamento e disparità di trattamento; nonché violazione dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. La domanda era accompagnata da istanza cautelare, inizialmente accolta in sede monocratica e poi collegiale ai fini del riesame amministrativo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha partecipato positivamente a percorsi gestiti da INDIRE ai sensi della l. n. 106/2024, conseguendo il relativo attestato, e ha dichiarato di poter accettare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo soltanto per le spese.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di merito relativi alla legittimità del diniego. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della difesa della ricorrente circa la possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo, secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito impedisce al giudice di decidere la controversia nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione al preavviso di rigetto, ma il giudice non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • direttiva 2005/36/CE

    La direttiva è stata invocata dalla ricorrente con riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali, ma il giudice non ha deciso la questione.

  • direttiva 2013/55/UE

    La direttiva è stata invocata dalla ricorrente con riferimento al riconoscimento delle qualifiche professionali, ma il giudice non ha deciso la questione.

  • artt. 16, 17, 18 e 19 d.lgs. n. 206/2007

    Le disposizioni sono state richiamate nei motivi di ricorso in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, senza esame nel merito da parte del TAR.

  • l. 29 luglio 2024, n. 106

    La ricorrente ha dichiarato di avere partecipato positivamente ai percorsi gestiti da INDIRE previsti dalla legge, conseguendo il relativo attestato; tale sopravvenienza è stata posta in relazione alla carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore, formulata in modo univoco, circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente non ha più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può esaminare d'ufficio il merito delle censure e deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il ricorrente chieda il passaggio in decisione senza insistere per una pronuncia sul merito, pur sollecitando una regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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