Cassazione Civile, Ordinanza n. 35880/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un "accordo quadro" stipulato tra i soci di una società partecipata per la realizzazione di un complesso multifunzionale presso l'aeroporto di Torino Caselle. La società resistente, divenuta socia di maggioranza, si era impegnata a fornire supporto professionale e finanziario, a reperire finanziamenti bancari e, a certe condizioni, ad acquistare le azioni dei soci originari; in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative, doveva inoltre mettere a disposizione le somme necessarie per il rientro dai debiti e consentire il riequilibrio della compagine sociale tramite trasferimento di azioni a valore nominale. Poiché le autorizzazioni non furono ottenute, la ricorrente imputò l'esito alla gestione della società partecipata e promosse, in sede arbitrale, domanda di risoluzione dell'accordo per inadempimento, restituzione delle azioni e risarcimento del danno. Il collegio arbitrale riconobbe solo parzialmente le domande: accertò alcuni inadempimenti della resistente, ma negò la risoluzione dell'accordo, ritenne ormai impossibile la retrocessione delle azioni e liquidò un danno per la perdita della partecipazione, dimezzandolo per un concorso di colpa della ricorrente, che non aveva aderito alla ricostituzione del capitale. La ricorrente impugnò il lodo davanti alla Corte d'Appello deducendo nullità per disposizioni contraddittorie e omessa motivazione; la corte rigettò l'impugnazione. In cassazione la ricorrente dedusse cinque motivi: 1) contraddittorietà del lodo e violazione dell'art. 1223 c.c. per avere accertato due inadempimenti ma liquidato un solo danno senza considerare il maggior valore che le azioni avrebbero avuto se fossero stati adempiuti tutti gli obblighi di finanziamento; 2) omesso esame del fatto che le obbligazioni inadempiute erano cumulative e non alternative; 3) violazione dell'art. 1453 c.c. e omessa motivazione sulla domanda di risoluzione, sostenendo che la risoluzione potesse essere pronunciata anche senza restituzioni e nonostante l'inefficacia sopravvenuta del contratto; 4) omessa motivazione sulla contraddittorietà del concorso di colpa attribuito alla ricorrente per non aver esercitato il diritto di sottoscrivere la ricostituzione del capitale; 5) omessa motivazione sulla contraddittorietà della liquidazione del danno, perché il lodo aveva considerato solo le azioni già possedute e non anche le ulteriori azioni che la ricorrente avrebbe potuto acquistare al valore nominale in caso di adempimento della resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondate o inammissibili le censure perché rivolte, in sostanza, al merito della decisione arbitrale o a questioni non tempestivamente dedotte in sede di impugnazione del lodo. Ha invece accolto il quinto motivo, osservando che la Corte d'Appello aveva motivato solo sul diverso tema del valore unitario delle azioni e non aveva risposto alla specifica doglianza sulla diversa questione del numero delle azioni da considerare ai fini del danno, cioè anche delle ulteriori azioni che la ricorrente avrebbe avuto diritto di acquistare in caso di esatto adempimento. La sentenza impugnata è quindi stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è evocato come parametro della nullità per omessa motivazione; la Corte distingue però tra reale mancanza di motivazione e censura che mira in sostanza al merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la denuncia di violazione di legge; la Corte precisa che la doglianza non può risolversi in una critica al merito della valutazione compiuta dagli arbitri o dalla corte d'appello
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per le nullità della sentenza e per la denuncia di omessa motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché il fatto non era stato tempestivamente dedotto nell'impugnazione del lodo
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per il rito camerale della decisione
art. 1223 c.c.
serve a delimitare il danno risarcibile alle conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento; la Corte afferma la distinzione tra inadempimento e quantificazione del danno
art. 1453 c.c.
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte osserva che, nel giudizio di impugnazione del lodo, il controllo della corte d'appello riguarda la censura proposta e non una nuova valutazione del merito
art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.
evocato per la nullità del lodo dovuta a disposizioni contraddittorie
art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.
evocato per la nullità del lodo dovuta a omessa motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la corte d'appello deve pronunciarsi solo sui vizi specificamente dedotti; non può essere censurata la sentenza di merito quando il ricorrente, sotto l'apparenza di un vizio motivazionale o di nullità, sollecita in realtà una nuova valutazione del merito.
- La contraddittorietà del lodo va verificata rispetto alla coerenza logica tra le sue statuizioni, non rispetto alla convenienza o correttezza del criterio di liquidazione del danno adottato dagli arbitri.
- La distinzione tra an debeatur e quantum debeatur resta netta: l'accertamento dell'inadempimento e la determinazione del danno sono piani concettualmente diversi, anche se connessi.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto o il vizio non erano stati tempestivamente dedotti nell'impugnazione del lodo, poiché il giudice dell'impugnazione non è tenuto a pronunciarsi su questioni nuove.
- Quando si censura la liquidazione del danno per contraddittorietà del lodo, occorre distinguere tra il criterio di valutazione del singolo bene o diritto e la individuazione del numero dei beni o diritti da valorizzare: si tratta di profili distinti, che richiedono autonome risposte motivazionali.
- La risposta del giudice all'impugnazione del lodo è viziata per omessa motivazione se omette di confrontarsi con la specifica doglianza devoluta, non se si limita a richiamare motivi relativi a una questione diversa.
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