Cassazione Penale, Sentenza n. 10456/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che confermava la condanna per il reato di riciclaggio di un'autovettura, deducendo: 1) nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio perché effettuata a un indirizzo in cui l'imputato risultava "irreperibile"; 2) violazione degli artt. 420-bis e 420-quater c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva celebrato udienze benché l'imputato fosse detenuto dal 24/11/2022 e non fosse mai stata disposta la traduzione in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica a mani proprie della richiesta di rinvio a giudizio e la successiva notifica alla moglie convivente escludessero qualsiasi nullità; la presunta "irreperibilità" non risultava comprovata secondo le formalità previste dall'art. 159 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che lo stato di detenzione era sopravvenuto rispetto all'inizio del giudizio di primo grado e non era stato portato a conoscenza del Tribunale; in mancanza di manifestazione di volontà dell'imputato a partecipare al dibattimento, non sussisteva l'obbligo di traduzione e non si configurava la nullità. Si è richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 7635/2021). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio che, verificata la corretta citazione, incombe sul difensore o sull'imputato comunicare lo stato di restrizione sopraggiunto; l'obbligo di traduzione scatta solo se l'imputato detenuto manifesta volontà di partecipare al giudizio o se il giudice è a conoscenza dello stato detentivo
art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza relativa allo sviluppo del dibattimento e alla partecipazione dell'imputato detenuto; la Corte ha ritenuto infondata la dedotta violazione perché lo stato di detenzione non era noto al giudice né era stata richiesta la traduzione
art. 159 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alle formalità di accertamento dell'irreperibilità anagrafica: la presunta "irreperibilità" non era stata accertata secondo le modalità previste e dunque non poteva dar luogo a nullità della notificazione
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e per la comminazione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo
Orientamento delle Sezioni Unite
Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 (dep. 2022), Costantino, Rv. 282806-01
Secondo le Sezioni Unite, se dagli atti emerge lo stato di restrizione l'ufficio deve attivarsi per la traduzione e il rinvio; se invece lo stato non emerge, grava sull'imputato o sul difensore l'onere di comunicare la condizione impeditiva della partecipazione
Massime di principio
- La notifica a mani proprie dell'atto introduttivo e la notifica al convivente possono escludere la nullità per presunta irreperibilità se l'"irreperibilità" non è stata accertata secondo le forme di legge
- Lo stato di detenzione sopravvenuto rispetto all'inizio del procedimento deve essere portato a conoscenza del giudice per far scattare l'obbligo di traduzione; in assenza di tale comunicazione non si configura automaticamente la nullità delle udienze
- Solo l'imputato detenuto che esprime la volontà di partecipare al processo deve essere tradotto; l'ufficio non è tenuto a compiere ricerche in carcere per ogni assenza di un imputato libero nel procedimento
- Il ricorso per cassazione privo dei necessari elementi probatori o che sia manifestamente generico è frequentemente dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe è fondamentale documentare in modo preciso e tempestivo lo stato di detenzione o l'irreperibilità anagrafica mediante atti ufficiali e comunicazioni al giudice per evitare la perdita di rimedi in sede di impugnazione
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