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Parere

Parere n. 1732/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Francesca Valentino contro Aeronautica Militare 32° Stormo, avverso provvedimento prot. n. m_d afg001 reg 2024 dell'11/07/2024 di diniego concessione permesso ex art. 24 del CCNL;

Giustizia amministrativa202500039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego dell’11 luglio 2024 di concessione del permesso retribuito richiesto per partecipare a un colloquio nell’ambito di una procedura di mobilità esterna indetta dall’Agenzia delle Entrate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, era stata convocata l’11 aprile 2024 dalla Direzione regionale della Toscana dell’Agenzia delle Entrate per un colloquio di approfondimento previsto da una procedura di mobilità esterna per 38 unità dell’Area funzionari. Aveva chiesto un permesso retribuito ai sensi dell’art. 24 del CCNL Funzioni centrali 2019/2021, che prevede permessi per la partecipazione a concorsi o esami, comprese le progressioni tra le aree, limitatamente ai giorni delle prove. Impugna il diniego dell’11 luglio 2024 deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL, eccesso di potere e disparità di trattamento: sostiene che la procedura di mobilità comportasse una selezione sostanzialmente assimilabile a un concorso pubblico. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti di gestione privatistica del rapporto di lavoro, e ha anche contestato nel merito il ricorso.

Il parere

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La ricorrente è dipendente civile contrattualizzata e la procedura controversa è di mobilità esterna tra amministrazioni, che comporta una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in essere e non la costituzione di un nuovo rapporto. La lex specialis conferma tale natura, prevedendo l’assenso al trasferimento dell’amministrazione cedente e la stipulazione di un’appendice al contratto individuale. In base all’art. 63 del d.lgs. 165/2001 e ai principi affermati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, le controversie relative alla mobilità esterna spettano al giudice ordinario; non è quindi esaminato nel merito il motivo relativo al permesso previsto dal CCNL.

Osservazioni

Unico motivo – Violazione dell’art. 24 del CCNL, eccesso di potere e disparità di trattamento

La Sezione non esamina nel merito la contestazione secondo cui il colloquio selettivo della procedura di mobilità sarebbe assimilabile a un concorso o esame ai fini della concessione del permesso retribuito. Dichiara il ricorso inammissibile perché la controversia relativa alla gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato e alla mobilità esterna rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    In applicazione dell’art. 63, D.lgs. n.165/2001, infatti, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; fra queste, in particolare, si annoverano sia le controversie aventi ad oggetto il diritto alla stabilizzazione, sia quelle aventi ad oggetto la “mobilità esterna”, in quanto destinate a dipendenti già in servizio presso la pubblica amministrazione.

    Le controversie concernenti la mobilità esterna di dipendenti pubblici già in servizio, in quanto relative al rapporto di lavoro, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 30 d.lgs. 165/2001

    Deve, infatti, essere data continuità ai principi affermati da queste Sezioni Unite che, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, hanno affermato “che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4” (cfr. Cass. S.U. n. 32624/2018, n. 33213/2018).

    Il passaggio diretto tra amministrazioni costituisce una cessione del contratto e una modificazione soggettiva del rapporto esistente, non la costituzione di un nuovo rapporto mediante concorso; le relative controversie spettano pertanto al giudice ordinario.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

    La giurisdizione amministrativa residuale riguarda le procedure concorsuali di assunzione, comprese quelle interne che determinano l’inquadramento in un’area o categoria superiore e la novazione oggettiva del rapporto; tale fattispecie va distinta dalla mobilità esterna, che modifica soltanto il soggetto datore di lavoro.

  • art. 24 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021

    a domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) per la partecipazione a concorsi od esami, ivi comprese le progressioni fra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove (…)”.

    La disposizione è invocata dalla ricorrente per chiedere il permesso relativo al colloquio, ma il Consiglio di Stato non ne decide l’applicabilità al caso concreto, poiché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie relative agli atti di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici contrattualizzati appartengono, salvo le eccezioni previste dalla legge, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • La mobilità esterna mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni è una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in essere e non costituisce un nuovo rapporto: le relative controversie spettano al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali di assunzione non si estende alla mobilità esterna; comprende invece i procedimenti concorsuali interni che comportano l’inquadramento in aree o categorie superiori con novazione oggettiva del rapporto.

Permesso retribuito per colloquio in procedura di mobilità esterna

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una dipendente civile del Ministero della Difesa contro il diniego di un permesso retribuito richiesto per partecipare a un colloquio selettivo nell’ambito di una procedura di mobilità dell’Agenzia delle Entrate. La Sezione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Fatti e domanda

La ricorrente aveva partecipato a una procedura di mobilità a domanda per il passaggio diretto a tempo pieno e indeterminato presso l’Agenzia delle Entrate, che aveva indetto una selezione per 38 unità dell’Area funzionari. Convocata dalla Direzione regionale della Toscana per un colloquio di approfondimento previsto dal bando, aveva chiesto al proprio ente di servizio, il 32° Stormo dell’Aeronautica Militare, un permesso retribuito ai sensi dell’art. 24 del CCNL Funzioni centrali 2019/2021. Il diniego è stato adottato l’11 luglio 2024.

La dipendente ha dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL, eccesso di potere e disparità di trattamento. Secondo la ricorrente, il colloquio rientrava tra le prove selettive assimilabili a un concorso o esame, poiché la procedura di mobilità comportava una selezione delle attitudini e delle competenze.

Giurisdizione sulle controversie relative alla mobilità

La Sezione rileva preliminarmente che il rapporto della ricorrente, dipendente civile del Ministero della Difesa, è contrattualizzato e disciplinato dal d.lgs. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva. Gli atti di gestione di tale rapporto hanno natura privatistica e le controversie che li riguardano appartengono, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

La procedura controversa è qualificata come mobilità esterna: non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di impiego, ma la modificazione soggettiva del rapporto già esistente con un’altra amministrazione. La lex specialis conferma tale ricostruzione, perché richiede l’assenso al trasferimento dell’amministrazione cedente e prevede, per i candidati trasferiti, un’appendice al contratto individuale che aggiorna il datore di lavoro, la sede e il trattamento economico.

Distinzione dalle procedure concorsuali di assunzione

La Sezione richiama l’orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite secondo cui la mobilità, anche esterna, costituisce una cessione del contratto e le relative controversie spettano al giudice ordinario. Richiama in particolare Cass. S.U. nn. 32624/2018 e 33213/2018, nonché Cass. S.U., ord. n. 16452 del 30 luglio 2020.

La giurisdizione amministrativa residuale sulle procedure concorsuali di assunzione riguarda le procedure dirette a costituire nuovi rapporti di lavoro e i concorsi interni che determinano l’inquadramento in aree o categorie superiori con novazione oggettiva del rapporto. La mobilità esterna qui esaminata non rientra in tali ipotesi.

Esito

Il Consiglio di Stato conferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia e dichiara inammissibile il ricorso straordinario. Non si pronuncia, quindi, sulla questione sostanziale se il colloquio della procedura di mobilità rientrasse tra i concorsi o gli esami per i quali l’art. 24 del CCNL riconosce il permesso retribuito.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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