Sentenza del 29/11/2016 n. 24201 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 1999, sostenendo che le somme versate da Gruppo Eldo S.p.A. per finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile non costituissero anticipazioni di canoni di locazione, bensì un finanziamento riconducibile a un mutuo di scopo. Secondo la società, pertanto, non vi sarebbe stata alcuna omessa fatturazione di canoni ai fini IVA. Con il primo motivo denunciava violazione o falsa applicazione di legge; con il secondo lamentava omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omessa pronuncia sul mancato riconoscimento del mutuo di scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando entrambi i motivi inammissibili. Il primo motivo non indicava in modo adeguato le norme di diritto asseritamente violate e presupponeva come già dimostrata la qualificazione dell'operazione come mutuo di scopo, mentre la Commissione tributaria regionale aveva escluso tale qualificazione interpretando i contratti come funzionali alla locazione e qualificando le somme come anticipazione di canoni futuri. Il secondo motivo era inammissibile perché l'omesso o insufficiente esame denunciato riguardava una questione giuridica, non un fatto controverso e decisivo. Entrambi i motivi miravano inoltre a ottenere un nuovo esame dei contratti e dei fatti, non consentito in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Norma indicata quale base dell'accertamento tributario emesso nei confronti della società.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6
La contestazione fiscale è stata fondata sull'omessa fatturazione e sulla rilevanza temporale, ai fini IVA, delle somme qualificate dall'Amministrazione come anticipazioni di canoni di locazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
Richiamato in relazione all'obbligo di emissione della fattura per le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina rispettivamente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per omesso esame di un fatto decisivo e controverso. La Corte ha ritenuto non correttamente formulati entrambi i motivi.
Artt. 1362 e seguenti c.c.
Le censure rivolte alla qualificazione dell'operazione avrebbero dovuto essere formulate, se del caso, denunciando la violazione delle regole civilistiche sull'interpretazione dei contratti.
Art. 2697 c.c.
Richiamato per chiarire che il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione giuridica o interpretativa.
Art. 378 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla ricorrente, senza incidere sull'esito del giudizio.
Massime di principio
- Ai fini tributari, la qualificazione di un'operazione dipende dalla sostanza e dalla funzione complessiva degli accordi, non soltanto dal nome attribuito dalle parti al contratto.
- Quando somme versate dal futuro conduttore sono collegate ai lavori sull'immobile e vengono compensate con canoni futuri, i giudici possono qualificarle come anticipazione di canoni anziché come finanziamento autonomo.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia interpretato male i contratti: occorre indicare con precisione le norme violate, comprese eventualmente quelle sull'interpretazione contrattuale.
- Il motivo di omesso esame previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non il mancato accoglimento di una qualificazione giuridica o di una diversa interpretazione dei documenti.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del contenuto dei contratti o delle prove, salvo specifici e correttamente dedotti vizi di legittimità.
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