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Sentenza

Sentenza del 29/11/2016 n. 24201 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 1999, sostenendo che le somme versate da Gruppo Eldo S.p.A. per finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile non costituissero anticipazioni di canoni di locazione, bensì un finanziamento riconducibile a un mutuo di scopo. Secondo la società, pertanto, non vi sarebbe stata alcuna omessa fatturazione di canoni ai fini IVA. Con il primo motivo denunciava violazione o falsa applicazione di legge; con il secondo lamentava omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omessa pronuncia sul mancato riconoscimento del mutuo di scopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando entrambi i motivi inammissibili. Il primo motivo non indicava in modo adeguato le norme di diritto asseritamente violate e presupponeva come già dimostrata la qualificazione dell'operazione come mutuo di scopo, mentre la Commissione tributaria regionale aveva escluso tale qualificazione interpretando i contratti come funzionali alla locazione e qualificando le somme come anticipazione di canoni futuri. Il secondo motivo era inammissibile perché l'omesso o insufficiente esame denunciato riguardava una questione giuridica, non un fatto controverso e decisivo. Entrambi i motivi miravano inoltre a ottenere un nuovo esame dei contratti e dei fatti, non consentito in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Norma indicata quale base dell'accertamento tributario emesso nei confronti della società.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6

    La contestazione fiscale è stata fondata sull'omessa fatturazione e sulla rilevanza temporale, ai fini IVA, delle somme qualificate dall'Amministrazione come anticipazioni di canoni di locazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21

    Richiamato in relazione all'obbligo di emissione della fattura per le operazioni rilevanti ai fini IVA.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina rispettivamente il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per omesso esame di un fatto decisivo e controverso. La Corte ha ritenuto non correttamente formulati entrambi i motivi.

  • Artt. 1362 e seguenti c.c.

    Le censure rivolte alla qualificazione dell'operazione avrebbero dovuto essere formulate, se del caso, denunciando la violazione delle regole civilistiche sull'interpretazione dei contratti.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato per chiarire che il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione giuridica o interpretativa.

  • Art. 378 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla ricorrente, senza incidere sull'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Ai fini tributari, la qualificazione di un'operazione dipende dalla sostanza e dalla funzione complessiva degli accordi, non soltanto dal nome attribuito dalle parti al contratto.
  • Quando somme versate dal futuro conduttore sono collegate ai lavori sull'immobile e vengono compensate con canoni futuri, i giudici possono qualificarle come anticipazione di canoni anziché come finanziamento autonomo.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia interpretato male i contratti: occorre indicare con precisione le norme violate, comprese eventualmente quelle sull'interpretazione contrattuale.
  • Il motivo di omesso esame previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non il mancato accoglimento di una qualificazione giuridica o di una diversa interpretazione dei documenti.
  • La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del contenuto dei contratti o delle prove, salvo specifici e correttamente dedotti vizi di legittimità.

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