Cassazione Civile, Ordinanza n. 14652/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta dell'INPS di assoggettare a contribuzione nella Gestione separata il reddito prodotto nel 2008 da un ingegnere iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale competente, nell'ambito dell'attività libero-professionale svolta. La Corte d'appello aveva respinto la pretesa contributiva ritenendo non provato dall'INPS il carattere abituale dell'attività professionale e rilevando che il reddito annuo era inferiore alla soglia di euro 5.000,00 prevista per l'attività autonoma occasionale. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia di Gestione separata, previdenza dei professionisti e qualificazione fiscale/previdenziale dell'attività, sostenendo che, nel caso di professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo contributivo sussisterebbe comunque oppure che l'attività dovesse essere qualificata come abituale a prescindere dal superamento della soglia reddituale; ha inoltre richiamato l'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo ma non alla propria cassa dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale, mentre il superamento del limite di euro 5.000,00 assume rilievo per l'attività autonoma occasionale. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva accertato in fatto la mancata prova del carattere abituale dell'attività; il motivo dell'INPS, volto in realtà a contestare tale accertamento fattuale sotto la veste di violazione di legge, è stato ritenuto inammissibile. Non sono state liquidate spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
disciplina l'iscrizione alla Gestione separata; l'obbligo contributivo per il professionista è collegato all'esercizio abituale dell'attività libero-professionale non coperta dalla cassa di categoria.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva, ma senza incidere sull'esito, poiché la Corte valorizza il requisito fattuale dell'abitualità.
art. 53, D.P.R. n. 917/1986
richiamato quale norma sulla qualificazione del reddito professionale.
artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980
richiamati in relazione alla previdenza dei professionisti iscritti a cassa.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
il superamento della soglia di euro 5.000,00 è rilevante solo per l'attività autonoma occasionale; se l'attività è abituale, la soglia non è decisiva.
art. 61 D.Lgs. n. 276/2003
richiamato nel ricorso tra le disposizioni che l'INPS assume violate.
art. 2697 c.c.
invocato dall'INPS sul riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che l'accertamento dell'abitualità è questione di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l'eventuale censura dell'accertamento dell'abitualità è veicolabile nei ristretti limiti del vizio di motivazione, non come violazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale; il solo dato reddituale non è di per sé decisivo se l'abitualità è accertata.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 rileva come presupposto per ricondurre all'iscrizione alla Gestione separata un'attività autonoma occasionale, ma non sostituisce l'accertamento del carattere abituale dell'attività professionale.
- L'accertamento del requisito dell'abitualità è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere sindacato come violazione di legge, salvo i limiti del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- Elementi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività possono costituire indizi dell'abitualità, ma nessuno di essi assume valore dirimente in modo automatico.
- Quando la sentenza di merito afferma che l'INPS non ha allegato o provato l'abitualità dell'attività professionale, un motivo di ricorso che contesti tale conclusione come errore di diritto è inammissibile se mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del fatto.
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