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Sentenza

Sentenza n. 1390/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non idoneità, emanato all’esito delle prove attitudinali relative al concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 1381 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – del 16.5.2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami” del 20.5.2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 19/11/2022: - del decreto di approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1381 posti da allievo agente della Polizia di Stato sopra specificato del 2.11.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 4.11.2022.

Giustizia amministrativa202213574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e, con motivi aggiunti, decreto di approvazione della graduatoria del concorso per 1381 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova preselettiva, gli accertamenti di efficienza fisica e quelli psico-fisici, veniva giudicato non idoneo all'esito degli accertamenti attitudinali, comprendenti test cognitivi, percettivi, di memoria, situazionali, un questionario autodescrittivo, colloqui individuali e un colloquio collegiale. Deduceva: violazione dei decreti ministeriali n. 198/2003 e n. 129/2005, degli artt. 13 e 14 del bando e degli artt. 3 e 5 del d.P.R. n. 335/1982; violazione del principio di trasparenza e difetto, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione; travisamento degli esiti dei test e illogicità del giudizio di non idoneità. In particolare, contestava la contraddizione tra il superamento del test BFQ e del test psicosensoriale-tachiscopio e il giudizio negativo attitudinale; sosteneva che la commissione non avesse svolto una valutazione autonoma rispetto a quella del selettore; lamentava che i requisiti non fossero stati parametrati alle mansioni esecutive dell'agente; contestava, infine, l'assenza del formale decreto di esclusione del Capo della Polizia. Con i motivi aggiunti deduceva l'illegittimità derivata della graduatoria, quale atto conseguente all'esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Ha qualificato gli accertamenti attitudinali come espressione di discrezionalità tecnica, affidata agli organi tecnici dell'Amministrazione in ragione della peculiarità e delicatezza delle funzioni di polizia. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dei presupposti della valutazione, del rispetto delle regole procedurali, della logicità, congruenza e ragionevolezza delle conclusioni, nonché dell'eventuale travisamento manifesto dei fatti. Nel caso concreto non sono emersi tali vizi. Il superamento del test BFQ riguardava l'idoneità psico-fisica e non dimostrava l'idoneità attitudinale; il tachiscopio costituiva soltanto uno dei segmenti della batteria attitudinale e non precludeva una valutazione complessiva negativa. La diversa lettura dei test prospettata dalla consulente di parte non poteva sostituire quella della commissione competente. Le schede di valutazione indicavano profili critici nelle aree evolutiva, emotiva, intellettiva e sociale; il colloquio collegiale aveva ulteriormente specificato tali criticità e aveva condotto al punteggio complessivo di 9,625/20, inferiore alla soglia di sufficienza di 12/20. La motivazione, sebbene sintetica, è stata ritenuta sufficiente anche per relationem mediante il rinvio alle schede e agli atti della cartella attitudinale. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata parametrizzazione ai compiti esecutivi dell'agente, poiché i requisiti attitudinali sono necessari per lo svolgimento dei delicati compiti di polizia indipendentemente dal ruolo. Quanto all'assenza del decreto formale di esclusione, il giudice ha ritenuto sufficiente e definitivo il giudizio di non idoneità della commissione, che determina l'arresto della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.m. n. 129/2005. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 46 l. 121/1981

    «accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psicotecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza»

    Attribuisce agli organi tecnici dell'Amministrazione la competenza a valutare l'idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai ruoli della Polizia di Stato.

  • art. 5, commi 4 e 5, d.m. 129/2005

    «le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire»

    Disciplina la commissione dei selettori, la batteria di test, i colloqui individuali e collegiali e la competenza della commissione a formulare il giudizio di idoneità.

  • art. 5, comma 9, d.m. 129/2005

    «Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza»

    Il giudizio di non idoneità è definitivo e determina l'arresto della procedura concorsuale; l'ulteriore decreto di esclusione non è necessario affinché si produca tale effetto.

  • art. 1 della tabella 2 allegata al d.m. 198/2003

    Declina i requisiti attitudinali per gli agenti nelle aree evolutiva, emotiva, intellettiva e sociale, da valutare mediante gli strumenti della psicologia del lavoro.

  • art. 29 c.p.a.

    Il potere di annullamento del giudice amministrativo, rispetto alle valutazioni tecnico-discrezionali, opera in presenza di vizi di legittimità quali manifesta irragionevolezza, abnormità, incongruità, contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti.

Massime di principio

  • Gli accertamenti attitudinali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato costituiscono espressione di discrezionalità tecnica affidata alle competenti commissioni dell'Amministrazione; il giudice amministrativo può sindacarne l'esito soltanto per violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incongruità, contraddittorietà o manifesto travisamento dei fatti.
  • L'idoneità attitudinale è distinta dall'idoneità psico-fisica: il superamento di esami o questionari rilevanti per l'accertamento sanitario, anche quando riguardino profili psicologici, non dimostra di per sé il possesso dell'attitudine professionale richiesta per lo svolgimento dei compiti di polizia.
  • Il superamento di singoli test della batteria attitudinale non vincola la valutazione complessiva della commissione, che può fondare il giudizio finale anche sui risultati degli altri test e sui colloqui individuale e collegiale, purché la conclusione sia metodologicamente rigorosa e non manifestamente illogica.
  • Il giudizio di non idoneità attitudinale può essere motivato anche sinteticamente per relationem mediante il rinvio alle schede e agli atti della cartella degli accertamenti, quando tali documenti evidenzino i profili critici rilevati e consentano di ricostruire l'iter valutativo e la ragione della conclusione negativa.
  • Il giudizio definitivo di non idoneità della commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali determina l'arresto della procedura concorsuale; l'eventuale mancata adozione del successivo decreto formale di esclusione non rende illegittimo il giudizio né impedisce il suo effetto escludente.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereEfficacia ed esecutorietà

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