Cassazione Penale, Sentenza n. 5040/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di riconoscimento della continuazione tra due condanne: a) sentenza del G.U.P. Tribunale di Napoli del 29/07/2021 (irrevocabile 25/01/2022) relativa a frodi 'carosello' IVA commesse tramite plurime società fittizie e trasferimento dei proventi; b) sentenza del G.U.P. Tribunale di Velletri del 05/11/2020 (irrevocabile 03/03/2021) per sottrazione di carburante al pagamento delle accise e contrabbando reale. Il giudice dell'esecuzione ha negato la continuazione ritenendo le condotte diverse per natura e tecnica (frodi carosello + riciclaggio vs contrabbando reale), e ha ritenuto che la seconda condotta sia stata decisa estemporaneamente in seguito ad arresti, come emerge da intercettazioni telefoniche; dunque mancava l'unitaria ideazione preventiva dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il riconoscimento della continuazione richiede la prova, anche in sede di esecuzione, di un disegno criminoso unitario pianificato sin dall'inizio; ha ritenuto decisiva l'estemporaneità della seconda azione (in relazione agli arresti e alle intercettazioni) e ha escluso che la comune finalità di profitto sia sufficiente a fondare la continuazione. Ha altresì affermato che, nell'incidente di esecuzione, non opera il principio del "favor rei" in senso estensivo per riconoscere la continuazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 ter cod. pen.
La Corte ha rilevato che il trasferimento dei proventi delle frodi attraverso società fittizie integra gli estremi del riciclaggio di cui all'art. 648-ter; tale qualificazione sostanziale distingue le condotte dalla fattispecie del contrabbando reale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario e preventivo: i reati successivi devono essere stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo episodio.
- Gli indici utili per valutare l'unità di disegno sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante compartecipazione degli stessi soggetti e la sistematicità dell'attività delinquenziale.
- La mera identità della finalità (es. lucro) o l'abitualità a delinquere non sono, da sole, sufficienti a fondare la continuazione; è necessaria la specifica deliberazione unitaria.
- La prova dell'estemporaneità di una condotta (ad es. decisione determinata da arresti o circostanze contingenti) è idonea a escludere la continuità del disegno criminoso.
- In sede di incidente di esecuzione il principio del "favor rei" non deve essere applicato per ribaltare l'onere probatorio: non basta il dubbio per riconoscere la continuazione, dato l'impatto sulla certezza del giudicato e sull'irrogazione della pena.
- È importante distinguere il momento della commissione del reato dal momento dell'emersione/accertamento investigativo: la cronologia degli accertamenti non equivale automaticamente alla cronologia o alla pianificazione delle condotte.
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