Ordinanza n. 464/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di Vita che pone a carico della beneficiaria una quota sociale giornaliera di compartecipazione alla retta, nonostante un ISEE sociosanitario residenziale pari a zero, e che omette una programmazione sanitaria individualizzata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni socio-sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il Progetto di Vita formato il 1° aprile 2026 e notificato il giorno successivo, contestandolo nella parte in cui, pur dando atto della presenza di un’attestazione ISEE 2026 pari a 0,00 euro, determina a carico dell’assistita una quota sociale giornaliera di 38,36 euro, ponendo la restante quota a carico del Comune di Seravezza. È stata inoltre contestata l’omessa predisposizione di una programmazione sanitaria individualizzata e monitorabile, correlata ai bisogni clinici dell’assistita, con particolare riferimento all’aumento ponderale e all’obesità, ai controlli specialistici, al monitoraggio farmacologico e dietologico e alla formalizzazione delle misure di presa in carico. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, comprese le richieste del servizio sociale volte ad acquisire documentazione ulteriore rispetto all’ISEE sociosanitario residenziale prodotto dal tutore. Il ricorrente ha altresì chiesto, ove necessario, l’annullamento o la disapplicazione del regolamento di accesso ai servizi sociosanitari della zona distretto Versilia e dell’Allegato A, nella parte in cui prevedono il versamento di tutti gli introiti mensili e delle somme eccedenti 10.000 euro di patrimonio mobiliare ai fini della compartecipazione alla quota sociale. Sono state formulate domande di accertamento del diritto a una determinazione della compartecipazione basata esclusivamente sui parametri normativi vigenti, del diritto a non essere gravata da una quota incompatibile con la capacità contributiva attestata dall’ISEE pari a zero e del diritto a una programmazione sanitaria effettiva, individualizzata e coerente con il quadro clinico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. ritenendo insussistente il pregiudizio grave e irreparabile. La beneficiaria risulta infatti regolarmente inserita nella struttura che eroga le necessarie prestazioni socio-assistenziali e, secondo la valutazione cautelare, è possibile far fronte provvisoriamente alle spese di compartecipazione mediante le somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento e pensione di invalidità. Il Tribunale ha precisato che tali somme dovranno essere integralmente restituite in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Quanto alle esigenze cautelari relative alla più puntuale programmazione degli interventi sanitari da indicare nel Progetto di Vita, il TAR ha ritenuto adeguata la sollecita fissazione dell’udienza pubblica, nella quale le censure saranno approfondite. L’udienza di merito è stata fissata per il 25 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza
La domanda cautelare è stata valutata alla luce del requisito del pregiudizio grave e irreparabile; il TAR lo ha ritenuto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Il richiamo sostiene la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati sanitari, per giustificare l’oscuramento.
D.P.C.M. n. 159/2013
ISEE disciplinato dal D.P.C.M. n 159 del 2013
È indicato dal ricorrente come parametro statale per la determinazione della compartecipazione ai servizi sociosanitari; la questione non è stata decisa in questa fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio grave e irreparabile può essere escluso quando il beneficiario continui a ricevere regolarmente le prestazioni socio-assistenziali necessarie e la quota economica contestata possa essere provvisoriamente sostenuta con risorse disponibili, fermo restando l’obbligo di restituzione delle somme in caso di successivo accoglimento del ricorso.
- La fissazione sollecita dell’udienza di merito può costituire una misura adeguata a fronteggiare esigenze cautelari relative alla completezza della programmazione sanitaria individualizzata, quando il giudice ritenga non dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile immediato.
- La valutazione cautelare negativa non anticipa la decisione sulle questioni di legittimità della determinazione della compartecipazione alla retta né sull’adeguatezza della programmazione sanitaria contenuta nel Progetto di Vita.
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