Cassazione Penale, Sentenza n. 2590/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per ricettazione e uso indebito di carta bancomat. Il ricorrente deduceva mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all'utilizzabilita' del riconoscimento effettuato dal teste Di Filippo Gianni e contestava la legittimita' della testimonianza fondata sul riconoscimento compiuto da un operatore di polizia giudiziaria mediante visione di immagini di videosorveglianza, invocando violazione dell'art. 213 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha confermato che il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante visione di immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica e che la testimonianza dell'operante e' ammissibile. Per effetto dell'inammissibilita' e ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione resa a Roma il 14/12/2023.
Norme richiamate
art. 213 c.p.p.
La norma e' stata evocata dal ricorrente per contestare l'utilizzabilita' del riconoscimento; la Corte ha ritenuto comunque ammissibile la testimonianza dell'operatore di polizia giudiziaria relativa al riconoscimento su immagini, non ravvisando violazione della norma nella fattispecie.
art. 616 c.p.p.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a fronte di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n.15)
Richiamato per precisare che il procedimento e' stato trattato con contraddittorio scritto secondo la normativa emergenziale vigente, autorizzando il trattamento del giudizio senza udienza orale.
Massime di principio
- Il riconoscimento effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante visione di immagini di videosorveglianza e la relativa testimonianza sono considerati prova atipica e possono essere ammessi, salvo che non emergano vizi procedurali specifici che ne compromettano l'affidabilita'.
- Un'impugnazione che si limiti a censurare genericamente la motivazione sulla valutazione del riconoscimento fotografico ha scarse probabilita' di successo se la Corte di merito ha adeguatamente motivato la valutazione della prova.
- In sede di Cassazione, motivi manifestamente infondati possono comportare l'inammissibilita' del ricorso e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando il procedimento e' trattato con contraddittorio scritto (ex norme emergenziali), il giudice puo' decidere senza confronto orale; procedere con tale modalità non pregiudica in se' l'esame della legittimita' delle prove, ma impone che le censure siano formulate in modo preciso e documentato.
- Per contestare efficacemente l'utilizzabilita' di un riconoscimento basato su immagini e sulla testimonianza dell'operatore di PG e' necessario documentare specifici profili di illégittimità (es. alterazione delle immagini, mancanza della catena di custodia, condotte viziate dell'operatore), non solo affermazioni generiche di insufficienza motivazionale.
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