Cassazione Penale, Sentenza n. 37736/2024 del 14/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale sostenendo: 1) insufficiente prova dell'elemento oggettivo del reato, perché non sarebbe stato dimostrato uno squilibrio tra attività e passività né l'assenza di contropartita per i trasferimenti; 2) irrilevanza della continuazione delle prestazioni da parte della "Quattro mori Soccorso Sardegna", che secondo la difesa dimostrrebbe la presenza di una contropartita e l'assenza di offensività della condotta; 3) mancata prova del concorso e delle "condotte di disposizione" attribuitele; 4) assenza del dolo generico, in quanto la ricorrente non avrebbe voluto imprimere al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la motivazione della Corte d'appello secondo cui, tra il 2016 e il 2017, si è verificato il trasferimento a favore della "Quattro mori Soccorso Sardegna" di somme (circa 236.800 euro), mezzi, personale e della convenzione con la A.S.L., senza contropartita e a danno dei creditori della cooperativa poi fallita. La Cassazione ha confermato che la mera prosecuzione delle prestazioni da parte del nuovo soggetto non esclude la distrazione di beni dal patrimonio della fallita né la lesione della garanzia creditoria. Ha altresì ritenuto provata la partecipazione della ricorrente al disegno distrattivo e il dolo generico richiesto dalla fattispecie. Conseguentemente la condanna è stata confermata; la pronuncia di rigetto è stata emessa senza riformare la decisione di merito (la Corte d'appello aveva, comunque, concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, principio non disatteso dalla Cassazione).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (L. fall.)
La Cassazione richiama l'art. 216 in relazione all'effetto che ogni atto distrattivo ha sulla garanzia patrimoniale dei creditori; il distacco di beni dal patrimonio può realizzarsi con qualsiasi forma e l'elemento oggettivo sussiste quando dalla diminuzione patrimoniale derivi uno squilibrio tra attività e passività valutabile al momento della dichiarazione di fallimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli effetti processuali della pronuncia di rigetto (oneri e conseguenze procedurali), ossia la statuizione connessa alla condanna in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della impugnazione (indicazione dei motivi nella misura consentita), ossia vincoli formali del ricorso per cassazione rispetto ai motivi già dedotti in grado d'appello.
Massime di principio
- Il trasferimento di denaro, beni o attività a favore di un altro soggetto senza contropartita efficace può integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale anche se il nuovo soggetto continua ad erogare le stesse prestazioni: la persistenza dell'attività non neutralizza automaticamente la distrazione.
- Per configurare la distrazione rileva il pregiudizio per il ceto creditorio valutabile al momento della dichiarazione di fallimento: lo squilibrio tra attività e passività va dimostrato con riferimento alla situazione di fallimento.
- Il dolo richiesto è il dolo generico: è sufficiente la consapevole volontà di dare ai beni una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni, non è necessaria la prova della conoscenza dello stato di insolvenza o dell'intento specifico di danneggiare i creditori.
- L'extraneus (terzo) risponde se ha consapevolmente dato un apporto alla condotta distrattiva dell'amministratore; il vantaggio economico non esclude la colpevolezza se sussiste la volontà di contribuire al depauperamento patrimoniale.
- In sede di Cassazione la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è spesso inammissibile o destinata al rigetto: è necessario affrontare specificamente gli argomenti motivazionali dei giudici di merito.
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