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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27148/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato eseguita la pena detentiva per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ma aveva lasciato eseguibile la pena pecuniaria (ammenda 1.500 euro), la sospensione della patente e aveva confermato la confisca del veicolo. Il ricorrente deduceva: (i) illegittima mancata declaratoria di estinzione della pena e di ogni effetto penale in relazione al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che aveva sostituito la detenzione; (ii) illegittima confisca del veicolo, non prevista dal decreto penale e non di proprietà dell'imputato; (iii) violazione dell'art. 56-bis L. 689/1981 perché la confisca sarebbe stata confermata nonostante l'esito positivo della misura sostitutiva.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Sul piano penale sostitutivo, il giudice ha ritenuto corretta la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e ha confermato che l'esito positivo di tale misura riguarda solo la pena detentiva sostituita; la pena pecuniaria originaria resta quindi in vita e non si estingue per il solo positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Sul punto della confisca, il Collegio ha rilevato che il decreto penale originale non prevedeva la confisca del veicolo e che, pertanto, la conferma della confisca con l'ordinanza impugnata è illegittima: la conferma della confisca è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 459 cod. proc. pen.

    «1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. 1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente. 1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.»

    Stabilisce la procedura per il decreto penale e per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o con lavoro di pubblica utilità; la norma distingue chiaramente la pena pecuniaria dalla pena detentiva sostituita e prevede la possibilità di chiedere la sostituzione con lavoro di pubblica utilità nei termini stabiliti.

  • art. 57 legge 24 novembre 1981, n. 689

    «La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo. La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.»

    Sottolinea che le pene sostitutive (compreso il lavoro di pubblica utilità) si considerano come pena detentiva per gli effetti giuridici collegati alla pena detentiva, ma la pena pecuniaria rimane sempre una pena pecuniaria e non si trasforma in pena detentiva.

  • art. 20-bis cod. pen.

    «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.»

    Elenca e distingue le diverse pene sostitutive ammesse dal sistema; conferma limiti applicativi e la natura distinta delle diverse specie di pena.

  • art. 61 legge 24 novembre 1981, n. 689

    «Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.»

    Obbliga ad indicare con chiarezza nel dispositivo le pene detentive sostituite e le pene sostitutive; impone trasparenza sulla natura e misure delle pene, utile per verificare cosa è stato effettivamente disposto nel decreto penale e nelle pronunce successive.

  • art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva: stabilisce i criteri per la durata, le modalità e i soggetti coinvolti; la sua applicazione riguarda la pena detentiva sostituita e non comporta automaticamente l'estinzione della pena pecuniaria principale.

  • art. 186 cod. strada

    Norma del codice della strada che disciplinava il reato per il quale era stato emesso il decreto penale. La confisca del veicolo non poteva essere disposta in nucleo decisionale diverso da quello formalmente previsto dal decreto penale e risulta illegittima se non prevista dal decreto stesso o in assenza di titolo giuridico (es. proprietà).

  • art. 18 cod. pen.

    Principio secondo cui le pene di specie diversa devono restare tali: una pena pecuniaria non può trasformarsi in pena detentiva (salvo le specifiche procedure di conversione previste dalla legge in caso di inadempimento/insolvibilità).

  • art. 136 cod. pen., artt. 102 e 103 legge 689/1981

    Norme che regolano la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva in caso di inadempimento e insolvenza del condannato. Indicano l'unica strada ordinamentale per trasformare una pena pecuniaria in una pena limitativa della libertà.

Massime di principio

  • Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo riguarda esclusivamente la pena detentiva: il positivo svolgimento della misura sostitutiva estingue o rende eseguita la pena detentiva sostituita, ma non estingue la pena pecuniaria principale che era stata contestualmente irrogata.
  • La pena pecuniaria rimane una pena distinta e può essere convertita in pena detentiva solo attraverso le procedure di legge previste in caso di inadempimento/insolvenza (es. art. 136 c.p. e norme L. 689/1981), non per effetto del positivo esito di una pena sostitutiva detentiva.
  • La confisca non può essere disposta o confermata in sede successiva se non risultava prevista nel decreto penale di condanna: qualsiasi ordine di confisca non previsto dal decreto è illegittimo e attaccabile.
  • La confisca di un bene non di proprietà dell'imputato è particolarmente vulnerabile a impugnazione: va verificata la titolarità del bene e la presenza di un espresso titolo nel provvedimento che la dispone.
  • In materia di penali sostitutive, il dispositivo (decreto penale o sentenza) deve indicare chiaramente specie e misura delle pene sostituite e sostitutive; la mancanza di tale chiarezza può essere motivo di annullamento parziale.
  • Per la difesa, in casi analoghi è efficace: (a) ottenere copia del decreto penale per verificare se la confisca fosse prevista; (b) provare la proprietà o l'assenza di titolo sul bene confiscato; (c) chiarire che l'adempimento del lavoro di pubblica utilità incide solo sulla pena detentiva e non estingue l'ammenda salvo conversione per legge.

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