Cassazione Penale, Ordinanza n. 33358/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva affermato la responsabilità per danneggiamento e applicato la recidiva con pena di mesi quattro di reclusione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di danneggiamento con recidiva, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo, limitato alla contestazione del riconoscimento della recidiva. Le doglianze, tuttavia, sono state ritenute generiche: il ricorrente si è soffermato sul solo richiamo a un precedente specifico risalente a circa dieci anni prima, senza confrontarsi con la motivazione di merito che aveva valorizzato tutti i diversi precedenti penali risultanti dal certificato penale.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
Norma incriminatrice del danneggiamento, richiamata quale titolo di reato per la condanna confermata in appello.
recidiva
La Corte ha ritenuto che la censura fosse inidonea a scalfire la motivazione di merito, che aveva fondato il riconoscimento della recidiva su più precedenti penali risultanti dal certificato penale.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro il riconoscimento della recidiva deve confrontarsi specificamente con l'intera motivazione del giudice di merito e con tutti gli elementi posti a base della valutazione, non essendo sufficiente una critica generica o limitata a un solo precedente penale.
- L'inammissibilità del ricorso consegue quando il motivo non si misura in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una contestazione meramente apodittica o incompleta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La contestazione della recidiva richiede una critica mirata alla valutazione complessiva dei precedenti penali valorizzati dal giudice, non essendo sufficiente ignorare parte del materiale motivazionale posto a fondamento dell'aggravante.
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