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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08690/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pagatore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di un sostegno economico specifico per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva. Un produttore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'agenzia regionale competente, sostenendo che il contributo gli spettasse automaticamente per il solo fatto di avere presentato la domanda, corredata dalla certificazione dell'organismo di controllo e tramite il CAA. L'agenzia si era opposta, deducendo che la produzione dichiarata superava i parametri di ammissibilità previsti dalla normativa e che, comunque, la presentazione della domanda non bastava a fondare un credito certo, dovendo prima svolgersi un'istruttoria amministrativa. In primo grado l'opposizione era stata accolta e il decreto revocato. In appello il richiedente aveva dedotto violazione di legge, errata valutazione dei fatti, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e mancata ammissione delle prove, insistendo sul fatto che il contributo discenderebbe in modo automatico dalla domanda e dalla certificazione già acquisita. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, affermando che il diritto di credito sorge solo all'esito dei controlli e dell'istruttoria dell'ente pagatore. In cassazione il ricorrente ha riproposto tre motivi: violazione dell'art. 68 del regolamento CE n. 73/2009 e dell'art. 5 del D.M. 29 luglio 2009, sostenendo che il diritto al contributo nasce con la domanda; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il diniego delle prove; nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse escluso l'automatismo del pagamento e ignorato i dati sulla superficie aziendale e sulla produzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello non aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, ma aveva escluso che la mera presentazione della domanda bastasse a far nascere un credito certo, liquido ed esigibile, occorrendo invece l'esito positivo dell'istruttoria dell'ente pagatore secondo la normativa europea, nazionale e regionale. Ha inoltre richiamato il sistema di controlli previsto per gli aiuti comunitari in agricoltura e la giurisprudenza che attribuisce rilievo alla fase istruttoria svolta prima dell'erogazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non riportava il contenuto del provvedimento di diniego della prova e perché il mancato esercizio del potere istruttorio non è sindacabile in cassazione salvo macroscopiche incongruenze, non ravvisate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione della sentenza di appello era presente ed esplicita. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, con prevalenza finale della resistente.

Norme richiamate

  • art. 68 regolamento CE n. 73/2009

    il sostegno specifico agli agricoltori per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli è subordinato alle condizioni previste dal capitolo e non nasce automaticamente dalla sola domanda

  • art. 5 D.M. 29 luglio 2009

    disciplina l'attuazione del sostegno specifico per l'olio di oliva e prevede una dotazione da ripartire tra i produttori aventi diritto, previo accertamento dei requisiti

  • Regolamento CE n. 885/2006

    gli organismi pagatori devono essere dotati di struttura amministrativa e sistema di controllo interno conformi ai criteri richiesti

  • L. reg. Calabria 8 luglio 2002, n. 24, art. 12

    la Regione assicura gli adempimenti connessi all'istituzione dell'organismo pagatore per la corretta erogazione degli aiuti, con contabilizzazione e rendicontazione

  • Statuto ARCEA, art. 2

    tra i compiti dell'ente vi è l'autorizzazione dei pagamenti e la determinazione dell'importo da erogare all'esito dell'istruttoria

  • Statuto ARCEA, art. 13

    le procedure devono garantire che le domande soddisfino i requisiti di legge e che i pagamenti siano erogati solo ai richiedenti aventi titolo

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come norma violata per l'erronea valutazione delle risultanze probatorie; la censura è stata però dichiarata inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto come norma violata per l'arbitraria interpretazione delle prove; la censura è stata però dichiarata inammissibile

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    invocato per asserita mancanza di motivazione; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la motivazione era presente

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al preteso difetto radicale di motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato dovuto in misura raddoppiata nei casi previsti

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi ad aiuti pubblici o comunitari in agricoltura, la mera presentazione della domanda non basta di per sé a far sorgere un credito certo, liquido ed esigibile: il diritto al pagamento matura solo all'esito positivo dei controlli e dell'istruttoria previsti dalla normativa applicabile.
  • Quando la disciplina di settore prevede un sistema articolato di verifiche, l'ente pagatore non svolge una funzione meramente esecutiva, ma esercita poteri istruttori e di controllo sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una questione diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione.
  • Le censure relative alla mancata ammissione di prove in appello devono essere specifiche e autosufficienti; in mancanza della trascrizione o comunque dell'indicazione del contenuto del provvedimento istruttorio impugnato, il motivo è inammissibile.
  • La denunciata carenza di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito espone, in modo comprensibile e logicamente coerente, le ragioni giuridiche e fattuali della decisione, anche se la parte non le condivide.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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