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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23054/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Le società ricorrenti avevano condotto in locazione un immobile; dopo la declaratoria passata in giudicato di risoluzione del contratto, era stato intimato il rilascio. Nel corso dell'esecuzione erano intervenute trattative e poi una transazione, la cui validità era a sua volta controversa. Le società avevano quindi proposto opposizione all'esecuzione per rilascio e, dopo che il giudice dell'opposizione aveva sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale la causa sulla transazione, avevano presentato istanza di riassunzione ex art. 297 c.p.c., deducendo che la sospensione avrebbe dovuto essere disposta ex art. 337, comma 2, c.p.c. e non ex art. 295 c.p.c. Rigettata l'istanza, hanno proposto regolamento necessario di competenza lamentando violazione degli artt. 282, 295, 297 e 337 c.p.c., sostenendo che, in presenza di appello avverso la sentenza sulla transazione, il giudice del processo sospeso avrebbe dovuto motivare espressamente sulla non condivisibilità della decisione pregiudiziale e applicare la sospensione discrezionale di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato, da un lato, il difetto di interesse all'impugnazione, perché le ricorrenti non miravano a ottenere la rimozione della sospensione ma solo una diversa qualificazione giuridica del provvedimento e della sua motivazione; dall'altro, ha affermato che, se si voleva contestare la sospensione disposta in modo ritenuto erroneo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. invece che dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il rimedio corretto era il regolamento di competenza immediato, da proporre nei termini di legge, senza attendere l'esito dell'istanza di riassunzione ex art. 297 c.p.c. L'uso dell'istanza di riassunzione non poteva surrogare né riaprire il termine per impugnare il primo provvedimento di sospensione. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con attribuzione anche dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo invocato, senza specifica elaborazione della Corte sul suo contenuto.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte distingue la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. dalla sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c.; nel caso concreto ritiene che la censura avrebbe dovuto essere proposta contro il provvedimento di sospensione tramite regolamento di competenza.

  • art. 297 c.p.c.

    L'istanza di prosecuzione/riassunzione del giudizio sospeso non può essere utilizzata per aggirare o riaprire il termine per impugnare la sospensione quando il rimedio corretto era il regolamento di competenza.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    La parte che intenda contestare la sospensione disposta in un giudizio pregiudicato, quando vi sia già una decisione nel giudizio pregiudiziale appellata, deve far valere l'erronea mancata applicazione di questa norma con l'impugnazione appropriata e tempestiva.

  • art. 45 c.p.c.

    Il mancato esercizio del potere di impugnazione nel termine previsto determina la consumazione del potere stesso.

  • art. 47 c.p.c.

    Il regolamento di competenza va proposto nel termine stabilito; decorso il termine, l'impugnazione è preclusa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato anche al regolamento di competenza, in quanto impugnazione.

Massime di principio

  • L'interesse all'impugnazione richiede una concreta utilità processuale derivante dall'eliminazione del provvedimento censurato; non è sufficiente il solo interesse astratto a una diversa o più corretta qualificazione giuridica della decisione.
  • Quando una parte intenda contestare una sospensione del processo ritenuta erroneamente disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c. anziché dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il rimedio è il regolamento di competenza da proporre tempestivamente contro il provvedimento di sospensione.
  • L'istanza di riassunzione o prosecuzione del giudizio sospeso ex art. 297 c.p.c. non può sostituire l'impugnazione del provvedimento di sospensione né riaprire i termini per proporre il regolamento di competenza.
  • La consumazione del potere di impugnazione impedisce di utilizzare atti successivi per ottenere, in sostanza, la revoca o la correzione del primo provvedimento non tempestivamente censurato.
  • In tema di spese nei regolamenti di competenza, quando la questione ha rilievo meramente processuale, il valore della causa è considerato indeterminabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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